Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14143 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14143 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il 24/11/1968
avverso l’ordinanza del 20/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Torino
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha riget l’istanza volta alla concessione della misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in p che era stata presentata da NOME COGNOME, soggetto condannato per i reati di violazion degli obblighi di assistenza familiare, nonché circonvenzione di incapace e coltivazione illeci sostanza stupefacente, attualmente in espiazione di pena determinata mediante provvedimento di cumulo del 05/05/2023. Il provvedimento reiettivo si fonda, in particolare, sulla ril assenza di resipiscenza e di consapevolezza del disvalore di quanto compiuto; tali elementi d segno sfavorevole sono stati reputati prevalenti, rispetto alla dichiarata attività lavorativ situazione familiare.
Ricorre per cassazione l’interessato, a mezzo del difensore avv. NOME COGNOME deducendo inosservanza degli artt. 147 cod. pen. e 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché motivazione erronea, travisamento dei fatti e degli atti, oltre che abnormità, violazione degli 24 e 27 Cost. e, infine, violazione del giusto procedimento e ingiustizia manifesta dell’avvers ordinanza.
Con tale impugnazione, vengono anzitutto articolate censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite da spec critica del complesso delle argomentazioni poste a base dell’ordinanza, che ha motivato il rige compiutamente, oltre che in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria.
Invero, il giudice a quo, nell’esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, 8712 del 08/02/2012, COGNOME, Rv. 252921-01), ha sottolineato come l’assenza di resipiscenza, di rivisitazione critica di quanto commesso e la scarsa disponibilità a collaborare nei perco trattamentale, siano fattori ostativi alla formulazione della prognosi di vita favorevole, nec per la concessione dell’ampio beneficio invocato.
Con tale tema, invece, il ricorrente non riesce a confrontarsi efficacemente, così fine per articolare doglianze non in grado di aggredire efficacemente la saldezza dell’impugnat decisione, in quanto genericamente volte a evidenziare asseriti profili di illo9gi contraddittorietà invece insussistenti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiara inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi ipotesi di esonero – al versamento di una somma in favore della Cassa dell ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 20 marzo 2025.