Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40470 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40470 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 16/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza resa in data 16/05/2025, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXX, in relazione alla condanna alla pena di due anni e due mesi di reclusione, inflittagli per il reato di cui all’art. 612 ter , terzo comma, cod. pen., commesso in Alatri nel 2020.
Il Tribunale di sorveglianza, a fondamento del provvedimento reiettivo, harilevato l’assenza in capo al condannato, ancor prima che di revisione critica per il grave fatto delittuoso per il quale si trova in esecuzione di pena, della stessa consapevolezza di avere agito in senso contrario alla legge; ha altresì sottolineato la non occasionalità del fatto, avendo il condannato riportato un precedente specifico (per sottrazione consensuale di minorenni per fine di libidine continuato, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, per cui ha riportato condanna a pena condizionalmente sospesa); ha quindi ritenuto concreto il pericolo che il condannato, se libero, commetta delitti della stessa specie di quello in esecuzione.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore AVV_NOTAIO, deducendo i motivi di impugnazione, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Con il primo motivo denuncia violazione, ex art. 606 lett. b ) cod. proc. pen. in relazione all’art.127 comma 2 cod. proc. pen., in riferimento al termine di cinque giorni per il deposito del documento concernente la proroga del contratto di lavoro e conseguente diniego alla difesa di depositarlo in udienza.
Il Tribunale Ł incorso in violazione di legge avendo negato la possibilità alla difesa di depositare all’udienza il provvedimento che prorogava il contratto di lavoro prospettato in sede di richiesta di ammissione alla misura alternativa; errato Ł il richiamo all’art. 127
comma 2 cod. proc. pen. che si riferisce alle sole memorie difensive.
2.2. Con il secondo motivo denuncia, ex art. 606 lett. e ) cod. proc. pen., manifesta e contraddittorietà ed illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.
Il Tribunale non ha considerato i plurimi aspetti positivi riportati nella relazione dei servizi sociali ed ha fondato il provvedimento di rigetto su dati inesatti (ad esempio la prossima scadenza del contratto di lavoro), o manifestamente illogici, quali l’individuazione di un rischio di recidivanza a fronte di un fatto reato risalente a cinque anni fa.
3.Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, che consta di due motivi che, per la connessione logica possono essere trattati congiuntamente, Ł infondato e dev’essere respinto.
Va ricordato che l’affidamento in prova al servizio sociale richiede che, attraverso la partecipazione all’opera di rieducazione, sia positivamente avviato quel processo di revisione critica dei disvalori che hanno determinato la condotta deviante; inoltre, l’affidamento in prova richiede il giudizio, ulteriore, di idoneità della misura al raggiungimento della completa emenda, in base al livello dei progressi compiuti nel trattamento.
Le fonti di conoscenza che il Tribunale di sorveglianza Ł chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia, sia la condotta carceraria ed i risultati dell’indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell’affidamento, quali l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l’adesione ai valori socialmente condivisi, l’attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l’eventuale buona prospettiva risocializzante (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M., Rv. 277924).
In questo giudizio, non configura una ragione ostativa la mancata ammissione degli addebiti; occorre, invece, valutare l’evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 10586 in data 8/2/2019, COGNOME, Rv. 274993). Sul punto, poichØ il giudizio prognostico richiesto dalla legge si deve fondare sui risultati dell’osservazione del comportamento del condannato, si Ł affermato che«ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, Ł necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l’esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l’esigenza di accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174). E dunque, la mancata maturazione di un atteggiamento autenticamente autocritico può autorizzare, nella prospettiva del giudice di merito, un approccio ispirato a giustificata cautela nell’accesso a benefici di così ampia portata.
Rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non Ł censurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e rispondente ai canoni logici, il giudizio sull’idoneità o meno a raggiungere tale risultato finale, delle varie misure alternative (v. già Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, COGNOME, Rv. 189375).
Nel caso di specie, nessuno dei superiori principi risulta violato.
Il Tribunale ha valorizzato, in un giudizio unitario, con motivazione che risulta congrua, logica e fedele alle risultanze procedimentali, la gravità del fatto reato in esecuzione,
commesso ai danni di una ragazza appena divenuta adolescente, sintomatico di profonda immaturità, di totale assenzadi empatiae di superficiale valutazione delle proprie scelte; ha quindi evidenziato come, a distanza di cinque anni dal fatto, non episodico attesa la presenza di un precedente specifico, fosse riscontrabile in capo al prevenuto una totale assenza ancor prima che di revisione critica, della stessa consapevolezza di avere agito in modo contrario alla legge «mettendo alla gogna mediatica una giovane poco piø che bambina» di cui aveva carpito la fiducia, ritenendo conclusivamente concreto il pericolo di ricaduta nel delitto.
Il ricorso, di contro, propone deduzioni in parte prive di reale confronto con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, in parte volte a sollecitare una valutazione di merito dei presupposti per l’accesso al beneficio premiale da parte di questa Corte, all’evidenza inammissibile.
In particolare, con specifico riferimento al primo motivo, le deduzioni difensive, con le quali si lamenta la mancata acquisizione provvedimento che prorogava il contratto di lavoro, afferiscono ad elemento marginale e non decisivo, dal momento che il provvedimento assunto dai Giudici del Tribunale di sorveglianza Ł ancorato essenzialmente su un giudizio di attuale pericolosità del condannato, fondato da un lato sul mancato avvio di rivisitazione critica del passato deviantee dall’altro sul pericolo di recidivanza, desunto anche dalla non episodicità del grave fatto reato in esecuzione.
Su tali aspetti il ricorrente, nell’articolare il secondo motivo,omette di confrontarsi pienamente limitandosi ad elencare alcuni positivi elementi emersi dalla relazione dei servizi sociali; va tuttavia ricordata la consolidata elaborazione giurisprudenziale (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, COGNOME, Rv. 276213; Sez. 1, n. 27264 del 14/1/2015, COGNOME Rv. 264037; Sez. 1, n. 15064 del 6/3/2003, COGNOME, Rv. 224029) secondo la quale, prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza, anche quando rilevi l’emersione di elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, onde verificare la concreta attitudine del medesimo a adeguarsi alle prescrizioni da imporre, poi, con la concessione delle misure stesse.
In conclusione, la valutazione di merito condotta dal Tribunale di sorveglianza risulta sottratta a qualunque possibilità di sindacato in sede di legittimità, non facendo emergere alcun vizio motivazionale e profili di contrasto con il dato normativo, risultando altresì conforme al principio di gradualità nell’accesso ai benefici extra-murari.
4. L’impugnazione va, pertanto, rigettata.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 30/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.