Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26466 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26466 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Corigliano Calabro il 27/05/1993;
avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro del 03/04/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha, per quanto di interesse in questa sede, respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale avanzata nell’interesse di NOME COGNOME con riferimento alla condanna inflittagli dalla Corte di appello di Milano con sentenza pronunciata il giorno 29 maggio 2024 per concorso in estorsione aggravata continuata ed in relazione alla quale sta espiando la pena presso la casa circondariale di Castrovillari.
Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell’avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistend per il suo annullamento relativamente al diniego dell’affidamento in prova.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione mancante, contraddittoria ed illogica della impugnata ordinanza rispetto al rigetto della richiesta ex art. 47 Ord. pen. nonostante la sua regolare condotta successivamente al reato per il quale è stato condannato, la sua proficua partecipazione alle varie attività trattamentali in carcere ed il riconoscimento, in suo favore, della attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Come è noto attraverso la misura alternativa ex art. 47 Ord. pen. l’ordinamento ha inteso attuare una forma dell’esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura alternativa.
Ciò posto, si rileva che l’ordinanza impugnata – con motivazione adeguata e non manifestamente illogica – ha ritenuto assorbente, per respingere la richiesta di affidamento in prova formulata dall’odierno ricorrente, la gravità del reato commesso (estorsione aggravata) ed il mancato inizio di un serio processo di revisione critica da parte sua, visto che egli, sostanzialmente, tende a
minimizzare il proprio coinvolgimento nei fatti che hanno portato alla sua condanna e ad accusare i soggetti che lo avrebbe coinvolto nella vicenda.
2.2. Per tale ragione, quindi, il Tribunale di sorveglianza ha considerato la misura dell’affidamento non idonea per garantire la risocializzazione del
condannato in considerazione della mancanza, allo stato, di una reale emenda, tenuto anche conto che lo stesso gruppo di osservazione e trattamento del
carcere ha evidenziato la necessità di proseguire nella osservazione inframuraria, al fine di stimolare una seria riflessione, da parte di NOME COGNOME sulle sue
pregresse condotte illecite.
2.3. Ne consegue che il ricorrente, pur lamentando il vizio di motivazione, sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità, poiché
vorrebbe pervenire ad una differente valutazione degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a
quo, per respingere la sua
istanza di ammissione alla più ampia fra le misure alternative alla detenzione.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 26 giugno 2025.