Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7396 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7396 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 03/06/2025 del Tribunale di sorveglianza di L’aquila dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di XXXXXXXXXXXXXX, attualmente in regine di semilibertà, avverso l’ordinanza con cui in data 3.6.2025 il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila ha rigettato un’istanza di affidamento in prova al servizio sociale;
Rilevato che il ricorso censura la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata, perchØ, pur avendo dato atto degli elementi positivi risultanti dalle informazioni provenienti dal carcere e dalle forze dell’ordine, ha rigettato l’istanza sulla base di opinabili interpretazioni della relazione dell’esperto psicologo e del mancato risarcimento del danno alle due persone offese;
Considerato che, invece, la motivazione con cui il Tribunale di sorveglianza ha giudicato recessivi gli elementi positivi ricavabili dall’istruttoria si fonda adeguatamente sul fatto che XXXXXXXXX – in espiazione di pena per il reato di atti sessuali compiuto con minori – non Ł in grado o addirittura non vuole, secondo quanto risulta dall’osservazione scientifica della personalità, individuare le sue azioni sbagliate;
Considerato che alla luce di tale elemento – unito alla circostanza che XXXXXXXXX, benchØ condannato al risarcimento del danno, non abbia intrapreso alcuna iniziativa economica, anche solo parziale, in favore delle persona offese, nonostante siano trascorsi sedici anni dalla commissione dei fatti e otto anni dalla irrevocabilità della condanna – il Tribunale ha adeguatamente ritenuto che fosse opportuna la prosecuzione dello svolgimento della semilibertà, onde consentire al detenuto di superare gli aspetti critici segnalati in tema di revisione critica dei propri comportamenti;
Considerato che in tal modo l’ordinanza impugnata abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui, prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza, pure quando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare la attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse (Sez. 1, n, 30065 del
– Relatore –
Ord. n. sez. 17504/2025
CC – 04/12/2025
29/5/2025, B., Rv. 288564 – 01; Sez. 1, n. 22443 del 17/1/2019, COGNOME, Rv- 276213 – 01; Sez. 1, n. 27264 del 14/1/2015, COGNOME, Rv. 264037 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Aggiunto che deve disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D. Lgs. 196/03 in quanto disposto d’ufficio e/o imposto dalla legge;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 04/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.