Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15839 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15839 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di NOME NOME nato a Spoleto il 11/05/1996 avverso l’ordinanza del 18/07/2024 del Tribunale di Sorveglianza di Perugia udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di sorveglianza di Perugia, con ordinanza del 18 luglio 2024, ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale presentata da NOME COGNOME in relazione alla pena residua di anni 3, mesi 6 e giorni 7 di reclusione di cui al provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica di Spoleto dell’Il luglio 2023 (comprendente due condanne, l’una per reati di lesione personale, resistenza, porto d’armi commessi in Foligno il 5 aprile 2016, unitamente al fratello NOME pluripregiudicato e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, e l’altra per detenzione finalizzata alla cessione illecita di sostanza stupefacente del tipo cocaina realizzata il 7 maggio 2018).
Il Tribunale ha ritenuto preclusivi all’accoglimento dell’istanza i gravi addebiti ricompresi nel titolo esecutivo (tra cui, oltre alla detenzione finalizzata alla cessione di plurime dosi di cocaina, la condotta di lesioni e resistenza a danno di un brigadiere dei Carabinieri), gli altrettanto gravi e recenti carichi pendenti in relazione ai reati di associazione finalizzata al narcotraffico, detenzione e cessione di stupefacenti, collocati tra gennaio 2020 e febbraio 2021, e di usura commessa il 25 giugno 2022, i quali hanno visto una condanna in primo grado ad anni dieci, con riferimento ai primi reati, e ad anni due di reclusione, quanto ai secondi, nonché il ruolo di primo piano assunto dal condannato in seno al sodalizio criminoso, affermato anche con l’utilizzo di metodi violenti.
I giudici di merito hanno preso inoltre in considerazione il contenuto della nota informativa trasmessa dai Carabinieri di Foligno in cui si evidenzia come il condannato annoveri numerosi precedenti penali e sia stato sottoposto ad avviso orale del Questore, abiti a Foligno con il fratello NOME e la famiglia di quest’ultimo, lavori da circa un anno come operaio-manovale presso una società edile, rispetto alla quale non sono emerse segnalazioni di sorta, disponga di un idoneo domicilio.
Il Tribunale, che pure ha dato conto dell’assenza in atti della relazione socio-familiare, oltre che della richiesta di rinvio avanzata dal difensore all’udienza di trattazione al fine di consentire l’acquisizione di tale relazione, ha reputato che le informazioni disponibili fossero sufficienti a formulare un giudizio nel merito della richiesta di concessione del beneficio.
E difatti, il Tribunale, alla luce delle risultanze procedimentali, ritenute dimostrative di un radicato stile di vita improntato alla criminalità, e preso atto della inidoneità dell’attività lavorativa prospettata, ha ritenuto non ravvisabili, nel caso specifico, i presupposti per la formulazione di un giudizio positivo di reinserimento sociale e di esclusione del pericolo di recidiva.
Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzo dei difensori, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla violazione del diritto alla difesa e al contraddittorio con conseguente nullità dell’ordinanza impugnata. In particolare, in un unico articolato motivo, il ricorrente censura la decisione del Tribunale di sorveglianza di pervenire al diniego della misura invocata, pur in difetto dell’acquisizione della relazione di sintesi. Secondo la difesa, infatti, tale lacuna istruttoria avrebbe comportato una violazione del diritto di difesa in quanto non avrebbe consentito di poter instaurare il necessario contraddittorio su dati processuali indispensabili, quali per l’appunto l’attuale e aggiornata situazione socio-familiare dell’istante. Sul punto la difesa
sottolinea che gli esiti dell’indagine socio familiare costituiscono un dato imprescindibile ai fini della formulazione del giudizio prognostico di risocializzazione che deve basarsi sulla valutazione dei progressi compiuti nel corso del percorso trattamentale e sugli esiti dell’osservazione della personalità. In assenza di tali imprescindibili dati, quindi, il giudizio compiuto dal Tribunale in ordine al rischio di reiterazione del reato sarebbe arbitrario e lacunoso, in quanto fondato sui soli precedenti penali e sui carichi pendenti di cui egli risulta gravato, che non possono certo costituire elementi idonei a rappresentare l’evoluzione della personalità complessiva del condannato, atteso che il giudizio relativo alla richiesta di accesso alla misura alternativa deve essere contestualizzato ed attualizzato al momento della decisione. L’esempio lampante della censurata carenza istruttoria sarebbe rappresentato dall’affermazione contenuta nella ordinanza de qua secondo la quale il condannato vive con il fratello NOME quando questo è deceduto nel 2020 ed egli vive attualmente con la moglie e con la figlia. Sotto altro profilo, poi, il ricorrente lamenta il vizio di illogicità della motivazione nel parte in cui rileva l’inidoneità della misura dell’affidamento a fronteggiare la pericolosità residua del condannato a fronte di circostanze fattuali che depongono per un percorso rieducativo già avviato da tempo: dalla lettura dell’ ordinanza si evince che egli lavora ormai da circa un anno come operaio – manovale presso una società edile, rispetto alla quale non sono mai emerse segnalazioni, non ha collegamenti attuali con la criminalità organizzata, dispone di un domicilio idoneo all’esecuzione della misura nel quale soggiorna unitamente alla moglie e alla figlia di nove anni, della quale si prende cura.
4. In data 2 gennaio 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME chiede che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. In un unico articolato motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla violazione del diritto alla difesa e al contraddittorio con conseguente nullità dell’ordinanza impugnata.
La doglianza è complessivamente infondata.
2.1. In tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, allorché il giudice di merito abbia accertato una rilevante propensione a delinquere del soggetto, desunta da specifici e numerosi precedenti penali e da varie pendenze giudiziarie, è giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità
di successo dell’applicazione di misure alternative al regime carcerario, non essendo sufficiente l’assenza di indicazioni negative e occorrendo, invece, elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di esito favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 11573 del 05/02/2013, COGNOME, Rv. 255362; Sez. 1, n. 4553 del 21/06/2000, COGNOME, Rv. 216914 – 01).
A tal fine, infatti, prese correttamente le mosse dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, che costituisce il punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, è necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile `v l’esame anche dei comportamenti attuali de1 medesimo, attesa l’esigenza di accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Rv. 278174 – 01).
2.2. Nel caso di specie il Tribunale si è conformato ai principi indicati e, in particolare, ha fatto corretto riferimento a quanto recentemente stabilito per cui «ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, è necessaria la valutazione del comportamento del condannato successivo ai fatti per i quali è stata pronunciata la condanna, onde verificare la concreta sussistenza di una positiva evoluzione della sua personalità, tale da rendere possibile il reinserimento sociale mediante la misura alternativa richiesta» (Sez. 1, n. 7873 del 18/03/2023, dep. 2024, Rv. 285855 – 01).
I riferimenti alla gravità dei reati in esecuzione e all’assenza di una adeguata e approfondita osservazione inframuraria contenuti nel provvedimento impugnato, infatti, danno logico e coerente conto del giudizio prognostico formulato, anche nel senso che il breve periodo di detenzione decorso impone di ritenere che l’applicazione della misura richiesta sia prematura rispetto all’esigenza di sperimentare ulteriormente e gradualmente la condotta del ricorrente e, così, di testarne l’affidabilità.
La mancata acquisizione della relazione dell’UEPE, d’altro canto, non ha comportato la violazione rilevata dalla difes
Come anche evidenziato dal Procur GLYPH generale, infatti, questa Corte ha più volte precisato che la relazione deve essere necessariamente acquisita nel solo caso in cui il periodo di detenzione sofferto sia idoneo a consentire l’osservazione della personalità del detenuto e a elaborare il programma di trattamento (Sez. 1, n. 48678 del 29/09/2015, Correnti, Rv. 265428 – 01).
Ciò in quanto l’acquisizione della relazione risulta superflua qualora il corredo di risultanze documentali in atti sia già di tale evidenza dimostrativa
nell’attestare l’inidoneità della misura richiesta per l’accertata pericolosità del condannato, da non richiedere ulteriori approfondimenti (così Sez. 1, n. 8319 del 30/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266209, richiamata anche, in motivazione, per cui «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza ha l’onere di acquisire di ufficio la relazione sull’osservazione del condannato condotta in istituto, salvo che detta acquisizione risulti superflua in quanto l’osservazione non riguardi un lasso di tempo consistente e il corredo di risultanze documentali in atti sia già di tale evidenza dimostrativa nell’attestare l’inidoneità della misura richiesta per l’accertata pericolosità del condannato, da non richiedere ulteriori approfondimenti»; negli stessi termini da ultimo Sez. 1, n. 20040 del 26/01/2024, COGNOME, Rv. 286402 – 01).
In tale prospettiva, pertanto, il diniego del Tribunale – fondato sulla duplice circostanza della sussistenza di un nutrito curriculum criminale, con reati anche recentemente commessi, e del breve periodo di osservazione inframuraria, circostanza che allo stato non consente di formulare un giudizio prognostico favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva e rende superfluo ogni altro accertamento istruttorio- non è sindacabile (specifica sul punto Sez. 1, n. 26232 del 07/07/2020, COGNOME, Rv. 279581 nel senso che «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza, chiamato a decidere su un’istanza presentata da un condannato in stato di libertà, non ha l’obbligo di effettuare accertamenti ulteriori sulla personalità del richiedente, qualora le risultanze documentali rivelino l’inidoneità della misura richiesta. (In applicazione del principio, la COGNOME ha ritenuto infondata la doglianza del ricorrente che lamentava l’omessa acquisizione da parte del tribunale di sorveglianza della relazione degli operatori del servizio sociale»).
La conclusione-nel senso che i plurimi elementi negativi già emersi dall’istruttoria sono assorbenti di ogni eventuale profilo positivo che avrebbe potuto emergere dalla relazione dell’UEPE7 infatti, non appare illogica e, quindi, nella decisione del Tribunale sul punto non è ravvisabile alcuno dei vizi eccepiti dal ricorrente in quanto risulta ragionevole ritenere che, nel caso in cui le informazioni già acquisite siano tali da radicare una fondata prognosi sfavorevole in ordine alla funzionalità della misura alternativa richiesta, il Tribunale di sorveglianza possa provvedere senza attendere oltre (cfr. anche Sez. 7, n. 7724 del 12/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 261292 – 01: «il Tribunale di sorveglianza, chiamato a decidere sull’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, non ha l’obbligo di acquisire la relazione sull’osservazione della personalità nel caso in cui il condannato sia libero, l’osservazione non sia stata condotta per un periodo di tempo prolungato durante la carcerazione in ambito intramurario e le risultanze documentali rivelino l’inidoneità della misura richiesta, a fronte dell’accertata
pericolosità del richiedente e dell’assenza di prospettive di una sperimentazione fruttuosa in attività risocializzanti, tale da non richiedere ulterior
approfondimenti»).
3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 23 gennaio 2025
Il Consig2
t ert relatore