Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34641 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1   Num. 34641  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 17/09/2025
R.G.N. 21167NUMERO_DOCUMENTO
CARMINE RUSSO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SARONNO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 21/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Milano udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Milanoha respinto l’istanza di affidamento in provaavanzata da NOME COGNOMECOGNOMECOGNOME relazione alla pena espianda pari ad anni due e mesi quattrodi reclusione, per i reatidi rapina e lesioni personali, commessi nell’agosto 2024.
Riteneva il Tribunale che, pur a fronte della regolarità della condotta intramuraria e la disponibilità di un domicilio, fosse prematuro l’accesso alla piø ampia misura alternativa richiesta, in considerazione della gravità dei reati in espiazione, caratterizzati dall’uso della violenza e commessi nei confronti del padre, e dell’epoca recente di loro commissione; osservavano anche i Giudici specializzati come dalla relazione di sintesi, che pure concludeva con parere positivo alla concessione della misura, non emergesse nulla in merito alle ragioni delle condotte aggressive poste ai danni del padre, nØ risultassero adeguatamente indagate le difficoltà sorte in ambito famigliare.
COGNOME propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, articolando due motivi di ricorso.
2.1 Con il primo motivo denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 47 ed 1 ord. pen. e 27 Cost.
Il Tribunale, dando esclusivo rilevo alla gravità del fatto in espiazione, non ha effettuato il doveroso bilanciamento tra sicurezza pubblica e funzione rieducativa della pena, non avendo adeguatamente valutato i plurimi indici positivi: il condannato era incensurato ed ha già scontato, in regime inframurario dieci mesi di reclusione; la sua condotta carceraria Ł stata collaborativa, regolare e positiva; Ł stato indicato nell’istanza un domicilio idoneo; la p.o. ha espresso il suo perdono essendosi riconciliato con il figlio; l’UEPE ha espresso parere positivo.
La mancanza di attività lavorativa (valorizzata dal Magistrato di sorveglianza) non Ł elemento sufficiente a sostenere il diniego della misura.
2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione.
Ha errato il Tribunale nel ritenere prematura la misura invocata, rendendo una motivazione contraria alla ratio rieducativa della misura stessa. Inoltre i Giudici non hanno considerato le valutazioni positive espresse dall’UEPE e la mancanza di ulteriori atti di violenza da parte del condannato.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato.
Appare utile premettere che, attraverso la misura alternativa al carcere dell’affidamento in prova al servizio sociale, l’ordinamento ha inteso attuare una forma dell’esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura alternativa (Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377).
In relazione alla peculiare finalità dell’affidamento, la giurisprudenza di questa Corte Ł uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessione della misura, non possono, di per sØ soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui Ł intervenuta condanna,la mancata ammissione di colpevolezza,o i precedenti penali, nØ può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dai risultati dell’osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato ((Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019 – dep. 2020, M., Rv. 277924 – 01; Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151 – 01).
In particolare, Ł stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole, la natura e la gravità dei reati per i quali Ł stata irrogata la pena in espiazione deve costituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, COGNOME, Rv. 213062 – 01), alle pendenze e alle informazioni di P.S. (Sez. 1, n. 1970 dell’11/3/1997, COGNOME, Rv. 207998 – 01), il punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell’esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, COGNOME, Rv. 264602 – 01; Sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009, COGNOME, Rv. 244322 – 01); si Ł anche precisato che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l’adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l’attaccamento al contesto familiare e l’eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985 – 01).
Dai principi poc’anzi enunciati deve inferirsi che la motivazione dell’ordinanza impugnata risulta carente ed incompleta, essendosi il Tribunale limitato a evidenziare la gravità del reato in esecuzione.
Il  Tribunale  di  Sorveglianza omette tuttaviadi condurre un’analisi fondata sulla valutazione dei parametri stabiliti dalla giurisprudenza nomofilattica ed innanzi richiamati, ed in particolare, nel rivolgere la sua attenzione esclusivamente al passato,sottolineando la
gravità del fatto commesso, omette di effettuare un’approfondita valutazione della condotta del condannato successiva ai delitto,e di valutare il percorso intramurario effettuato dal COGNOME, omettendo di prendere in considerazione gli elementi positivi risultanti dalla relazione redatta dagli operatori dell’istituto penitenziario.
Coglie quindi nel segno la censura difensiva che lamenta la pretermissione, nella valutazione dei Giudici di merito, dei plurimi indicatori positivi caratterizzanti la vita post delictum ed il percorso carcerario del condannato, il quale, totalmenteincensurato prima dei fatti di cui alla pena in esecuzione, ha già scontato in regime intramurario dieci mesi di reclusione, serbando una condotta carceraria collaborativa, regolare e positiva; il prevenuto ha certamente intrapreso un percorso volto alla revisione critica del proprio passato, con presa di coscienza della gravità del fatti commessi; egli ha chiesto perdono al padre, che glielo ha concesso, e con il quale si incontra settimanalmente.
In conclusione, il Tribunale di Sorveglianza deprime la valenza degli elementi di segno positivo, omettendo di condurre un’analisi fondata sulla valutazione dei parametri stabiliti dalla giurisprudenza nomofilattica ed innanzi richiamati.
L’accertata carenza della motivazione giustifica l’annullamento dell’ordinanza, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano per un nuovo esame, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi che si sono enunciati.
P.Q.M.
Annulla  l’ordinanza  impugnata  con  rinvio  per  nuovo  giudizio  al  Tribunale  di sorveglianza  di  Milano.
Così Ł deciso, 17/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME