Affidamento in prova: non basta una versione di comodo, serve una vera riflessione sul reato
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 8459/2024 offre un importante chiarimento sui presupposti per la concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale. La Suprema Corte ha stabilito che, per formulare una prognosi positiva sulla rieducazione del condannato, i giudici devono valutare non solo gli elementi formali, ma anche e soprattutto la presenza di un’autentica revisione critica del proprio passato criminale. Una semplice spiegazione di comodo sulla condotta illecita, non supportata da altri elementi, non è sufficiente.
I Fatti del Caso
Un uomo, condannato in via definitiva per gravi reati legati al traffico di sostanze stupefacenti, presentava istanza al Tribunale di Sorveglianza per ottenere una misura alternativa alla detenzione, in particolare l’affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale, tuttavia, rigettava la richiesta, ritenendo che non vi fossero i presupposti per una prognosi favorevole circa il suo reinserimento sociale.
Contro questa decisione, il condannato proponeva ricorso in Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. A suo dire, il Tribunale avrebbe basato il rigetto esclusivamente sulla valutazione di inverosimiglianza della spiegazione offerta riguardo al reato commesso, senza considerare adeguatamente gli altri elementi positivi emersi, come la relazione dei servizi sociali.
La Decisione della Corte e la valutazione per l’affidamento in prova
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, considerandolo manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno sottolineato che il giudizio del Tribunale di Sorveglianza non era stato così superficiale come sostenuto dalla difesa. Al contrario, la decisione si fondava su una valutazione complessiva e coerente della personalità del condannato.
Il ricorso è stato giudicato come un tentativo di sollecitare una nuova e diversa lettura degli elementi acquisiti, un’operazione che non è consentita in sede di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si articola su tre punti fondamentali che hanno giustificato la decisione del Tribunale di Sorveglianza e, di conseguenza, l’inammissibilità del ricorso:
1. Mancato avvio di un percorso di riflessione: Il punto cruciale non era solo la scarsa credibilità della versione dei fatti del condannato, ma ciò che essa implicava. Questa reticenza dimostrava, secondo i giudici, il mancato avvio di un serio percorso di riflessione critica sul reato commesso, un presupposto indispensabile per un efficace percorso rieducativo.
2. Precedenti specifici: Il Tribunale ha correttamente valorizzato un elemento di grande peso: il condannato aveva già ottenuto in due precedenti occasioni un beneficio analogo. Nonostante ciò, aveva commesso un nuovo, grave reato della stessa natura. Questo dato oggettivo rendeva difficile formulare una prognosi positiva per il futuro, indicando una persistente inclinazione a delinquere.
3. Valutazione complessiva: La decisione impugnata non si è limitata a un singolo aspetto, ma ha fornito un quadro d’insieme adeguato e coerente. La valutazione negativa era il risultato di una sintesi tra la personalità del soggetto, la gravità del reato, i suoi precedenti e la sua attuale incapacità di mettersi in discussione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale in materia di esecuzione della pena: l’accesso alle misure alternative, come l’affidamento in prova, non è un diritto automatico, ma è subordinato a una rigorosa valutazione prognostica da parte del giudice. Questa valutazione deve basarsi su elementi concreti che dimostrino un reale cambiamento nel condannato. Non è sufficiente una collaborazione formale o una dichiarazione di intenti. È necessario un tangibile percorso di revisione critica del proprio passato che dia sostanza alla speranza di un futuro reinserimento sociale nel rispetto della legalità. In assenza di tale percorso, e a maggior ragione in presenza di precedenti fallimenti, il diniego della misura alternativa risulta pienamente legittimo.
Perché è stata negata la richiesta di affidamento in prova?
La richiesta è stata negata perché i giudici hanno ritenuto che il condannato non avesse intrapreso un serio percorso di riflessione critica sul reato commesso. Questa conclusione si basava non solo sulla sua spiegazione poco credibile dei fatti, ma anche sulla circostanza che avesse già ricevuto benefici simili in passato senza che ciò gli impedisse di commettere nuovi reati.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove o i fatti del caso?
No. La Corte di Cassazione, come ribadito in questa ordinanza, non è un giudice di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove, ma verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della decisione impugnata sia logica e non contraddittoria. Un ricorso che si limita a proporre una diversa interpretazione dei fatti è considerato inammissibile.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8459 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8459 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugNOME, il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari ha dichiarato rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e ha dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare proposte da COGNOME NOME in espiazione della pena irrogata per il reato di cui agli artt. 73 e 80 D.P.R. 309/1990;
Rilevato che con il ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il Tribunale di Sorveglianza avrebbe fondato il rigetto della richiesta di applicazione dell’affidamento in prova al servizio sociale esclusivamente in quanto ha ritenuto inverosimile la spiegazione offerta circa la condotta oggetto della condanna, da ciò desumendo che tale atteggiamento non consenta di formulare una prognosi positiva e questo senza, invece, tenere in alcuna considerazione gli altri elementi emersi valorizzati dalla relazione in atti;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice della sorveglianza -con il riferimento alla mancato avvio di un percorso di riflessione sul reato che possa porsi alla base del percorso rieclucativo e al fatto che al condanNOME è stato già concesso analogo beneficio in due diverse occasioni e questo non gli ha impedito di commettere il reato la cui pena è ora in esecuzione- ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni sulle quali ha, allo stato, fondato le proprie conclusioni;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, COGNOME, Rv. 284556 – 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del Z ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
,e Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ta 5 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso l’8/0 GLYPH 024