Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39382 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39382 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/10/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 2909/2025
NOME COGNOME
CC – 17/10/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GIARRE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Catania; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Per quanto in questa sede rileva, con l’ordinanza indicate in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha respinto le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà, previo rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza avanzata nell’interesse di NOME COGNOME.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, deducendo due motivi, di seguito enunciati in conformità al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha rilevato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. l’illogicità della motivazione in ordine al diniego del rinvio dell’udienza del 14 maggio 2025.
In particolare, ha eccepito che il Tribunale ha negato il rinvio dell’udienza censurando la mancata tempestiva attivazione del ricorrente in ordine al risarcimento dei danni alle vittime del delitto di bancarotta semplice e fraudolenta da lui commesso nella qualità di amministratore di RAGIONE_SOCIALE, ragione
del rinvio della precedente udienza 9 aprile 2025, per poi rigettare la richiesta di affidamento in prova per la scarsa affidabilità dimostrata, non avendo avviato un percorso di resipiscenza.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla domanda di affidamento in prova al servizio sociale e semilibertà.
Ad avviso della difesa, la sussistenza della pericolosità del ricorrente sarebbe stata affermata sulla base di argomentazioni contraddittorie e illogiche in quanto il Tribunale non avrebbe considerato le numerose circostanze attestanti l’avvio del percorso di resipiscenza, la disponibilità alle interlocuzioni con i servizi sociali, la sussistenza di modesti precedenti risalenti al 2011, l’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata; in particolare, l’ordinanza non si sarebbe confrontata con le risultanze della relazione dell’UEPE del 21 marzo 2024, della relazione dei Carabinieri di Giarre del 5 marzo 2025, con la lettera del parroco della Chiesa Maria SS della Provvidenza di Giarre e con le certificazioni mediche prodotte.
Ciò precisato, ad avviso della difesa, a fronte di tali elementi positivi, l’ordinanza ha illogicamente attribuito significativo rilievo alla mancata risposta ad alcune convocazioni dell’UEPE, alla scarsa collaborazione mostrata e alla circostanza che il ricorrente mostra di ritenersi vittima degli eventi non avendo, peraltro, ancora risarcito le vittime, affermando il mancato avvio del percorso di revisione critica.
Inoltre, l’ordinanza avrebbe omesso di rispondere sulla richiesta di sospensione dell’esecuzione della pena e sulla semilibertà, difettando argomentazioni a riguardo.
Il AVV_NOTAIO Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito indicate.
1.1. Va in via preliminare evidenziato che la misura alternativa dell’ affidamento in prova al servizio sociale assolve alla funzione risocializzante del condanNOME, il cui comportamento attuale rileva ai fini dell’osservazione della personalità, sicché, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la misura non può essere disposta nel caso in cui, pur a fronte di un comportamento formalmente corretto, venga rilevata l’indifferenza del soggetto alle attività
trattamentali e, dunque, il sostanziale rifiuto delle opportunità di rieducazione (Sez. 1, n. 6762 del 08/11/2022, dep. 2023, Notarstefano, Rv. 284065 – 01; in senso conforme, Sez. 1, n. 261 del 18/01/1996, COGNOME, Rv. 203825-01).
Questa Corte ha anche specificato che per la concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, è necessaria la valutazione del comportamento del condanNOME successivo ai fatti per i quali è stata pronunciata la condanna, onde verificare la concreta sussistenza di una positiva evoluzione della sua personalità, tale da rendere possibile il reinserimento sociale mediante la misura alternativa richiesta (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 – 01).
Tanto premesso, deve rilevarsi, in primo luogo, che, in disparte la sindacabilità del rigetto di una istanza di rinvio non fondata su una previsione di legge ma formulata per mere ragioni di opportunità, il Tribunale ha respinto la richiesta dell’udienza formulata per la seconda volta, evidenziando come il ricorrente fosse venuto meno all’onere di attivarsi tempestivamente ai fini di una proposta di risarcimento in danno delle vittime del delitto di bancarotta semplice (concernente un importo di circa 1500,000.00 euro), avendo già usufruito di un rinvio proprio a tal fine. Di conseguenza, il Tribunale, non illogicamente, ha ritenuto che il ricorrente non fosse meritevole di un ulteriore rinvio, rilevando che alla data dell’udienza alcun concreto risarcimento fosse stato posto in essere.
2.2. Ciò posto, quanto al diniego della misura alternativa di maggior favore, va rilevato che il Tribunale, pur considerando le informazioni positive in ordine alla personalità del ricorrente, avendo dato conto della sussistenza di un nucleo familiare, di un domicilio ritenuto idoneo dai Carabinieri, sia pure esprimendo dubbi al riguardo, della titolarità di una attività ortofrutticola, delle positive considerazioni su di lui formulate dal sacerdote, sull’assenza di collegamenti con la criminalità e delle condanne risalenti, ciò nondimeno, nel senso del diniego, ha attribuito significativo rilievo a due dati certamente idonei, in punto di adeguatezza e coerenza della motivazione, a sorreggere la valutazione negativa in ordine al riconoscimento della misura alternativa dell’affidamento in prova.
Il Tribunale ha, infatti, riscontrato il mancato avvio di un percorso critico del passato, non solo perché il ricorrente non si era presentato, in alcune occasioni, alle convocazioni dell’UEPE, mostrando evidentemente di non comprendere l’importanza del percorso di rivisitazione critica e della necessità di sottoporsi all’osservazione da parte dei soggetti istituzionali a ciò deputati, ma soprattutto
perché, a fronte di una condanna per il delitto di bancarotta per una somma così ingente, il ricorrente continua a ritenere se stesso vittima degli eventi, in assenza di risarcimento del danno alle vittime, non dando dimostrazione di uno sviluppo della propria personalità consapevole.
Alla luce delle esposte argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato. Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 17/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME