Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41024 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41024 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MASSAFRA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Taranto rigettato la sua istanza di affidamento in prova al servizio sociale in relazi pene concorrenti in corso di espiazione in regime carcerario e, con l’uni motivo, denuncia sarebbe stato trascurato il favorevole parere dell’Uepe conseguentemente, negato l’accesso al beneficio previa formulazione di un ingiustificato giudizio prognostico sfavorevole circa il pericolo di reiterazio reati;
ribadito che la concessione delle misure alternative alla detenzione rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, c deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condanna in relazione al beneficio richiesto e l’idoneità di quest’ultimo a facilit reinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv 252921-01) e che nel caso dell’affidamento in prova, il giudice, basandosi sul relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione del condanna medesimo, ma senza essere vincolato ai giudizi ivi espressi, deve apprezzare l riferite informazioni sulla sua personalità e sul suo stile di vita, parametran la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la mi ai profili di pericolosità residua dell’interessato (Sez. 1, n. 233 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016-01);
rilevato che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza ha espressamen preso in esame tutti gli elementi a disposizione, senza sottacere quan segnalato dalla relazione dell’Uepe e, tuttavia, con motivazione non lacunosa e esente da profili di illogicità, non li ha ritenuti di pregnanza tale da giust l’ammissione alla misura alternativa, valorizzando la commissione di delitti natura omogenea a quello in esecuzione, la consumazione di ben sei reati nel breve volgere di un triennio, una recente denuncia dell’aprile del 2023, commissione di un reato di cui all’art. 337 cod. pen. successivamente al deposit dell’istanza, infine l’assenza di una reale rivisitazione critica rispetto commesso;
considerato che, pertanto, il Giudice non ha affatto ancorato il diniego a mancata prova del ravvedimento, non avendo fatto coincidere con quest’ultimo l’indice di risocializzazione richiesto dall’art. 47 Ord. pen., né ha dato r ostativo decisivo alla gravità dei fatti commessi; piuttosto, come è corretto correlato anche a questo elemento l’evoluzione trattamentale del condanNOME e, senza trascurare alcuno degli aspetti rilevanti, è giunto – con valutaz
discrezionale finale, insindacabile in questa sede – ad un giudizio prognost sfavorevole, frutto di ponderato bilanciamento di tutti gli aspetti del valorizzando l’avvenuta successiva commissione da parte del condanNOME di ulteriori reati;
Rilevato che, a tale motivazione GLYPH né illegittima, né mancante o contraddittoria – il ricorrente non contrappone alcun argomento capace realmente d’infirmarne la tenuta, sicché il ricorso deve essere dichiar inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugn (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa dell ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, i euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente