Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11586 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11586 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/03/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXX il XXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 26/11/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 O.P, richiesta nell’interesse di
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione, NOME COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo, congiuntamente, due motivi.
La difesa deduce la violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, lett. b) c.p.p., in relazione agli artt. 47 e 47ter Ord. pen. e l’illogicità della motivazione con riferimento al contenuto della relazione di sintesi del 20 novembre 2025 redatta dall’equipe della Casa circondariale di Frosinone.
Rileva la difesa, in particolare, che il Tribunale ha erroneamente tratto dalla relazione di sintesi del 20 novembre 2025 la sussistenza, attuale, di fragilità emotive dalle quali ha ritenuto il pericolo concreto che il ricorrente se ammesso alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale possa reiterare agiti antigiuridici, ove si ripropongano azioni stressanti.
Sostiene la difesa che, invece, dalla relazione di sintesi non risulterebbe alcuna attualità delle fragilità del ricorrente che anzi sarebbero cessate.
Di conseguenza la motivazione dell’ordinanza appare in contrasto con le emergenze delle relazioni di sintesi e con gli altri atti di osservazione informative presenti nel fascicolo.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato per le ragioni di seguito indicate.
Va, anzitutto, ricordata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui «ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non Ł sufficiente l’assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi, fissati per legge, della
pena da scontare e l’assenza di reati ostativi, ma occorre che risultino elementi positivi, tali da consentire di formulare un giudizio prognostico favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. Tali considerazioni devono, peraltro, essere inquadrate alla luce del piø generale principio in base al quale l’opportunità del trattamento alternativo non può prescindere dall’esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione – che può essere motivatamente escluso attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente certi – oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere il condannato a tali misure presuppone la verifica dell’esistenza dei presupposti relativi all’emenda del soggetto ed alle finalità rieducative. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, inoltre, il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui Ł stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e se sussistano le condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la misura alternativa richiesta (così, da ultimo, Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285855 – 01), tenendo presente che «non configura una ragione ostativa la mancata ammissione degli addebiti», occorrendo, invece, «valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo Ł l’evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale» (Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, COGNOME, Rv. 274993 – 01). Come ancora di recente ha ribadito questa Corte (Sez. 1, n. 34135 del 31/05/2024, COGNOME, n.m.), non essendo ricavabile dal sistema una sorta di presunzione generale di inaffidabilità o di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, il giudice deve procedere di volta in volta a una valutazione concreta circa l’esistenza degli elementi positivi in base ai quali si possa ragionevolmente ritenere che l’affidamento si riveli proficuo, valorizzando tutti i fattori che vengano in luce, quali i precedenti penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l’adesione alle ragioni piø profonde di valori socialmente condivisi, l’attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l’eventuale buona prospettiva risocializzante» (in motivazione,Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151 – 01).
Inoltre, va ribadito che nel procedimento di sorveglianza, non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento favorevole, ma soltanto un onere di allegazione, consistente nella prospettazione ed indicazione dei fatti sui quali la richiesta si fonda, incombendo poi sul giudice il compito di procedere, anche d’ufficio, ai relativi accertamenti» (Sez. 1, n. 48719 del 15/10/2019, Tagacay, Ry. 277793 – 01), e «che la valutazione delle condizioni per la concessione delle misure alternative alla detenzione Ł compito riservato al giudice di merito, sicchØ in sede di legittimità possono essere contestate unicamente la sussistenza, l’adeguatezza, la completezza e la logicità della motivazione, non essendo, invece, ammesse censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice» (in motivazione, Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151 01).
3. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza, pur dando conto di molteplici elementi positivi relativi al percorso trattamentale del condannato, pur rilevando la positiva valutazione contenuta nella relazione di sintesi, pur evidenziando i progressi trattamentali del
detenuto, che fruisce da un anno di permessi premio, ha negato la concessione della misura dell’affidamento in prova sul presupposto della sussistenza di uno stato, attuale, di fragilità emotiva e del mancato raggiungimento della piena consapevolezza della gravità delle sue azioni e delle conseguenze che dette azioni hanno avuto sulle vittime, alle quali, secondo il Tribunale, mai si farebbe riferimento.
Così argomentando, il Tribunale non si Ł attenuto ai principi sopra ricordati che governano la concessione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, la quale – come specificato – non può essere negata attribuendo decisivo rilievo alla sola gravità del reato per cui Ł intervenuta condanna, indubbiamente sussistente nel caso di specie, dovendo darsi conto delle ragioni della non meritevolezza del beneficio alla luce di circostanze fattuali, ulteriori rispetto a quelle connotanti la gravità del reato.
Tanto precisato, pur a fronte della gravità della condotta posta in essere, nel provvedimento impugnato non risultano spiegati gli elementi concreti sulla base dei quali il Tribunale abbia ritenuto persistente uno stato di attuale fragilità che rende possibile che il ricorrente possa reiterare agiti antigiuridici in caso si ripropongano situazioni stressanti; nØ risultano spiegate le ragioni per le quali il ricorrente non avrebbe maturato la gravità delle conseguenze delle sue azioni sulle vittime, lì dove dalla relazione di sintesi risulta che il ricorrente ha compreso la gravità del reato assumendone la piena e totale responsabilità; sicchØ andrà chiarita la portata dell’affermazione secondo la quale il ricorrente non ha ancora raggiunto il grado di piena consapevolezza della gravità delle sue azionie delle conseguenze che dette azioni hanno avuto sulle vittime cui mai si fa riferimento.
In conclusione, le evidenziate contraddittorietà motivazionali impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio, libero nell’esito, da svolgere in conformità ai criteri sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Così Ł deciso, 03/03/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.