Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32870 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32870 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ERBA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 19/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il
rigetto del ricorso
letta la memoria del difensore
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 19 marzo 2025, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali avanzata nell’interesse di NOME che ha ammesso, invece, alla misura della detenzione domiciliare.
A fondamento della decisione di rigetto della piø ampia misura alternativa ha rilevato la scarsa chiarezza del quadro personologico (caratterizzato, a dire del Tribunale, da un atteggiamento superficiale) emerso nel corso del colloquio effettuato con l’UEPE e il deferimento per il reato di ricettazione in data 4 maggio 2022.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando due motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito vizi di motivazione illogica e carente e violazione di legge con riferimento all’art. 47 ord. pen.
Gli elementi valorizzati a supporto della decisione di rigetto della misura dell’affidamento in prova non sarebbero sorretti da alcuna effettiva motivazione, essendo stato valorizzato un, non meglio precisato, atteggiamento «poco chiaro» davanti agli addetti dell’Ufficio UEPE i quali, tuttavia, non hanno fatto riferimento a siffatto comportamento.
D’altronde, Ł stato dato rilievo ad una pendenza per fatti estremamente risalenti (si tratta di reati del 2014) e ad una comunicazione di notizia di reato del 2022 il cui esito non Ł conosciuto.
A fronte di tali elementi, sarebbe stato dimostrato l’avvio di un processo di revisione critica che il Tribunale di sorveglianza ha, invece, omesso di prendere in considerazione.
2.2. Con il secondo motivo Ł stata eccepita la violazione del diritto di difesa, non avendo il Tribunale accolto una richiesta di differimento formulata per l’acquisizione dei dati
dell’istruttoria effettuata dall’UEPE allo scopo di verificare, effettivamente, quale sia stato l’atteggiamento del condannato e ciò in considerazione delle giustificazioni rese dallo stesso COGNOME in sede di udienza di sorveglianza.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non Ł meritevole di accoglimento.
2.I motivi di ricorso, ponendo questioni tra loro connesse, possono essere esaminati congiuntamente.
Deve essere tenuto presente il principio di diritto espresso, anche recentemente, da Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024 Tomaselli, Rv. 285855, ossia che «ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui Ł stata irrogata la pena in espiazione, Ł necessaria la valutazione del comportamento del condannato successivo ai fatti per i quali Ł stata pronunciata la condanna, onde verificare la concreta sussistenza di una positiva evoluzione della sua personalità, tale da rendere possibile il reinserimento sociale mediante la misura alternativa richiesta»(in tal senso anche Sez. 1, n. 1501 del 12/03/1998, COGNOME,Rv. 210553, Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, COGNOME, Rv. 244322, Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, COGNOME, Rv. 264602).
Inoltre, va condiviso e ribadito che «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui Ł finalizzato l’istituto, e, quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, non possono di per sØ soli assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui Ł intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, nØ può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato. (In motivazione la Corte ha chiarito che il giudice deve valutare in concreto l’esistenza di elementi positivi in base ai quali si possa ragionevolmente ritenere che l’affidamento si riveli proficuo, valorizzando i precedenti penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l’adesione alle ragioni piø profonde di valori socialmente condivisi, l’attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l’eventuale buona prospettiva risocializzante) » (Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, COGNOME, Rv. 287151 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924; Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, dep. 2014, Naretto, Rv. 258402).
Nel caso di specie, tuttavia, del tutto ragionevolmente e in termini ineccepibili, il Tribunale ha evidenziato, la mancanza di elementi specifici, pur a fronte della disponibilità di un’occasione lavorativa e della idoneità del domicilio indicato (profilo valutato anche ai fini della concessione della, piø gradata, misura della detenzione domiciliare) la sostanziale mancanza di un serio processo di revisione critica, per come risulta dalla valorizzazione degli elementi poco chiari emersi, sul punto, in occasione del colloquio con l’UEPE.
Si tratta di aspetto sul quale il ricorrente, pur essendo stato chiamato a rendere chiarimenti davanti al Tribunale di sorveglianza, non ha fornito indicazioni specifiche essendosi limitato a giustificare le ragioni che lo hanno portato alla commissione del reato
per il quale Ł in esecuzione la pena (il riferimento Ł al «bisogno economico»).
Non sono state fornite indicazioni ulteriori per chiarire l’esistenza di un serio avvio del processo di revisione critica (incontestatamente escluso dall’UEPE), specie alla luce della recente denuncia riportata per il delitto di ricettazione e di una pendenza per il delitto di riciclaggio.
NØ risulta che il ricorrente, in sede di udienza, abbia formulato istanze istruttorie o richieste al Tribunale di sorveglianza che ha correttamente deciso sulla scorta delle informazioni esistenti al momento dell’udienza.
Difetta anche l’indicazione delle ragioni specifiche che avrebbero indotto alla formulazione di quelle richieste e la loro rilevanza ai fini della dimostrazione dell’avvio del processo di revisione critica.
Del tutto coerente con le risultanze disponibili, pertanto, si rivela la decisione di ammettere il condannato alla misura gradata della detenzione domiciliare e ciò in attuazione del principio di gradualità del percorso trattamentale pacificamente applicabile alla fattispecie in esame.
Va ribadito, sul punto, che «in tema di concessione di misure alternative alla detenzione il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello» (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, COGNOME, Rv. 276213 01).
Da quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 16/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME