Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41885 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41885 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 10/12/2024 del Tribunale di sorveglianza di Milano;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato l’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali proposta da XXXXXXXXXXXXXX, detenuto dal 9 luglio 2024, in espiazione della pena di anni tre e mesi tre di reclusione, inflitta con sentenza della Corte di appello di Milano dell’11 luglio 2024 per il delitto di atti persecutori continuato e aggravato ai sensi dei commi secondo e terzo dell’art. 612 -bis cod. pen., commesso tra ottobre 2013 e settembre 2016 ai danni dell’ex compagna e di una delle due figlie nate dalla relazione con la donna.
Avverso l’ordinanzaXXXXXXXXXXXXXXX ha proposto ricorso, articolando due motivi di censura.
Con il primo motivo ha eccepito violazione di legge in relazione all’art. 47 Ord. pen., avendo il Tribunale di sorveglianza incentrato il diniego sull’assenza di una revisione critica da parte del condannato delle pregresse condotte, presupposto ritenuto dal ricorrente estraneo alla regolamentazione normativa dell’istituto.
Con il secondo motivo ha denunciato mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, avendo il Tribunale trascurato la valenza positiva di molteplici elementi enucleabili dal provvedimento impugnato, quali la regolare condotta penitenziaria, la risalenza dei fatti, l’avvenuto risarcimento del danno, nonchØ l’idoneità del contesto familiare e lavorativo, descritto nella relazione dell’U.E.P.E., nella quale si dava atto della disponibilità del condannato a intraprendere un percorso di rielaborazione critica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
Il primo motivo Ł manifestamente infondato, in quanto disattende il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l’affidamento in prova presuppone che l’opera rieducativa abbia già realizzato progressi tali da giustificare un giudizio prognostico
favorevole circa l’esito del trattamento extramurario e, quindi, che una revisione critica del passato deviante sia stata per lo meno avviata (Sez. 1, n. 6381 del 13/11/1997, dep. 1998. COGNOME, Rv. 209786 – 01; conformi, tra le altre, Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, COGNOME, Rv. 287151 – 01; Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924 – 01; Sez. 1, n. 773 del 2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258402 – 01; Sez. 1, n. 20458 del 14/03/2001, COGNOME, Rv. 219000 – 01).
3. Infondato Ł anche il secondo motivo di ricorso.
Occorre innanzitutto rammentare che «in tema di misure alternative alla detenzione, il giudice, nell’esaminare le relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannato (nella specie l’U.E.P.E.), non Ł, in alcun modo, vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi ma Ł tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell’interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell’interessato, secondo la gradualità che governa l’ammissione ai benefici penitenziari» (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016 01).
Tanto premesso, si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale di sorveglianza, pur avendo preso in considerazione i dati enucleabili dalla relazione comportamentale della casa circondariale di Como e dalla relazione dell’U.E.P.E., ha ritenuto indispensabile un congruo periodo di osservazione in ambito penitenziario col supporto degli operatori del trattamento, al fine di accertare un reale distacco dalle logiche devianti che hanno stimolato le condotte criminose e l’assenza di un pericolo di ricaduta nel reato.
Il Tribunale di sorveglianza ha reputato il ricorrente non meritevole del beneficio, avuto riguardo al disvalore dei fatti, al comportamento tenuto in sede processuale e con gli operatori che si sono occupati della sua situazione familiare, all’omesso avvio di una riflessione critica sui propri agiti.
Dal provvedimento impugnato risulta che in ragione della durata e della gravità delle condotte persecutorie, dispiegatesi per tre anni con intensità crescente e notevole invasività, nonchØ del contegno processuale, connotato da slealtà, incapacità di autocontenimento, assenza di resipiscenza, la Corte di appello di Milano, con la sentenza che definiva il processo di secondo grado, negava al XXXXXX la concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorrente disattendeva costantemente le indicazioni degli operatori che avevano in carico le figlie, aggredendoli finanche verbalmente.
A causa dei contegni del condannato, intemperanti e dannosi per l’equilibrio psicologico delle bambine, in sede civile era proposta la decadenza dalla responsabilità genitoriale. In esito agli incontri e alle valutazioni eseguiti in tale sede il XXXXXXXera ritenuto disfunzionale nel comportamento e nelle modalità di relazione con gli altri. Fino a tempi piø recenti il giudice civile gli ha negato la possibilità di riprendere gli incontri con le figlie, ravvisando un rischio di recidivanze in considerazione del discontrollo emotivo, non affrontato con le cure prescritte e i necessari colloqui psicologici.
Il Magistrato di sorveglianza di Milano, nel respingere la richiesta di concessione in via provvisoria del beneficio, ha rilevato che l’instante annovera, tra il 2015 e il 2024, numerose segnalazioni e denunce, pur confluite in procedimenti archiviati per mancanza della condizione di procedibilità, per ingiuria, minaccia e furto aggravato, interruzione di pubblico ufficio o servizio, diffamazione, molestia e disturbo alle persone.
La decisione del Tribunale di sorveglianza si rivela pertanto immune da vizi logicogiuridici, coerente rispetto al sistema delle misure alternative, rispettosa dei principi elaborati
dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di concessione di misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre» (Sez. 1, n. 30065 del 29/05/2025, S., Rv. 288564 – 01, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente motivato il rigetto di una richiesta di concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, proposta da detenuto da poco ammesso al lavoro esterno, non ancora avviato, dopo la reiezione di precedenti istanze di ammissione a misure alternative a causa dell’assenza di revisione critica e di una distorta percezione della realtà).
Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 28/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.