Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46294 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46294 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SALERNO il 04/01/1968
avverso l’ordinanza del 23/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Salerno rigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da NOME COGNOME ammettendo il medesimo alla detenzione domiciliare per motivi di salute ex art. 47 ter comma 1, lett. c) ord. pen..
A ragione del diniego della più ampia misura richiesta, osservava il Tribunale come il condannato, gravato da precedenti per peculato (in esecuzione) e per bancarotta fraudolenta, non avesse intrapreso alcuna azione risarcitoria nei confronti della persona offesa del reato di peculato (in relazione al quale COGNOME aveva distratto la somma di C 326.000, ed era stato condannato anche al pagamento di una provvisionale di C 10,000), e che l’atteggiamento di non piena revisione dell’agire deviante non permettesse, allo stato, di formulare una prognosi favorevole sull’andamento della più ampia delle misure richieste.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME per il tramite dei difensori, deducendo violazione di legge e violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per non avere il Tribunale tenuto conto delle deduzioni difensive; si era in particolare sottolineato come il COGNOME, a ragione del fallimento, unite alle precarie condizioni di salute, non era stato più in grado di effettuare pagamenti e che i reati commessi erano di scarso allarme sociale.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, dott. NOME COGNOME ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
Preliminarmente va ricordato che l’istituto dell’affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall’art. 47 ord. pen., costituisce una misura alternativa alla detenzione finalizzata a contribuire alla rieducazione del responsabile ed a prevenire al contempo il pericolo che egli ricada nella commissione di altri reati.
Tenuto conto del duplice obiettivo perseguito dall’istituto, la giurisprudenza di questa Corte è uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessione della misura, possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che
il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (da ultimo Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924).
Il Tribunale, in piena sintonia con i principi sin qui ricordati, ha ritenuto non concedibile il beneficio più ampio dell’affidamento in prova non avendo il COGNOME intrapreso alcuna azione risarcitoria nei confronti della persona offesa del reato di peculato, ed atteso l’atteggiamento di non piena revisione dell’agire deviante da parte del condannato.
A queste argomentazioni, il ricorrente si limita ad opporre censure in fatto, senza confrontarsi con le argomentazioni poste a sostegno dell’ordinanza impugnata, che, in un’ottica di gradualità delle misure alternative, ha correttamente riconosciuto l’esistenza dei presupposti per la concessione della sola misura della detenzione domiciliare.
Il ricorrente omette infatti di documentare l’asserita impossibilità di adempiere agli obblighi riparatori, risultando il ricorso non autosufficiente sul punto; inoltre, nulla deduce, incorrendo nel vizio di aspecificità, in relazione alla concorrente ragione del decidere posta a fondamento dal Tribunale del provvedimento impugnato, rappresentata dall’atteggiamento di non piena revisione dell’agire deviante.
E, sul punto, giova ricordare come sia già stato precisato che il giudizio prognostico affidato nella scelta della misura alternativa alla detenzione più adeguata che, non può che essere largamente discrezionale, è correttamente eseguito anche quando venga indicata una sola ragione, purché plausibile, atta a far ritenere la scarsa probabilità di successo dell’esperimento, in relazione alle specifiche finalità dell’istituto (Sez. 1, n. 4137 del 19/10/1992, Gullino, Rv. 192368).
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di ammende, che si stima equo fissare in euro tremila. inammissibilità del ricorso; tale decisione postula la condanna del ricorrente al. 12 pagamento delle spese processuali, nonché di una somma in favore della Cassa delle R5 r, cfa -. 5 N v) e · o a 5″ ,2 processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 ottobre 2024 P.Q.M. GLYPH , Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spesegd( :-wl 5