Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15509 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15509 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASARANO il 23/06/1980
avverso l’ordinanza del 22/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Lecce dichiarava l’inefficacia dell’ordinanza emessa dal medesimo ufficio in data 9 maggio 2023, con la quale era stato disposto l’affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di NOME COGNOME osservando che, nonostante l’avvenuto perfezionamento della notifica del provvedimento in data 9 maggio 2023, l’affidato non risultava aver ancora sottoscritto, a distanza di mesi, il verbale di accettazione delle prescrizioni.
Aggiungeva il Tribunale, a proposito della prospettazione difensiva secondo cui l’U.E.P.E. territoriale non avrebbe dato corso alla sottoscrizione in attesa del cambio di domicilio dell’affidato, che detto Ufficio aveva fatto pervenire comunicazione in data 11 giugno 2024, nella quale si evidenziava che COGNOME non si era mai presentato in quella sede per sottoscrivere il verbale di accettazione delle prescrizioni o, comunque, ricevere indicazioni al riguardo.
Ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, per mezzo del suo difensore, deducendo, quale unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione.
Si lamenta, in primo luogo, che l’ordinanza concessiva dell’affidamento in prova avrebbe indicato erroneamente tanto il luogo di dimora del condannato quanto quello di esecuzione della misura.
Si stigmatizza, inoltre, l’automatismo che aveva portato alla declaratoria di inefficacia del provvedimento originario, non essendo consentito al Tribunale di sorveglianza desumere dalla mera comunicazione dell’U.E.P.E. relativa alla mancata presentazione dell’affidato la volontà di costui di violare le prescrizioni che gli erano state imposte.
Il Tribunale neppure avrebbe considerato l’ineccepibile condotta tenuta dal ricorrente durante lo stato di libertà.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato.
Le disposizioni da tenere presenti ai fini della soluzione del caso sottoposto all’odierno vaglio di legittimità sono l’art. 47, comma 5, Ord. pen. e l’art. 97, comma 3, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà).
L’art. 47, comma 5, Ord. pen. recita:
«All’atto dell’affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro».
La norma regolamentare dispone:
«L’ordinanza di affidamento in prova ha effetto se l’interessato sottoscrive il verbale previsto dal quinto comma dell’articolo 47 della legge, con l’impegno a rispettare le prescrizioni dallo stesso previste. Il verbale è sottoscritto davanti al direttore dell’istituto se il condannato è detenuto, o davanti al direttore del centro di servizio sociale per adulti, competente per la prova, previa notifica di cui alla lettera d) del comma 1, se il condannato è libero o trovasi sottoposto alla detenzione domiciliare, o comunque nello stato detentivo di cui al comma 10 dell’articolo 656 del codice di procedura penale. Il centro di servizio sociale per adulti trasMette senza indugio il verbale di accettazione delle prescrizioni: a) al Tribunale di sorveglianza che ha emesso l’ordinanza; b) all’ufficio di sorveglianza competente per la prova; c) all’organo del Pubblico ministero competente per l’esecuzione e la determinazione della pena».
Il comma 1, lett. d) del citato art. 97 stabilisce che, se l’interessato è libero, deve presentarsi entro dieci giorni dalla notifica dell’ordinanza applicativa della misura alternativa al centro di servizio sociale competente, per la sottoscrizione del verbale di accettazione delle prescrizioni e per l’esecuzione della prova.
Per quel che qui rileva, va aggiunto che il successivo comma 4 dell’art. 97 Reg.es. prevede che «Dalla data di sottoscrizione del verbale di accettazione delle prescrizioni ha inizio l’affidamento in prova al servizio sociale».
In base alle coordinate normative appena richiamate, il COGNOME, destinatario, da libero, della più ampia delle misure alternative, concessa in suo favore con provvedimento reso in data 9 maggio 2023 dal Tribunale di sorveglianza di Lecce, avrebbe dovuto presentarsi presso il centro di servizio sociale competente entro dieci giorni dalla notifica dell’ordinanza applicativa della suddetta misura.
A dispetto delle prospettazioni difensive, che denunciano, in modo genericamente assertivo, oltre che non autosufficiente, pretesi errori in cui sarebbe incorso l’Ufficio giudiziario nella individuazione del domicilio dell’affidato e del luogo di esecuzione della misura, le evidenze in atti, cui, come noto, la Corte può accedere quando viene dedotto un error in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro ed altri, Rv. 220092 – 01), consegnano l’incontrovertibile dato probatorio della intervenuta notifica, in data 9 maggio 2023 (ossia la stessa data di emissione), dell’ordinanza concessiva dell’affidamento in prova, da parte dei Carabinieri della Stazione di San Benedetto del Tronto, a mani
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tc,
dell’interessato, al quale veniva al contempo intimato di presentarsi all’U.E.P.E. di
Lecce entro dieci giorni dalla notifica stessa.
A distanza di oltre un anno, precisamente in data 11 giugno 2024, l’U.E.P.E.
di Lecce, dal canto suo, comunicava che COGNOME non si era mai presentato per sottoscrivere il verbale di accettazione delle prescrizioni.
Inevitabile, sulla base di questi presupposti, e del tutto conforme a legge, la conseguente declaratoria di inefficacia dell’ordinanza concessiva della misura,
pronunciata dal Tribunale di sorveglianza di Lecce con il provvedimento oggi impugnato (v. in argomento, e in motivazione, Sez. 1, n. 57890 del 26/06/2018,
COGNOME, Rv. 274660 – 01; Sez. 1, n. 51879 del 13/09/2016, COGNOME, Rv. 268926 – 01;
Sez. 1, n. 836 del 06/10/2000, dep. 2001, COGNOME, Rv. 218931 – 01).
4. Le obiezioni difensive, che non contestano il dato, pacifico, della regolare notifica, a mani del destinatario, dell’ordinanza di affidamento, si sviluppano su
thema decidendum, piani estranei al
come quando lamentano la mancata valorizzazione dell’ineccepibile condotta che il COGNOME avrebbe serbato in stato
di di libertà oppure quando denunciano pretesi errori che avrebbero inficiato
l’iter una notifica viceversa validamente perfezionatasi.
Il ricorso va, in conclusione, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non esulando profili di colpa (Corte Cost. n. 186 del 2000), al versamento di una somma ulteriore in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
ÚPresidente