Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20904 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20904 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/05/2025
Presidente –
NOME DI NOME COGNOME NOME COGNOME
Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il 08/05/1988
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 25 febbraio, depositata il 6 marzo 2025, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato l’inefficacia della precedente ordinanza dello stesso Tribunale dell’11 giugno 2024 che aveva concesso la misura dell’affidamento in prova a NOME COGNOME disponendo conseguentemente che l’espiazione della pena avvenga nelle forme ordinarie.
Il Tribunale di sorveglianza ha rilevato che il condannato non si Ł mai presentato all’ufficio esecuzione penale esterna per sottoscrivere il verbale relativo alle prescrizioni della misura.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore.
Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 127 cod. proc. pen. perchØ l’ordinanza Ł stata emessa senza contraddittorio, il provvedimento Ł stato emesso de plano , l’imputato non Ł mai stato convocato davanti al Tribunale non avendo ricevuto avviso di udienza; l’omissione della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza comporta la nullità del provvedimento adottato all’esito.
Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione perchØ il condannato non si Ł sottratto all’incontro con gli operatori dell’ufficio esecuzione penale esterna ma li ha contattati prima telefonicamente e poi con e-mail , per cui doveva esser valutato il suo comportamento prima di decidere sulla prosecuzione della misura; si tratta di una persona che ha una figlia, vive con la madre ed ha un lavoro a tempo determinato.
Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso Ł inammissibile.
Il primo motivo Ł manifestamente infondato, in quanto, dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge che il provvedimento Ł stato preso non de plano , ma all’esito dell’udienza camerale del 25 febbraio 2025 (vi Ł verbale di udienza negli atti trasmessi dal Tribunale di sorveglianza), e che il condannato ed il suo difensore erano stati avvisati dell’udienza, perchØ il 6 febbraio 2025 il difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME del Foro di Alessandria, ha ricevuto due avvisi di udienza, uno in proprio ed uno in qualità di domiciliatario eletto, notificati in via telematica dalla cancelleria del Tribunale mediante il sistema SNT del Ministero della Giustizia (le due notifiche ed i relativi avvisi di udienza sono presenti nel fascicolo trasmesso dal Tribunale di sorveglianza; negli avvisi di udienza era scritto espressamente che la data dell’udienza camerale era il 25 febbraio 2025 e che l’oggetto della stessa era la declaratoria di inefficacia della ordinanza ammissiva del beneficio).
Il motivo di ricorso Ł, pertanto, manifestamente infondato già in fatto.
2. Il secondo motivo Ł inammissibile.
Deve essere anzitutto considerato che l’esecuzione della pena in regime di affidamento in prova al servizio sociale decorre dalla sottoscrizione del verbale di cui all’art. 47, comma 5, ord. pen. (Sez. 1, n. 57890 del 26/06/2018, Pm c. COGNOME, Rv. 274660), e che, in caso di mancato inizio, l’art. 97, comma 3, primo periodo, d.P.R. n. 230 del 2000 dispone che ‘l’ordinanza di affidamento in prova ha effetto se l’interessato sottoscrive il verbale previsto dal quinto comma dell’articolo 47 della legge, con l’impegno a rispettare le prescrizioni dallo stesso previste’, per cui il provvedimento che ha assunto il Tribunale di sorveglianza Ł conforme allo schema legale.
Il ricorso deduce che il condannato non si sarebbe sottratto all’incontro con gli operatori dell’ufficio esecuzione penale esterna ma li avrebbe contattati prima telefonicamente e poi con email, ma la deduzione Ł assolutamente generica su quando ciò sarebbe avvenuto, se prima o dopo la convocazione per sottoscrivere il verbale di inizio, ed Ł totalmente sfornita di autosufficienza, perchØ nulla Ł allegato al ricorso sul punto (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/ 2017, COGNOME, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, RAGIONE_SOCIALE Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723).
Anche questo motivo Ł, pertanto, inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchØ al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che viene determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; nella valutazione equitativa si tiene conto anche della circostanza che il ricorrente ha proposto il primo motivo di ricorso deducendo circostanza di fatto smentita dal contenuto degli atti.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 29/05/2025 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME