Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17488 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17488 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato in Albania il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 19/09/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria del difensore AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta da NOME, accogliendo, invece, quella di detenzione domiciliare.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto di non poter accordare la più ampia tra le misure alternative alla detenzione “in considerazione dell’epoca recente del reato e dell’ancora più recente avvio dì uno stile di vita regolare, fondato sulla convivenza stabile con la moglie e con il figlio in tenera età e sulla manifestazione della volontà di dedicarsi ad un’attività lavorativa lecita, iniziata 1° agosto scorso”.
Avverso la predetta ordinanza il condannato, a mezzo dell’ AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 47 Ord. pen. e il vizio della motivazione, poiché, a suo dire, il provvedimento avrebbe incongruamente ed illogicamente negato l’affidamento in prova in ragione del dato, di per sé neutro, rappresentato dalla vicinanza temporale tra il reato e la procedura esecutiva, pure a fronte di un’istruttoria assolutamente favorevole al richiedente.
Il difensore ha depositato articolata memoria difensiva insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
Come noto ; la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l’idoneità di quest’ultimo a facilitarne reinserimento sociale (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01).
Nell’esercizio di tale potere discrezionale, devono essere considerate le specifiche informazioni sulla personalità e lo stile di vita del condannato, rispetto alle quali compete, tuttavia, sempre in via esclusiva al giudice riconoscerne la
rilevanza ai fini della decisione, da parametrare alle istanze rieducative, ai profil di pericolosità del condannato, secondo la gradualità che governa l’ammissione ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016 – 01, in motivazione).
2.1. Va evidenziato che il canone di gradualità del trattamento penitenziario, che implicitamente ha applicato il giudice a quo, può giustificare il rigetto di misure che, in ragione dello stadio trattamentale raggiunto, risultino inadeguate al beneficio richiesto, dovendo tuttavia il giudice evidenziare le ragioni di tal inadeguatezza.
In particolare, ai fini del rigetto dell’affidamento in prova, il giudice de indicare i fattori che, incrinando la prognosi di rieducazione della misura e quella di non recidiva, suggeriscono di procedere con una misura meno liberatoria, qual è la detenzione domiciliare.
2.2. Nel caso di specie, il provvedimento è viziato risultando la motivazione contraddittoria, quando non anche apparente, rispetto alla scelta che giustifica la detenzione domiciliare in luogo dell’affidamento in prova.
3.Invero, il Tribunale di sorveglianza non ha indicato i fattori di rischio che possano suggerire cautela nella concessione del beneficio, non potendo questi, all’evidenza, essere costituiti dalla mera vicinanza dell’esecuzione penale al reato commesso (così ritenuta, nel caso di specie, ove il provvedimento impugnato è intervenuto il 19 settembre 2023, mentre il fatto è stato commesso il 26 giugno 2021), unitamente al recente avvio di un percorso conforme alle regole sociali (dato irragionevolmente valorizzato in chiave reiettiva dell’istanza).
Peraltro, il giudizio del Tribunale di sorveglianza risulta del tutto slegato dal reato e dalla personalità del soggetto, eventualmente emergente dalla biffhgrafia criminale.
Detta conclusione, peraltro, finisce per penalizzare irragionevolmente, e con effetti disfunzionali rispetto al canone costituzionale di cui ,all’art. 27 Cost. soggetti che, per qualsiasi ragione (nel caso di specie, la collaborazione processuale, atteso il ricorso al rito ex art. 444 cod. proc. pen.), si trovino sottoposti all’esecuzione di condanne per reati commessi in epoca vicina al fatto.
L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo esame sull’istanza di affidamento in prova, che – in piena autonomia decisionale – tenga conto dei principi di diritto sopra esposti.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2024
Il Pr sidente