Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6685 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6685 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, lamentando l’omesso confronto con la relazione Uepe e il travisamento dell’epoca dei fatti di cui alle recenti denunce – perché manifestamente infondate e costituite da mere doglianze in punto di fatto.
Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Roma nel provvedimento impugnato.
In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla misura alternativa richiesta, che: – alla luce delle pessime informazioni fornite dal Commissariato PS di Primavalle con note del 4 luglio 2022 e 13 gennaio 2023, riscontrate dalla natura ed entità dei precedenti penali e giudiziari a carico dell’interessato, per reati commessi sino ad epoca estremamente recente (2022),, e nonostante lo svolgimento di attività lavorativa da oltre sette anni, come da relazione Uepe, deve escludersi che il soggetto abbia realmente manifestato segni di recupero sociale e di riabilitazione; – COGNOME, pluripregiudicato anche per condotte violente in ambito familiare, beneficiario nel 2003 della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale con declaratoria di esito positivo, nel novembre 2015 ha posto in essere altre plurime condotte di spaccio di stupefacenti, nel 2018 e nel 2020 è stato denunciato per violazione dell’art. 74 d.P.R. 309/1990 e altra condotta di spaccio, nel 2022 è stato indagato per violazione dell’art. 74 di cui al suddetto d.P.R. unitamente ad altre dieci persone; – il compimento in data estremamente recente di tali condotte criminose, in contesti associativi di narcotraffico, e la natura particolarmente grave ed allarmante dei reati stessi evidenziano senza ombra di dubbio l’inserimento del soggetto nel contesto criminale e la sua assoluta incapacità di adattarsi alla legalità e alle regole che governano la comunità civile, come del resto dimostrato dal disprezzo verso le restrizioni imposte per ordine dell’Autorità e dalla protervia nel delinquere.
Rilevato, pertanto, che il ricorso – che oltre che in fatto e aspecifico, lamenta travisamento e omessa valutazione della relazione Uepe insussistenti deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila
2
euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.