Affidamento in Prova: La Cassazione Chiarisce i Limiti per la Concessione
L’affidamento in prova al servizio sociale rappresenta uno strumento fondamentale nel nostro ordinamento per favorire il reinserimento sociale del condannato, ma la sua concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito come la valutazione del giudice debba essere complessiva, tenendo conto di tutti gli elementi, anche quelli che contraddicono un apparente percorso di emenda. Il caso in esame dimostra come la recente implicazione in gravi fatti di reato e la precarietà generale della condizione di vita possano precludere l’accesso alla misura, rendendo il ricorso del condannato inammissibile.
Il Caso in Analisi
Una persona condannata a una pena di un anno, dieci mesi e venti giorni si vedeva respingere dal Tribunale di Sorveglianza la richiesta di affidamento in prova e di detenzione domiciliare. Il Tribunale, pur prendendo atto dell’esistenza di un nuovo domicilio e di un contratto di lavoro, aveva basato la sua decisione negativa su elementi di segno opposto e di notevole gravità.
In particolare, la condannata era stata recentemente coinvolta nella detenzione di circa 15 kg di sostanza stupefacente, rinvenuta all’interno della sua autovettura. Questo fatto, unito alla precarietà dell’attività lavorativa e alla mancata regolarizzazione dell’occupazione del proprio immobile, delineava un quadro incompatibile con un giudizio positivo sulla sua rieducazione.
Le Ragioni del Ricorso e i Criteri per l’Affidamento in Prova
La difesa della condannata ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. Secondo la ricorrente, il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato la stabilità del nuovo domicilio e la documentazione attestante un’attività lavorativa, elementi che, a suo dire, dimostravano l’avvio di un percorso di riscatto dal proprio passato.
Il punto centrale del ricorso era, quindi, il tentativo di dare maggior peso a elementi formali (domicilio e lavoro) rispetto a elementi sostanziali e indiziari (i contatti con ambienti criminali testimoniati dal recente coinvolgimento in un’indagine per droga).
La Valutazione Globale del Giudice
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente questa prospettiva, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. I giudici hanno sottolineato che il Tribunale di Sorveglianza aveva correttamente operato una valutazione globale e non parziale della situazione della condannata.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha spiegato che il ricorso proposto si limitava a sollecitare una rilettura dei fatti, un’operazione non consentita in sede di legittimità. Il compito della Cassazione non è quello di riesaminare il merito della vicenda, ma di verificare se il giudice precedente abbia commesso errori di diritto o abbia fornito una motivazione illogica o contraddittoria. In questo caso, la motivazione del Tribunale di Sorveglianza è stata ritenuta adeguata e coerente. Il giudice di merito aveva evidenziato in modo chiaro le ragioni del suo convincimento: i persistenti contatti con ambienti criminali, la precarietà lavorativa e l’inerzia nel regolarizzare la propria situazione abitativa erano tutti indicatori negativi che superavano la semplice attestazione di un domicilio e di un lavoro a tempo determinato. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un principio consolidato: per ottenere l’affidamento in prova, non basta presentare elementi formali positivi. È necessario dimostrare un reale e convincente distacco dagli ambienti criminali e un concreto percorso di reinserimento. La valutazione del giudice è discrezionale ma deve basarsi su un’analisi completa di tutti gli aspetti della vita del condannato. Un ricorso che si limiti a contestare questa valutazione di merito, senza individuare vizi specifici di legittimità, è destinato all’inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende.
Perché è stata negata la richiesta di affidamento in prova nonostante la persona avesse un domicilio e un lavoro?
La richiesta è stata negata perché il Tribunale ha ritenuto prevalenti altri elementi negativi, come il recente coinvolgimento nella detenzione di un ingente quantitativo di droga, la precarietà del lavoro e la mancata regolarizzazione dell’immobile. Questi fattori indicavano contatti ancora attivi con ambienti criminali.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non contestava un errore di diritto o un vizio logico nella motivazione del provvedimento, ma si limitava a proporre una diversa interpretazione degli stessi fatti già valutati dal Tribunale di Sorveglianza. Questo tipo di rivalutazione del merito non è consentito in sede di Cassazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente a seguito dell’inammissibilità del ricorso?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso ritenuto colpevolmente inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32526 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32526 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugNOME, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare proposta da COGNOME NOME in relazione alla pena di anni uno, mesi dieci e giorni venti;
Rilevato che con il ricorso e si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata considerazione che l’ultimo domicilio dichiarato è stabile, che la condannata ha documentato un’attività lavorativa e che dal complesso degli elementi può desumersi che la stessa ha avviato un percorso di emenda del proprio precedente vissuto;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, pure dando atto della recente indicazione di un nuovo domicilio e dell’esistenza di un rapporto di lavoro, peraltro per un limitato periodo di tempo, facendo riferimento alla condotta recentemente tenuta dalla condannata, implicata nella detenzione di circa 15 kg di sostanza stupefacente rinvenuto nell’autovettura a lei intestata, ha adeguatamente evidenziato le ragioni in base alle quali ha ritenuto che risultassero contatti con ambienti criminali, ciò oltre alla precarietà dell’attività lavorativa e alla mancata attivazione per sanare l’irregolare occupazione dell’immobile;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto, senza neanche confrontarsi con tutti gli elementi evidenziati nella motivazione sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’11/7/2024