Affidamento in Prova e Latitanza: Quando il Passato Chiude le Porte
L’affidamento in prova al servizio sociale rappresenta una delle più importanti misure alternative alla detenzione, un’opportunità per il condannato di dimostrare la propria rieducazione e reinserirsi nella società. Tuttavia, l’accesso a questo beneficio non è automatico e dipende da una rigorosa valutazione del giudice. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce come una pregressa condotta di grave inaffidabilità, come una lunga latitanza, possa precludere questa possibilità, rendendo impossibile una prognosi favorevole di non recidiva.
I Fatti del Caso
Un uomo, condannato a una pena detentiva, presentava istanza al Tribunale di Sorveglianza per ottenere l’affidamento in prova. La sua richiesta veniva però respinta. Il Tribunale motivava il diniego sulla base di elementi precisi: il soggetto si era sottratto agli arresti domiciliari, rimanendo latitante all’estero per oltre un anno. A questo si aggiungeva l’esito negativo dell’osservazione della sua personalità condotta in carcere, che non aveva mostrato progressi significativi nel percorso di revisione critica del proprio passato criminale.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Attraverso il suo difensore, il condannato proponeva ricorso in Cassazione, sostenendo che la decisione del Tribunale di Sorveglianza fosse manifestamente illogica e contraddittoria. A suo avviso, i giudici non avevano considerato la breve durata della pena residua da scontare. Inoltre, egli riteneva di aver dato prova di pentimento, avendo definito il procedimento a suo carico con un patteggiamento e avendo risarcito la vittima del reato. Infine, cercava di giustificare la sua evasione con la necessità di recarsi all’estero a seguito della morte di un parente stretto, affermando di aver intrapreso di recente un percorso di riflessione sulla propria condotta.
La Decisione della Cassazione: Analisi sul diniego dell’affidamento in prova
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. I giudici supremi hanno sottolineato che le argomentazioni del ricorrente non denunciavano vizi di legittimità (cioè errori di diritto), ma si limitavano a contestare la valutazione dei fatti operata dal Tribunale di Sorveglianza, chiedendo di fatto una nuova e diversa interpretazione delle circostanze. Questo tipo di doglianza, centrata sul merito della vicenda, non è ammessa nel giudizio di Cassazione.
La Corte ha invece ritenuto che la motivazione dell’ordinanza impugnata fosse approfondita, logica e priva di contraddizioni.
Le Motivazioni
Nel dettaglio, le motivazioni della Cassazione si sono concentrate su due punti cruciali. In primo luogo, la latitanza. Il periodo di sottrazione alla giustizia, protrattosi per oltre un anno, non poteva essere ridimensionato o giustificato dal grave evento familiare addotto dal ricorrente. L’elemento decisivo, secondo la Corte, era che la latitanza si era interrotta non per una scelta volontaria di resa, ma solo a seguito dell’esecuzione di un mandato di arresto europeo. Questo fatto dimostrava una persistente volontà di eludere la pena e un’inaffidabilità incompatibile con la fiducia che l’affidamento in prova richiede.
In secondo luogo, il percorso trattamentale. L’osservazione condotta in istituto aveva evidenziato l’assenza di reali progressi. Non era emersa una genuina revisione critica delle condotte criminali passate, elemento indispensabile per ritenere che il condannato avesse intrapreso un serio cammino di cambiamento. La combinazione di questi due fattori – la grave condotta pregressa e la mancanza di evoluzione positiva della personalità – ha reso, agli occhi dei giudici, impossibile formulare quella prognosi favorevole sulla futura astensione dal commettere reati, che è il presupposto imprescindibile per la concessione della misura alternativa.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale nell’ambito dell’esecuzione della pena: la concessione di benefici come l’affidamento in prova è subordinata a una valutazione complessiva della personalità e dell’affidabilità del condannato. Una lunga e volontaria latitanza costituisce un ostacolo quasi insormontabile, poiché incrina profondamente la fiducia dell’ordinamento nella capacità del soggetto di rispettare le regole. Le sole dichiarazioni di pentimento o le giustificazioni postume non sono sufficienti se non sono supportate da prove concrete di un cambiamento interiore, verificate attraverso gli strumenti previsti dalla legge, come l’osservazione scientifica della personalità.
È possibile ottenere l’affidamento in prova dopo essere stati latitanti per un lungo periodo?
No, è estremamente difficile. Come stabilito in questa ordinanza, una latitanza protratta per oltre un anno e interrotta solo da un mandato di arresto europeo è un elemento fortemente negativo. La Corte lo considera un indice di inaffidabilità che rende impossibile formulare una prognosi favorevole di non recidiva, requisito essenziale per la concessione della misura.
Giustificare la latitanza con un grave evento familiare è una motivazione valida per il giudice?
Non in questo caso. L’ordinanza chiarisce che la lunga durata della latitanza (oltre un anno) non era giustificabile dal singolo evento luttuoso. Il fatto che il rientro sia avvenuto solo a seguito dell’esecuzione di un mandato di arresto europeo, e non per volontà spontanea, ha reso la giustificazione non credibile agli occhi dei giudici.
Cosa valuta il Tribunale di Sorveglianza per concedere l’affidamento in prova?
Il Tribunale valuta in modo approfondito e logico tutte le circostanze. In questo caso, ha dato particolare peso negativo alla precedente condotta del condannato (la latitanza) e al risultato dell’osservazione intramuraria, che ha evidenziato l’assenza di progressi e di un effettivo percorso di revisione critica della propria condotta criminale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18095 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18095 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro l’ordinanza emessa in data 21 febbraio 2023 con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la richiesta di affidamento in prova da lui avanzata, ritenendo impossibile formulare una prognosi di non recidiva, alla luce delle precedenti condotte, tra cui l’evasione dagli arresti domiciliari con successiva latitanza all’estero protratta per oltre un anno, e del risultato negativo dell’osservazione intramuraria della sua personalità;
rilevato che il ricorrente deduce la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione, per non avere l’ordinanza tenuto conto della brevità del residuo di pena da espiare, del fatto di avere egli dimostrato la propria resipiscenza definendo il procedimento a suo carico con il rito del patteggiamento e risarcendo la persona offesa, dell’essere evaso solo per recarsi in Romania a seguito della morte del proprio suocero, e infine del fatto di avere, negli ultimi tempi, iniziato un percorso di riflessione e acquisizione di consapevolezza circa la condotta precedente;
preso atto del deposito di una memoria da parte del ricorrente, che deve però essere ritenuta tardiva ai sensi dell’ad. 611, comma 1, cod.proc.pen, in quanto depositata in data 25/03/2024, con successivo invio del provvedimento di ammissione al programma trattamentale, datato 22/09/202.3;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile e manifestamente infondato, perché oppone alla motivazione dell’ordinanza impugnata delle mere doglianze in punto di fatto, chiedendo una diversa valutazione delle circostanze poste alla base della decisione di diniego, e valutate dal Tribunale di sorveglianza in modo approfondito, logico e non contraddittorio, soprattutto in merito alla rilevanza negativa dello stato di latitanza, protrattosi per oltre un anno e interrotto solo dall’esecuzione di un mandato di arresto europeo, e perciò non giustificato dall’evento luttuoso indicato, e in merito alla rilevanza negativa dell’osservazione intramuraria, che ha evidenziato l’assenza di progressi trattamentali e la mancanza di un effettivo percorso di revisione critica della precedente condotta criminale;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art.
616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente