Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41999 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41999 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MATERA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il Tribunale di sorveglianza di Potenza, con il provvedimento impugNOME, ha rigettato l’istanza di affidamento in prova proposta da NOME COGNOME, libero in sospension pena in relazione alla condanna alla pena di anni 2 mesi 10 di reclusione inflitta con sentenza Tribunale Matera 13/01/2023, irr. 29/04/2023;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per Cassazione avverso il suddetto provvedimento, deducendo vizio argomentativo per avere il Tribunale posto a fondamento dell’ordinanza esclusivamente elementi desumibili da altro provvedimento emesso in relazione al parallelo titolo custodiale cautelare (impugNOME dalla difesa).
Considerato che la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori ogni automatismo, la meritevolezza del condanNOME in relazione al beneficio richiesto e l’idoneit di quest’ultimo a facilitarne il reinserimento sóciale (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, R 252921-01);
Considerato che, nel caso di specie, nell’esercizio del suo potere discrezionale, il giudice a quo ha respinto l’istanza di affidamento in prova, dando conto delle ragioni per le quali h ritenuto di escludere l’applicabilità della misura alternativa richiesta, con un disc giustificativo privo di mende, correttamente incentrato sulla pericolosità sociale del condannat come emergente dal recente arresto in esecuzione di ordinanza di applicazione di misura detentiva per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309 del 1990.
Ritenuto che gli argomenti dedotti nell’unico motivo di ricorso sono manifestamente infondati; in quanto rilevano una asserita contraddittorietà della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugNOME, e si risolvono, in sostanza, nel chiedere una rivalutazione nel merito dell’istanza;
Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.