Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1212 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1212 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/10/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha
Messaggeri NOME nato a MONTORIO AL VOMANO il 10/03/1952 avverso l’ordinanza del 20/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’Aquila chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 20 giugno 2024 il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha rigettato l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata nell’interesse di NOME COGNOME, accogliendo, invece, quella di detenzione domiciliare.
Il condannato deve espiare la pena di due anni, un mese e dieci giorni di reclusione per reati di bancarotta.
La richiesta di affidamento in prova Ł stata rigettata a causa della mancata indicazione del possibile impegno risocializzante, da parte del condannato, nonostante lo stesso non sia del tutto incapace di svolgere gli atti della vita quotidiana.
La richiesta di detenzione domiciliare Ł stata accolta in ragione dell’età e della parziale inabilità del condannato.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore Avv. NOME COGNOME articolando due motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge processuale in relazione alla notifica del provvedimento impugnato al precedente difensore del condannato, anzichØ al procuratore speciale costituito e presente in udienza.
La nomina dell’Avv. NOME COGNOME e l’elezione di domicilio presso lo stesso difensore sono state depositate in data 19 giugno 2024, unitamente all’istanza di ammissione al gratuito patrocinio.
Il predetto difensore ha preso parte al procedimento, presenziando all’udienza di discussione dell’istanza, in data 20 giugno 2024; inoltre, Ł stato destinatario, il successivo 24 giugno 2024, della richiesta di integrazione dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio.
E’ stata dedotta la circostanza della mera casualità dell’avvenuta conoscenza del provvedimento oggetto di impugnazione affetto, pertanto, da nullità.
2.2. Con il secondo motivo sono stati eccepiti violazione di legge e vizi di motivazione per essere stato ammesso il ricorrente alla detenzione domiciliare, anzichØ all’affidamento in prova.
In primo luogo, Ł stata evidenziata la contraddittorietà della motivazione in quanto il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto, da un lato, il condannato affetto da parziale inabilità, tanto da ammetterlo alla detenzione domiciliare, dall’altro, lo ha giudicato perfettamente idoneo a compiere gli atti quotidiani della vita.
Inoltre, con riguardo all’affermazione della mancanza di indicazione di un possibile impegno risocializzante, ha segnalato di avere dimostrato documentalmente di essersi attivato per svolgere volontariato presso una ONLUS .
Il Tribunale, pur essendo stato reso edotto di ciò, nonostante il consenso del Procuratore generale alla misura alternativa, ha omesso di assumere informazioni presso l’associazione, nØ ha atteso la predisposizione, da parte dell’UEPE, di un programma trattamentale.
L’attività omessa sarebbe stata, vieppiø, giustificata alla luce dei precedenti penali del condannato e della sua condotta di vita successiva agli episodi devianti.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non Ł meritevole di accoglimento.
Il primo motivo Ł infondato per carenza di interesse alla proposizione dell’eccezione di nullità, essendo state esercitate le facoltà alle quali Ł funzionale la notificazione dell’ordinanza del Tribunale di sorveglianza.
Infatti, il difensore del ricorrente ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento di merito svolgendo ampie e articolate difese nel merito della questione controversa dimostrando, pertanto, che, in concreto, non gli Ł stata preclusa alcuna prerogativa difensiva.
Costituisce principio generale stabilito dall’art. 183, lett. b), cod. proc. pen., quello secondo cui l’esercizio della facoltà al cui esercizio l’atto omesso ed eventualmente nullo Ł preordinato determina la sanatoria del vizio (fra le altre, per la concreta applicazione del principio al caso di omessa notifica del provvedimento avverso il quale sia stata proposta regolare impugnazione, Sez. 2, n. 48302 del 15/10/2004, Rv. 231274).
Il secondo motivo Ł, per certi versi, carente del requisito di autosufficienza, per altri infondato.
A fronte del provvedimento del Tribunale di sorveglianza che ha preso in considerazione la possibilità dell’impegno risocializzante del condannato, escludendone, tuttavia, la praticabilità nel caso concreto, stante la mancata indicazione della concreta possibilità di tale impegno, nonostante la non totale incapacità di attendere agli atti quotidiani della vita quotidiana, il ricorrente ha svolto una censura non assistita da adeguata allegazione.
Manca, in effetti, l’indicazione del dato informativo che sarebbe stato espunto dalla valutazione dei giudici di merito, nØ Ł dato rinvenire, fra la documentazione presente agli atti, un qualsiasi atto idoneo a supportare la prova della concreta praticabilità di un’attività di risocializzazione.
NØ appare contraddittoria la valorizzazione della, sia pure parziale, capacità del ricorrente di «attendere agli atti della vita quotidiana» in quanto valutazione coerente con l’ammissione alla detenzione domiciliare (anche stante la «parziale inabilità»).
Da quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 23/10/2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME