Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1292 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1292 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: FILOCAMO COGNOME
Data Udienza: 27/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 23/02/1981
avverso l’ordinanza del 19/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catania dichiarava l’inefficacia dell’ordinanza con cui era stata concessa a NOME COGNOME la misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale per non essere state sottoscritte le prescrizioni ovvero, a fronte della notifica del provvedimento di ammissione del 02.11.2021, la sottoscrizione del condannato era intervenuta solo il 29.8.22 e comunicata dall’UEPE il 13.10.22.
L’interessato ricorre per cassazione, tramite rituale ministero difensivo, affidandosi a un unico motivo.
Con tale motivo, si denuncia l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale, nonché difetto e travisamento del fatto con riferimento alla dichiarazione d’inefficacia dell’ordinanza con cui era stata concessa la misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell’art. 47 Ord. pen.
Si afferma, sostanzialmente ; che la notifica dell’ordinanza la cui efficacia è stata revocata con il provvedimento qui impugnato è stata ricevuta da un familiare (moglie) che – per “dissidi” – non l’avrebbe avvisato e si afferma che il condannato ha comunque ritirato personalmente tale ordinanza di ammissione alla misura alternativa in data 29.8.22, come dimostrato dalla documentazione allegata.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Va premesso che « È illegittimo il provvedimento del tribunale di , sorveglianza che dichiari inefficace l’ordinanza con cui era stato disposto l’affidamento in prova al servizio sociale a causa della mancata sottoscrizione del verbale di prescrizioni da parte dell’affidando, qualora quest’ultimo non sia mai stato invitato, previa indicazione del tempo e del luogo dell’adempimento, a sottoscrivere il detto verbale, ne’ abbia ricevuto alcuna comunicazione o convocazione al riguardo attesoché il previgente regolamento di esecuzione della legge n.354 del 1975, che non prevede la notifica dell’ordinanza di affidamento (art. 91 D.P.R. n.431 del 1976)’ancorché vigente all’atto dell’adozione dell’ordinanza di affidamento, deve essere interpretato, con operazione ermeneutica adeguatrice, alla luce de/nuovo regolamento (D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) che, prevede la notifica della predetta ordinanza all’interessato» (Sez. 1, n. 836 del 06/10/2000, dep. 2001, Rv. 218931).
Il Tribunale ha fondato la propria decisione sul fatto che l’ordinanza di ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale è stata regolarmente notificata in data 2.11.2021. Questo fatto non è oggetto di contestazione da parte
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del ricorrente il quale ha affermato solo che sarebbe stato ricevuto dalla moglie la quale non l’avrebbe avvisato, pertanto, legittima è stata la decisione del Tribunale di sorveglianza di ritenere regolare tale notifica. Il verbale di sottoscrizione delle prescrizioni da cui decorre l’inizio della misura alternativa alla detenzione (Sez. 1, n. 57890 del 26/06/2018, Rv. 274660), diversamente da quanto riportato nel provvedimento impugnato, che riporta la data del 13.10.22, è stato sottoscritto in data 29.8.22, in ogni caso ben oltre i dieci giorni previsti, senza che sia possibile ravvisare alcuna causa di forza maggiore che abbia impedito al condannato di adempiere t , tale obbligò nei termini previsti e.””e4t0:1- e,
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Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27/6/2023