Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10240 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10240 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME, nato a Misterbianco il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 24/09/2025 del Tribunale di sorveglianza di Catania udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24 settembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato l’istanza di NOME COGNOME rivolta alla concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, ammettendo il condannato alla detenzione domiciliare in relazione alla pena di un anno di reclusione irrogata dalla Corte di appello di Catania per il reato di cui all’art. 2, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, commesso dal 2010 al 2013.
Dato atto che l’instante, già conosciuto dall’URAGIONE_SOCIALEE. per aver svolto in passato un periodo di messa alla prova, annovera precedenti per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, pendenze per vendita di sostanze alterate e per plurime violazioni finanziarie di analoga natura, commesse negli anni 2014, 2016, 2017, 2019, pregiudizi di polizia per furto di energia elettrica e violazioni finanziarie perpetrate fino ad aprile 2024, il Tribunale ha ritenuto ostative all’ammissione alla misura piø ampia la pericolosità sociale del reo, enucleabile dalle pendenze per delitti analoghi, e l’assenza del risarcimento del danno, nonostante la fiorente attività lavorativa svolta dal condannato, titolare di una catena di supermercati.
Avverso l’ordinanza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, articolando un unico motivo con cui ha denunciato violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ,cod. proc. pen., in relazione all’art. 125, comma 3,cod. proc. pen., per mancanza assoluta di motivazione e omessa valutazione delle relazioni dell’U.E.P.E. del 6 marzo e del 2 settembre 2025, favorevoli alla concessione della misura alternativa, nonchØ delle informazioni rese il 20 agosto 2024 dalla Questura di Catania.
Si duole il ricorrente che il Tribunale di sorveglianza abbia obliterato il giudizio positivo, enucleabile dalle informazioni e dalle relazioni acquisite, sulla sua persona, sull’attività
lavorativa svolta, sul percorso di revisione critica intrapreso, nonchØ l’estraneità ad ambienti devianti e l’assenza di frequentazioni con pregiudicati, incentrando il diniego sui precedenti penali e sui carichi pendenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
Occorre innanzitutto rammentare che «in tema di misure alternative alla detenzione, il giudice, nell’esaminare le relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannato (nella specie l’U.E.P.E.), non Ł, in alcun modo, vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi ma Ł tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell’interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell’interessato, secondo la gradualità che governa l’ammissione ai benefici penitenziari» (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016 01)
Tanto premesso, deve constatarsi che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il Tribunale di sorveglianza ha preso in considerazione le informazioni trasmesse dalla Questura, nonchØ la relazione dell’U.E.P.E. redatta nel mese di marzo del 2025 – rispetto alla quale la successiva relazione del 2 settembre 2025 del medesimo ufficio documenta un quadro socio-familiare invariato, confermando il percorso di revisione critica intrapreso dal condannato – ma ha ritenuto l’incombenza di un pericolo di reiterazione criminosa ostativo, tratto dalle numerose denunce e pendenze per violazioni finanziarie, commesse fino ad epoca recente, valorizzando altresì, ai fini del giudizio sulla personalità, l’omesso risarcimento del danno nonostante la fiorente attività imprenditoriale, in ossequio al principio giurisprudenziale secondo cui l’ingiustificata indisponibilità del condannato a condotte riparatorie rientra tra gli elementi di segno negativo valutabili per il diniego della misura (Sez. 1, n. 39266 del 15/06/2017, COGNOME, Rv. 271226 – 01; Sez. 1, n. 39474 del 25/09/2007, COGNOME, Rv. 237740 – 01; Sez. 1, n. 30785 del 09/07/2001, COGNOME, Rv. 219606 – 01).
Tali evidenze sono state logicamente inserite nel discorso giustificativo della decisione che, nella prospettiva di una coerente verifica della idoneità delle misure alternative alla pena detentiva ad assicurare la prevenzione del pericolo della commissione di altri reati, ha ritenuto la pericolosità dell’istante tale da non giustificare l’affidamento in prova al servizio sociale, misura che presuppone un’ampia, ma non sufficientemente garantita, affidabilità del condannato, giudicando invece idonea la misura della detenzione domiciliare, caratterizzata da prescrizioni piø contenitive e controllabili.
Così argomentando, in una prospettiva di gradualità, il Tribunale di sorveglianza ha reso una motivazione congrua e coerente, che resiste alle doglianze difensive.
Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 29/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME