Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 50853 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 50853 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IDRISSI NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di sorveglianza di Genova ha rigettato le istanze aventi a oggetto l’affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare, presentate da NOME COGNOME NOME, condannato dalla Corte di appello di Genova con sentenza del 01/04/2019, divenuta irrevocabile il 02/03/2021, con pena da espiare pari ad anni uno, mesi due e giorni sei, relativa al reato di riciclaggio commesso il 14/12/2013; il provvedimento reiettivo si fonda sul rilievo dell’esistenza di un verbale del 22/08/2022, attestante le vane ricerche effettuate presso l’ultimo domicilio conosciuto di Milano, alla INDIRIZZO, con conseguente decreto di irreperibilità del 08/11/2022, cui non avrebbe fatto seguito alcuna indicazione del domicilio nel quale espiare la pena, né la produzione di documentazione atta a comprovare l’esistenza di verificabili opportunità lavorative – o, comunque, risocializzanti – in stato di libertà.
Ricorre per cassazione NOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo violazione degli artt. 606 cod. proc. pen. e 71-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, lamentando come, già a far data dal 13/12/2022, sia stata prodotta documentazione idonea a comprovare l’esistenza di una stabile fonte di reddito, derivante dallo svolgimento di attività lavorativa; con memoria difensiva del 4/03/2023, inoltre, è stato comunicato il nuovo indirizzo del condannato, ubicato in Milano, alla INDIRIZZO n. 2.
Il AVV_NOTAIO generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
Il ricorso è fondato. Il Tribunale di sorveglianza non ha preso in considerazione le comunicazioni meglio specificate in parte narrativa – rimesse a mezzo pec all’attenzione dell’autorità giudiziaria – che avrebbero dovuto, invece, essere adeguatamente valutate. Il ricorrente, infatti, aveva sia inviato documentazione idonea a comprovare le opportunità lavorative, in vista della futura risocializzazione, sia indicato il domicilio, necessario ai fini dell’espletamento dei controlli e dei contatti con gli organi deputati alla vigilanza, in ordin all’affidamento in prova.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Genova.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Genova Così deciso in Roma il 17 novembre 2023.