Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25534 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25534 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/s7tite le conclusioni del PG r. S re.)CCA0 GLYPH rfl-M-3 e-LA-t ( GLYPH ) 2 –,’ GLYPH r. x Poc
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 12 ottobre 2023 il Tribunale di Sorveglianza d Perugia ha respinto la domanda di applicazione dell’affidamento in prova al servizio sociale introdotta da NOME .
1.1 In motivazione si rileva, in sintesi, che: a) i fatti in espiazione ris commessi nel dicembre 2019 e sono espressivi di una consolidata tendenza a delinquere; b) sia nel 2011 che nel 2017 il NOME ha fruito della misur alternativa ma è tornato a delinquere immediatamente dopo . Da detti indicatori, in una con l’assenza di reali spunti autocritici, viene dedotta prognosi negativa in punto di efficacia contenitiva e risocializzante della misur alternativa.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – NOME. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si deduc vizio di motivazione.
2.1 Secondo il ricorrente il Tribunale basa il diniego esclusivamente sull gravità dei precedenti e dei fatti in espiazione, senza tener conto dei segn positivi emersi nella relazione psico-sociale.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.
3.1 La misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, così come detenzione domiciliare, implica la formulazione di una prognosi positiva in tema di prevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positiv sempre in via prognostica – del percorso di risocializzazione (tra le molte Sez. 1088 del 14.2.1997, rv 207214).
Secondo la costante interpretazione nomofilattica nel formulare tale giudizi prognostico il Tribunale di Sorveglianza ha l’obbligo di indicare in modo analitico coerente eventuali aspetti indicativi della ritenuta pericolosità attuale, trascurare – pena la violazione del dovere di completezza motivazionale – gl eventuali elementi conoscitivi favorevoli all’istante.
3.2 Nel caso in esame l’esame svolto dal Tribunale risulta adeguato e non inficiato da omissioni rilevanti.
Ed invero, il nucleo centrale del ragionamento sfociato nel diniego sta nella presa d’atto dei ‘fallimenti’ di precedenti misure alternative, posto che vi è stata in entrambi i casi – la ricaduta nel reato.
Si tratta di un punto argomentativo del tutto adeguato e non sindacabile in questa sede, posto che la reiterazione di condotte illecite, posteriore ad una espiazione realizzata in affidamento, è un chiaro sintomo di non ‘incidenza’ del percorso risocializzante e impone di adottare maggior cautela e gradualità nel trattamento esecutivo.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 marzo 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente