Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46802 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46802 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a Sonnmatinol’08/09/1957
avverso l’ordinanza emessa il 07/06/2024 dal Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 7 giugno 2024 il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta rigettava l’istanza di concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale presentata da NOME COGNOME, ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), in relazione alla frazione detentiva che il condannato doveva ancora scontare, la cui scadenza veniva individuata nella data del 23 gennaio 2028.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME, a mezzo dell’avv. NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, in riferimento all’art. 47 Ord. pen., deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti del beneficio penitenziario dell’affidamento in prova al servizio sociale richiesto dal condannato, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta con un percorso argomentativo incongruo e svincolato dalle emergenze processuali.
Si deduceva, in proposito, che il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta non aveva tenuto conto dell’evoluzione della personalità di COGNOME e del processo rieducativo intrapreso positivamente dopo l’esecuzione della pena, che veniva attestato dalla relazione comportamentale redatta dal responsabile dell’area educativa della Casa circondariale “Luigi COGNOME” di Enna il 5 giugno 2024, nella quale si valutava positivamente la possibilità che il ricorrente beneficiasse della misura alternativa della semilibertà.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è infondato.
Osserva il Collegio che il respingimento dell’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, presentata da NOME COGNOME, veniva pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta sulla base di un giudizio prognostico adeguato della personalità criminale del ricorrente, che induceva a ritenere incompleto il percorso di revisione critica intrapreso, relativamente al beneficio penitenziario invocato.
Né può assumere rilievo, a fronte di un giudizio incentrato sull’incompletezza del percorso intramurario di revisione critica di COGNOME, il richiamo alla relazione
comportamentale redatta dal responsabile dell’area educativa della Casa circondariale “Luigi COGNOME” di Enna il 5 giugno 2024, nella quale si valutava favorevolmente la possibilità che il ricorrente beneficiasse della semilibertà, possedendo tale beneficio penitenziario connotazioni maggiormente afflittive rispetto alla misura alternativa invocata ex art. 47 Ord. pen.
Sotto questo profilo, il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta valutava correttamente gli elementi informativi di cui disponeva, tenuto conto del fatto che, per valutare il comportamento di un soggetto che intende beneficiare di una misura alternativa alla detenzione, non si può prescindere dal vaglio dei comportamenti, antecedenti e successivi alla richiesta, prodromici alla concessione del beneficio penitenziario, in funzione della valutazione prognostica del percorso trattamentale intramurario intrapreso dal condannato (tra le altre, Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, COGNOME, Rv. 274993 – 01; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, COGNOME, Rv. 257001 – 01).
Nel caso di specie, tale vaglio doveva essere effettuato, nel rispetto del principio di progressione trattamentale, tenendo conto del processo di revisione critica portato avanti da NOME COGNOME, ritenuto positivo ma ancora incompleto, che è necessario per la formulazione di un giudizio sul suo reinserimento sociale, su cui il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta si esprimeva in termini congrui. Si affermava, in particolare, a pagina 2 dell’ordinanza impugnata, che «appare necessario proseguire l’osservazione trattamentale, ritenendo che, allo stato, non ricorrano le condizioni per l’avviamento all’ampia misura in questione».
Il Tribunale di sorveglianza di Caltanisetta, dunque, valutava correttamente gli elementi informativi di cui disponeva, fondando il giudizio prognostico negativo sul comportamento di NOME COGNOME su una valutazione della sua personalità criminale congrua e rispettosa della giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui, ai fini della verifica del percorso rieducativo intrapreso dal condannato – come detto ancora incompleto – propedeutico alla concessione di un beneficio penitenziario, è imprescindibile «la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l’esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l’esigenza di accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015 ( Incarbone, Rv. 264602 01).
Il vaglio richiesto per la concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, pertanto, deve essere effettuato tenendo conto del processo di revisione critica dell’istante, che deve essere adeguato alle connotazioni funzionali della
misura alternativa invocata, che è indispensabile per la formulazione di un giudizio prognostico sul suo reinserimento sociale, su cui, nei confronti di COGNOME, il Tribunale di sorveglianza di Roma si esprimeva in termini negativi, nel rispetto del principio di progressione trattamentale, così come costantemente interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, COGNOME, Rv. 274993 – 01; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, COGNOME, Rv. 257001 – 01).
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso proposto da NOME COGNOME con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 7 novembre 2024.