Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38296 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38296 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso proposto da NOME COGNOME e l’ordinan/a im )ugnata.
Ritenuto che le censure articolate in entrambi i motivi di esaminabili congiuntamente in ragione della connessione logica imp. gnazione, delle questioni poste, non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto 5; COGNOME nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laldove pongo questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche.
1.1. E’ pacifico in tema di affidamento in prova che, pur non potendo prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la espiazione, quale punto di partenza dell’analisi della personalità dl soggett la concessione delle misure alternative è, tuttavia, necessaria la v luta i io condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indisp nsal lite, ai della valutazione sia dell’adeguatezza del beneficio alla risoci lizza zio condannato sia della idoneità a fronteggiare il pericolo di recidiva, l’esame dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l’esigenza di acc rtan non s l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elemen i pc;itivi può r4-elq-i.e4eggi, invece, pretendersi la prova che il soggetto abbia compiuto completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente c e, CI 3 i risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto proc sso :riti stato almeno avviato (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M., Rv. 277924; Sez. 1, 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278174).
Il Tribunale di sorveglianza, nell’esaminare le informazioni e le relaz provenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannato, non , in a modo, vincofato dai giudizi di idoneità ivi espressi, ma è tenyto s Dlta considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile dell’interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisior l e al e istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell’interessato, secondo i cri1: gradualità nella concessione di benefici penitenziari che governa l’ammissione benefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/3/2017, Arzu, Rv. 270016); de criterio, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, rispori ie razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzion cui è ispir il principio stesso del trattamento penitenziario specie quando risult un non irrilevante vissuto criminale (Sez. 1, n. 5689/99 del 18/11/ 212794). doc: amentato 998 COGNOME, Rv.
1.2. L’ordinanza impugnata ha fatto buon governo degli ill Nell’ambito dei poteri di valutazione discrezionale in ordine alla benefici di cui al capo VI della legge 26.7.1975 n. 354, ha ritenut non meritevole della concessione dell’affidamento in prova al sen i la concreta inidoneità della misura ad impedire la commissione di n i. oltre che ad agevolare il suo reinserimento sociale, ragionevolmen come elementi fondanti la prognosi negativa: – le irrisolte prob correlate, negate anche di recente nonostante il loro pacifico acc fallimento di tuti i percorsi terapeutici e risocializzanti concessi sin stra :i principi. once ssione dei il condannato izio sociale per ovi fitti illeciti, e ap )rezza do emai iche alcol rt rnent ; – il dalli: sentenza di condanna a pena subordinata alla prestazione di attività lavontiva retribuita; – l’atteggiamento ostruzionistico assunto rispetto all’illiter operatori sociali; – la totale assenza di consapevolezza della critici dipendenza: – le difficoltà a conformarsi alle rigide prescrizior NOME li priwiste dal programma di recupero anche con l’ausilio di terapia farmacologica; – issenza revisione critica rispetto al passato deviante; – la precarietà del doMicili
Lungi dall’ignorarli, il Tribunale ha preso in esame i fattori positK i, a dalla difesa e riproposti in questa sede e li ha ritenuti recessivi e Meno pr rispetto a quelli, di segno contrario, con argomentazioni non manif:stamen illogiche.
2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibi ità c ! ri con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese prol:essuali in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione d flla causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore d Ala Cas delle ammende.
P.Q.M.
in favore del a Cassa delle Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila ammende.
Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.