Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42143 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42143 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GUIDONIA MONTECELIO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/septité le conclusioni del PG GLYPH C.03 rs9L.t7 ;Le l e fUtt. Us5 , c )
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IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 19 aprile 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto la domanda di ammissione di COGNOME NOME alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale.
1.1 Premesso che il COGNOME si trova a dover espiare la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione (per più fatti di bancarotta, autoriciclaggio, falsità ideologica) per fatti avvenuti tra il 2018 e il 2021, il Tribunale evidenzia che le condotte di bancarotta (una delle quali oggetto di patteggiamento) sono di particolare gravità sia per le modalità di realizzazione che per i danni determinati tanto ai creditori che all’erario.
Da ciò muove la considerazione per cui gli intenti risocializzanti avrebbero dovuto esprimersi in comportamenti univoci, che non si rinvengono.
In particolare viene evidenziato – come fattore negativo – il mantenimento in essere di due cariche societarie e la mancata attivazione per il reperimento di una attività lavorativa (reperita solo pochi giorni prima della udienza camerale).
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME. Il ricorso è affidato a un unico, ampio, motivo con cui si deduce erronea applicazione della disciplina regolatrice e vizio di motivazione.
2.1Secondo la difesa la motivazione espressa dal Tribunale è incentrata – in sostanza – sulla gravità delle condotte di bancarotta, lì dove ad essere oggetto di valutazione dovrebbe essere, soprattutto, la condotta successiva al reato.
In ogni caso si evidenzia che le condotte materiali (al di là dell’avverarsi della condizione obiettiva di punibilità) risalivano all’anno 2017 e nessun indicatore negativo è emerso in epoca successiva. Vi sarebbe stata sottovalutazione di aspetti positivi, pure allegati. La mancata dismissione di cariche societarie è un dato solo formale, non essendo mai stata compiuta attività alcuna.
Non vi sarebbe stata, pertanto, una corretta ricognizione dei presupposti di legge.
Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono .
3.1 Va rilevato che il nucleo centrale del percorso argomentativo di rigetto dell’istanza è rappresentato dalla considerazione di sostanziale pericolosità dell’istante, tale da non consentire la formulazione di una prognosi favorevole in punto di assicurazione degli esiti della misura alternativa, in chiave risocializzante.
2
Sul punto, se è vero che è onere del Tribunale compiere una verifica esaustiva dei pretesi indicatori di permanente antisocialità (in tal senso ex multis v. Sez. I n. 31809 del 9.7.2009, rv 244332, ove si è precisato che la gravità del reato commesso non è di per sè sola ostativa alla concessione del beneficio) nel caso in esame tale verifica risulta realizzata in modo che non può dirsi illogico.
3.2 Il Tribunale ha infatti manifestato un complessivo giudizio non positivo sulla personalità del richiedente, alimentato non soltanto dalla gravità delle condotte pregresse ma da ulteriori elementi utili a denotare – quantomeno – un approccio superficiale al tema in trattazione. In tal senso non appare arbitraria la individuazione di comportamenti non del tutto lineari come la mancata dismissione di due cariche societarie.
3.3 Va peraltro ricordato che è costante l’insegnamento per cui la stessa emersione di indici di un possibile ravvedimento, non è di per sè determinante ai fini dell’accesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova (basata sulla obbligatoria constatazione dell’assenza del pericolo di recidiva) dovendosi tener conto della progressività e gradualità dei risultati del trattamento (Sez. I n. 15064 del 6.3.2003, rv 224029).
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10 settembre 2024
Il Consigliere estensore
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