Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21510 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21510 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a Messina il 29/10/1966;
avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Messina del 05/02/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Messina ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da NOME COGNOME con riferimento alla pena di anni uno, mesi cinque e giorni diciassette di reclusione di reclusione inflittagli con la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Messina il giorno 18 marzo 2022 per il delitto di usura; il Tribunale di sorveglianza con lo stesso provvedimento ha, invece, concesso al condannato la detenzione domiciliare.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME per mezzo dell’avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento rispetto alla reiezione della sua richiesta di affidamento in prova.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione dell’art. 47 Ord. pen. ed il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il Tribunale di sorveglianza dando rilievo, per negare l’ affidamento in prova, alla gravità del reato commesso senza tenere conto del fatto che egli non annovera altri precedenti penali oltre a quello per il quale si procede, che non ha pendenze e che dopo i fatti oggetto della condanna ha sempre serbato regolare condotta, come peraltro confermato dalle relazioni dell’UEPE e degli organi di polizia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
Come noto, attraverso la misura alternativa al carcere dell’affidamento in prova al servizio sociale, l’ordinamento ha inteso attuare una forma dell’esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura alternativa. I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale di sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla dottrina e dalla
giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei precedenti penali (Sez. 1, n. 1812 del 04/03/1999, COGNOME, Rv. 213062-01) nelle pendenze processuali (Sez. 1, cit.) nelle informazioni di polizia (Sez. 1, n. 20040 del 26/01/2024, Rv. 286402 – 01), ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, nella condotta carceraria e nei risultati dell’indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione in modo che in queste ultime risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell’ombra. Certamente nel giudizio prognostico concernente la concessione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, devono essere valutati anche i procedimenti penali passati ed eventualmente pendenti a carico dell’interessato, al fine di pervenire ad una valutazione di fronteggiabilità della pericolosità sociale residua con gli strumenti dell’istituto indicato. Del resto, poiché non esiste una sorta di presunzione generale di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, ma al contrario devono sussistere elementi positivi sulla base dei quali il giudice possa ragionevolmente “ritenere” che l’affidamento si riveli proficuo, appare evidente che – in relazione agli obbiettivi di rieducazione e di prevenzione propri dell’istituto – la reiezione dell’istanza di affidamento può considerarsi validamente motivata anche sulla sola base delle informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, quando esse, lungi dal dimostrare elementi certi del genere anzidetto, pongano in luce, al contrario, la negativa personalità dell’istante In questo ambito, tuttavia, numerosi sono gli altri fattori da valutare per giungere al giudizio prognostico cui prima si è fatto cenno: l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l’adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l’attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l’eventuale buona prospettiva risocializzante. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata ha fondato interamente il convincimento finale sulla gravità del reato commesso (dal 2013 al 2019), sul mancato risarcimento del danno e per la minimizzazione delle proprie responsabilità.
Al contrario, sono stati sottovalutati espressamente molti altri fattori; in particolare, la motivazione censurata non prende in considerazione la situazione
•
socio-familiare del ricorrente, l’assenza di pendenze, lo svolgimento di una attività lavorativa e neppure la relazione dell’UEPE che ha concluso per la
concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova.
Su questi aspetti il Tribunale di sorveglianza non ha appuntato la sua attenzione, mentre la motivazione avrebbe dovuto affrontare anche questi temi,
ponendoli specialmente a raffronto con quelli valorizzati in termini negativi per respingere la richiesta di affidamento.
In sostanza, l’ordinanza impugnata si è limitata apoditticamente a concludere che tutte le note positive erano da ritenersi sub-valenti rispetto al reato
commesso, ma non ha dispiegato le argomentazioni in base alle quali detta conclusione si fondava, finendo per rendere monca la motivazione: essa ha
fondato il provvedimento di rigetto sul solo argomento della gravità del reato commesso, facendo di esso una considerazione assoluta e ponendolo da solo a
sostegno della decisione, senza considerazione adeguata di diversi altri fattori riguardanti l’evoluzione della personalità del ricorrente, successiva alla consumazione della condotta sanzionata, e senza fare congrua valutazione della relazione dell’UEPE. Deve quindi ribadirsi che, ai fini dell’affidamento in prova al servizio sociale, la natura e la gravità dei reati commessi costituisce il punto di partenza per l’analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta successivamente serbata dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali per valutare l’esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e l’assenza di pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Rv. 264602).
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Messina per nuovo giudizio, affinché – in piena autonomia decisionale – provveda a colmare i vizi di motivazione sopra O evidenziati relativamente alla domanda di affidamento in prova.
M GLYPH
P.Q.M.
· Annulla l’ordinanza impugnata relativamente all’affidamento in prova al servizio (=p) GLYPH 23 (1) m sociale con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Messina.
Così deciso in Roma, 1’8 maggio 2025.