Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5294 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 5294  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Maddaloni il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Lecce del 24/01/2023;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale proposta da NOME COGNOME con riferimento alla pena di anni cinque di reclusione, inflittagli dalla Corte di appello di Napoli con sentenza in data 28 aprile 2020 per il reato di tentata estorsione aggravata anche ai sensi dell’art.7 dl. 152/91.
In particolare il Tribunale di sorveglianza, dopo avere escluso la esigibilità della collaborazione, ha osservato che i fatti per i quali il detenuto è stato condannato erano gravi ed allarmanti e che denotavano contiguità con ambienti della criminalità organizzata.
Pertanto, non era ancora possibile formulare un giudizio di affidabilità tenuto conto della negazione delle proprie responsabilità da parte del COGNOME e della offerta di soli cinquecento euro in favore della persona offesa (peraltro intervenuta soltanto alla vigilia della udienza); per tali ragioni appariva quindi necessaria la prosecuzione dell’osservazione inframuraria.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen. insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato.
2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione con particolare riferimento alla ritenuta pericolosità sociale ed assenza di revisione critica della condotta anteatta.
2.2. Al riguardo osserva che, dalla lettura della sentenza di condanna, non emergeva alcun suo inserimento in ambienti criminali e che la sua condotta criminosa era costituita da un unico episodio estorsivo del quale aveva risposto soltanto a titolo di concorso morale; inoltre, il Tribunale di sorveglianza non avrebbe considerato le risultanze dell’osservazione inframuraria, che avevano evidenziato una costante regolare condotta e la offerta di cinquecento euro in favore della vittima, a conferma del distacco del COGNOME dalla vita anteatta e della esistenza di un processo di revisione critica. 
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Come è noto, ai fini dell’affidamento in prova al servizio sociale, ciò che assume rilievo è l’evoluzione della personalità del condannato successivamente al  GLYPH fatto GLYPH nella  GLYPH prospettiva GLYPH di  GLYPH un  GLYPH ottimale GLYPH reinserimento  GLYPH sociale (Sez. 1 – , Sentenza n. 10586 del 08/02/2019, Rv. 274993 – 01).
2.1. In proposito, è opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, allorché il giudice di merito abbia accertato una propensione a delinquere del soggetto, desunta dalla gravità del reato commesso e dalla assenza (o non completamento) di un processo di revisione critica, è giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di successo dell’applicazione di misure alternative al regime carcerario, non essendo sufficiente l’assenza di indicazioni negative ed occorrendo, invece, elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di esito favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 11573 del 05/02/2013, COGNOME, Rv. 255362; Sez. 1, n. 4553 del 21/06/2000, COGNOME, Rv. 216914).
2.2. La valutazione delle condizioni per la concessione delle misure alternative alla detenzione è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre non sono ammesse le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice.
Posto in astratto quanto sopra, deve notarsi, con riferimento al caso ora in esame, che il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha rispettato i suddetti principi e non è incorso in alcuno dei vizi lamentati.
3.1. Infatti con motivazione adeguata e non contraddittoria, nel rispetto di quanto sopra indicato, ha osservato che il reato commesso rivestiva una indubbia gravità tenuto conto della riconosciuta aggravante del metodo mafioso a conferma dei collegamenti del condannato con ambienti della criminalità
organizzata e che le risultanze dell’osservazione inframuraria avevano evidenziato un processo di revisione critica ancora incompleto, visto il mancato riconoscimento delle proprie responsabilità e la tardiva offerta di una somma a titolo di risarcimento in favore della persona offesa.
Sulla base di tali elementi, quindi, il provvedimento impugnato, in modo non manifestamente illogico, ha evidenziato la necessità di un congruo periodo di osservazione inframuraria della personalità prima della ammissione del condannato ad una misura alternativa alla detenzione.
3.2. Si tratta, all’evidenza, di una valutazione di fatto, espressa in modo coerente, per escludere la concessione della più ampia fra le misure alternative alla detenzione, mentre il ricorrente -pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione – vorrebbe in realtà pervenire ad una differente (e non consentita in questa sede) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo, anche rispetto al contributo concorsuale da lui apportato per la consumazione del reato per il quale egli stata espiando la condanna.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell’art.616 cod. proc. pen.
P. Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13 ottobre 2023.