Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1702 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1702 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SETTIMI NOME NOME a LATINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
rilevato, in linea generale, che l’affidamento in prova al servizio sociale, discipliNOME dall’art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell’osservazione della personalità del condanNOME condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l’adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla risocializzazione prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato;
che il giudizio in merito alla ammissione all’affidamento si fonda, dunque, sull’osservazione dell’evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale: è infatti consolidato, presso la giurisprudenza di legittimità, l’indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condanNOME» (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985), in tal senso deponendo il tenore letterale dell’art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui condiziona l’affidamento al convincimento che esso, anche attraverso le prescrizioni impartite al condanNOME, contribuisca alla sua rieducazione ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati;
che, dunque, il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, COGNOME, Rv. 248984; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, COGNOME, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, NOME, Rv. 202413);
che, se il presupposto dell’emenda non è riscontrato, o non lo è nella misura reputata adeguata, il condanNOME, se lo consentono il limite di pena diversamente stabilito con riferimento alle varie ipotesi disciplinate dall’art. 47ter legge 26 luglio 1975, n. 354 – ed il titolo di reato, può essere comunque ammesso alla detenzione domiciliare, alla sola condizione che sia scongiurato il pericolo di commissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745);
che il fine rieducativo si attua, in tal caso, mediante una misura dal carattere più marcatamente contenitivo, saldandosi alla tendenziale sfiducia
ordinamentale sull’efficacia del trattamento penitenziario instaurato rispett pene di contenuta durata;
che rientra nella discrezionalità del giudice di merito l’apprezzamento ordine all’idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione d recidiva, delle misure alternative – alla cui base vi è la comune necessità di u prognosi positiva, seppur differenziata nei termini suindicati, frutto di un unit accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235) – e l’eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto;
che le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 6 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), basata su esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio;
che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha disatteso l’istan ammissione alla più ampia misura dell’affidamento in prova al servizio sociale su rilievo che COGNOME – condanNOME per reati di varia natura, alcuni dei qu commessi in danno della madre, e gravato da ulteriori pendenze per lesioni personali e riciclaggio – ha indicato, quale domicilio, la casa della madre ch già dimostratasi, in passato, pronta a tollerare le intemperanze del fi sarebbe, in tal modo, esposta al rischio di patire nuove vessazioni, ed aggiunto che l’altalenante esito delle esperienze lavorative da lui di rec maturate conferma che egli non è animato da una volontà di reinserimento sociale sufficientemente forte a garantire (diversamente da quanto accaduto, i passato) il rispetto delle prescrizioni connesse alla misura invocata;
che, a fronte di un giudizio scevro da vizi logici e saldamente ancorato a emergenze procedimentali, il ricorrente si limita ad evidenziare, quantunque co il conforto di pertinente documentazione, circostanze già indicate dal Tribunale sorveglianza ed attinenti agli sforzi da lui profusi, con parziale successo con i disagi derivanti dalla minorazione visiva, allo scopo di superare la trasc devianza, che, a suo modo di vedere, attesterebbero la sussistenza del condizioni per l’ammissione alla misura alternativa richiesta;
ritenuto che il ricorrente si pone, a ben vedere, in un’ottica di confutazione, che non riesce ad individuare fratture logiche nel ragionament sotteso alla decisione impugnata, incentrato sull’omesso avvio di un effettiv credibile processo di emenda e, di conseguenza, sull’attuale inidone dell’affidamento in prova al servizio sociale a prevenire il rischio, a concreto, di recidiva;
che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della cau
di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore dell RAGIONE_SOCIALE delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE dell ammende.
Così deciso il 28/09/2023.