Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39788 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39788 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 18/06/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha dichiarato inammissibile l’istanza volta ad ottenere la detenzione domiciliare ed ha rigettato quella di affidamento in prova al servizio sociale, che erano state presentate da NUMERO_CARTA, libero sospeso, in riferimento alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, inflittagli con sentenza del 08/03/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona, in relazione al reato di tentato omicidio posto in essere il 14/11/2020; con il medesimo provvedimento, il condannato Ł stato ammesso all’espiazione della pena in regime di semilibertà.
Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo tre motivi, di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, se non in parte assente, oltre che a causa di una valutazione parcellizzata, contraddittoria e travisata degli elementi emersi, in merito al processo di revisione critica e alla prognosi inerente al rischio di recidivanza e alla attuale capacità a delinquere del condannato.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per motivazione assente in ordine all’esclusione della possibilità di proseguire la carriera da pugile, mediante la partecipazione agli allenamenti e ad eventuali gare.
2.3. Con il terzo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per violazione degli artt. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 e 27 Cost.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione origina dai numerosi precedenti penali del condannato, nonchØ
dall’esistenza a suo carico di una condanna per tentato omicidio, commesso con modalità violente e infine, dalla mancanza di garanzie concrete di non recidiva, stante l’indole impulsiva del condannato. La semilibertà accordata, comunque, Ł una misura trattamentale di carattere ampio, che consente lo svolgimento di attività lavorative e di volontariato, permettendo di mantenere, nel contempo, il necessario controllo del soggetto. La valutazione di pericolosità, infine, costituisce questione di merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł da dichiarare inammissibile.
Ai soli fini dell’inquadramento in diritto della dedotta questione, giova premettere che – mediante la misura alternativa al carcere dell’affidamento in prova al servizio sociale l’ordinamento tende a realizzare una modalità di esecuzione della pena in ambiente esterno, da attuare nei confronti di condannati in relazione ai quali – in forza dell’osservazione della personalità, oltre che sulla base di ulteriori acquisizioni ed elementi di valutazione e conoscenza – possa essere formulata una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale, all’esito del periodo di sottoposizione a tale misura alternativa (Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377).
2.1. Conformemente alla peculiare finalità dell’istituto, la giurisprudenza di legittimità Ł orientata – in modo concorde – a ritenere che, ai fini della concessione di tale misura, non possa essere riconnesso un decisivo rilievo negativo, ad elementi quali la gravità del reato per cui Ł stata riportata la condanna o i precedenti penali annoverati dal soggetto; nemmeno può esigersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia portato definitivamente a compimento il percorso di revisione critica del proprio passato deviante, essendo sufficiente, al contrario, che dai risultati dell’osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato quantomeno avviato (Sez. 1, n. 771 del 6/2/1996, Tron, Rv. 203988 – 01; Sez. 1, 19/11/1995, COGNOME, Rv. 203154 – 01). Si Ł così precisato che, ai fini della formulazione di un positivo giudizio prognostico, la natura e la gravità dei reati per i quali Ł stata irrogata la pena da espiare deve costituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, COGNOME, Rv. 213062 – 01), nonchØ alle pendenze e alle informazioni di polizia (Sez. 1, n. 1970 dell’11/3/1997, COGNOME, Rv. 207998 – 01), il punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto; la compiuta ed esauriente valutazione in tal senso non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta dal condannato in tempi successivi e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali, ai fini della ponderazione dell’esistenza di un effettivo processo di recupero sociale, oltre che della prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, COGNOME, Rv. 264602 – 01; Sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009, COGNOME, Rv. 244322 – 01; Sez. 1, n. 371 del 15/11/2001, dep. 8/1/2002, COGNOME, Rv. 220473 01; Sez. 1, n. 6783 del 13/12/1996, COGNOME, Rv. 206776 – 01; Sez. 1, n. 688 del 5/2/1998, COGNOME, Rv. 210389 – 01).
¨ stato anche precisato come – fra gli elementi che, in tale ottica, possono assumere una specifica valenza evocativa – vadano ricompresi l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l’adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l’attaccamento al contesto familiare e l’eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985 – 01).
2.2. L’affidamento in prova al servizio sociale, inoltre, postulando un contatto diretto fra il servizio sociale e la persona fisica dell’interessato, presuppone indefettibilmente la continua reperibilità del medesimo, sia prima dell’applicazione del beneficio che nel corso della sua esecuzione, atteso che soltanto in presenza di detta condizione può essere valutato il di lui comportamento e, segnatamente, l’osservanza delle prescrizioni concernenti
i rapporti con il servizio sociale, oltre che la dimora, la libertà di locomozione, il divieto di certe frequentazioni e, infine, il lavoro da svolgere (Sez. 1, n. 4322 del 24/6/1996, Messina, Rv. 205695 – 01).
L’irreperibilità del condannato, al momento della decisione in merito alla sua richiesta di misura alternativa alla detenzione, dunque, può legittimamente essere considerata quale circostanza atta a precludere l’accoglimento dell’istanza stessa, nella misura in cui si riveli, in concreto, sintomatica di disinteresse verso la procedura e impedisca – in modo assoluto – la verifica circa la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio invocato (Sez. 1, n. 12411 del 20/12/2000, dep. 2001, Sow, Rv. 218455 – 01).
Nella concreta fattispecie, viene in rilievo un soggetto condannato per il reato di tentato omicidio, che ha domandato di poter beneficiare di misure alternative alla detenzione, così ottenendo la semilibertà. L’istanza volta all’affidamento in prova al servizio sociale Ł stata disattesa in considerazione della grave caratura criminale del fatto commesso, nonchØ in ragione del tenore sfavorevole delle informazioni di polizia; Ł stata reputata rilevante, infine, la sussistenza di carichi pendenti. Tanto considerato, dunque, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che il ricorrente, evidentemente portatore di una indole violenta e aggressiva, non fosse ancora pronto per il troppo ampio regime dell’auspicato affidamento in prova.
3.1. L’impugnazione si articola in plurimi motivi, tra loro formalmente distinti, che però presentano una matrice comune e che ben si prestano, pertanto, a una agevole trattazione di tenore unitario. Il ricorso, in realtà, risulta improntato alla pura e semplice contestazione del provvedimento attaccato, del quale auspica una vera e propria rivalutazione, posto che:
viene sostanzialmente proposta una integrale rilettura della sentenza di condanna pronunciata a carico del ricorrente, prospettandosi una versione fortemente edulcorata della sua partecipazione al fatto per il quale essa Ł intervenuta;
si suggerisce una difforme interpretazione delle segnalazioni, delle denunce e dei carichi pendenti per lesioni;
la stessa difesa offre poi una radicale rivisitazione della situazione personale del soggetto, come desumibile dalle conclusioni espresse dall’UEPE, così componendo un segmento di censura che Ł ulteriormente versato in fatto;
viene sottolineato l’impegno nel lavoro e nella carriera da pugile, da parte del condannato, ricordandosi anche la sua disponibilità all’espletamento di attività di volontariato.
3.2. La censura difensiva Ł pertanto inammissibile, in quanto palesemente volta alla mera revisione di questioni di merito, adeguatamente affrontate nell’ordinanza impugnata, senza confronto adeguato con le ragioni poste a fondamento dello stesso. ¨ noto, però, come sia inammissibile ogni doglianza che verta su questioni di puro fatto, tese a sottoporre al giudice di legittimità una diversa valutazione delle prove raccolte. Tanto esula dal novero dei vizi deducibili ex art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., con limiti non aggirabili, ovviamente, mediante il mero richiamo a violazioni normative di cui agli artt. 192, 125 e 546 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04), salvo non emergano omissioni, contraddizioni o illogicità manifeste e, naturalmente, decisive. Queste ultime, in quanto «manifeste», devono essere tali da apparire di lapalissiana evidenza, per essere la motivazione fondata su congetture implausibili o per avere la stessa trascurato dati di superiore valenza (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205621-01; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504-01; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01).
In estrema ed efficace sintesi, «la manifesta illogicità della motivazione, prevista dall’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza» (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589-02), essendo, per contro, «inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747-01; così pure Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, NOME, Rv. 262965-01).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma – che si stima equo fissare in euro tremila – in favore della Cassa delle ammende (non si ravvisano elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000). Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il ‘codice in materia di protezione dei dati personali’.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 25/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.