Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5472 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 5472  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a Torino il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino del 15/02/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale presentata da NOME COGNOME, ritenendo insussistenti le condizioni previste dall’art. 47 Ord. pen. per la concessione della più ampia tra le misure alternative alla detenzione, attesa la gravità del reato commesso (detenzione di circa 800 grammi di cocaina), indice di un inserimento non occasionale nel mercato degli stupefacenti, mentre ha concesso la misura maggiormente contenitiva della detenzione domiciliare.
 Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato per erronea applicazione dell’art. 47 Ord. pen. e manifesta illogicità della motivazione sul rilievo che il diniego della misura alternativa sarebbe stato erroneamente giustificato con il solo richiamo alla natura e alla gravità del reato, senza alcuna valutazione della condotta da lui tenuta successivamente alla condanna.
L’ordinanza COGNOME sarebbe, COGNOME altresì, COGNOME meritevole COGNOME di COGNOME censura COGNOME per COGNOME la contraddittorietà della motivazione, in quanto lo stesso Tribunale ha concesso al coimputato di COGNOME (punito per il medesimo fatto di reato alla medesima pena), l’affidamento, considerando, anche in questo caso ma in senso opposto, unicamente il reato commesso, non sussistendo, in quest’altra ordinanza di accoglimento alcuna differente valutazione circ:a il percorso riabilitativo intrapreso dall’altro condannato. 
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.
Come è noto, ai fini dell’affidamento in prova al servizio sociale, ciò che assume rilievo è l’evoluzione della personalità del condannato successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1 – , Sentenza n. 10586 del 08/02/2019, Rv. 274993 – 01).
2.1. In proposito, è opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, allorché il giudice di merito abbia accertato una propensione a delinquere del soggetto, desunta dal tipo di reato commesso e dalla assenza (o non completamento) di un processo di revisione critica, è giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine
alle probabilità di successo dell’applicazione di misure alternative al regime carcerario, non essendo sufficiente l’assenza di indicazioni negative ed occorrendo, invece, elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di esito favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 11573 del 05/02/2013, COGNOME, Rv. 255362; Sez. 1, n. 4553 del 21/06/2000, COGNOME, Rv. 216914).
2.2. La valutazione delle condizioni per la concessione delle misure alternative alla detenzione è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre non sono ammesse le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice.
Posto in astratto quanto sopra, deve notarsi, con riferimento al caso concreto ora in esame, che il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rispettato i suddetti principi e non è incorso in alcun vizio di violazione di legge e di motivazione.
3.1. Infatti, con motivazione adeguata e non contraddittoria, nel rispetto del principio sopra indicato ha osservato che non era possibile formulare una prognosi di non recidivanza tenuto conto della gravità del reato commesso che era indice di un inserimento non occasionale del condannato nel mercato degli stupefacenti.
Pertanto, si è escluso che l’odierno ricorrente fosse già in grado di gestire in modo adeguato e responsabile la più ampia fra le misure alternative alla detenzione, ritenendo allo stato più adeguata – nel rispetto del principio di gradualità dei benefici penitenziari – la detenzione domiciliare in quanto maggiormente contenitiva.
3.2. Sulla base di tali elementi, quindi, il provvedimento impugnato, in modo non manifestamente illogico, ha evidenziato la inidoneità dell’affidamento a prevenire il rischio di recidiva; si tratta, all’evidenza, di una valutazione di fat espressa in modo coerente, per escludere la concessione della più ampia fra le misure alternative alla detenzione, mentre il ricorrente -pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione – vorrebbe in realtà pervenire ad una lettura alternativa (non consentita in questa sede) degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo
3.3. Deve, infine, osservarsi che non può assumere alcun rilievo quanto deciso nei confronti del coimputato dell’odierno ricorrente, atteso che il giudizio circa le misure alternative alla detenzione non può che essere di nal:ura personale ed individualizzato rispetto a ciascun condannato.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell’art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13 ottobre 2023
Il  COGNOME siglier
Il Presidente