Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40246 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40246 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ORSARA DI PUGLIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato le istanze di affidamento in prova ai servizi sociali e di de :enzione domiciliare, presentate da NOME COGNOMECOGNOME soggetto condannato con sentenza del Tribunale di Alessandria alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro i;essanta di multa, riportata per il reato di furto e applicata a titolo di continuazione rispet ad altra condanna, anch’essa inerente a plurimi episodi, coevi, di furto.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proci pen., in relazione all’art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 e connesso vizio di moti ,/azione. Il Tribunale di Sorveglianza, nel respingere la richiesta del condannato, la preso in considerazione esclusivamente i precedenti penali annoverati dallo stesso.
L’ordinanza impugnata, però, è in realtà riferita a NOME COGNOME (figlio dell’odierno ricorrente), tanto che riporta elementi riguardanti esclusivamente quest’ultimo. Essa si fonda, inoltre, soltanto sulla sussistenza di pregiudizi penali gravanti sul ricorrente, basando su questi ultimi il giudizio di pericolositti sociale rimangono del tutto trascurati, consequenzialmente, gli evidenziati dati di tenore positivo, inerenti ai riferimenti abitativi e affettivi del concia -mato e all’espletamento, da parte di questi, di attività lavorativa con regolare c: ntratto.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
L’affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall’art. 47 Ord. pen., è la principale misura alternativa alla detenzione, destinata ad ittuare la finalità rieducativa della pena di cui all’art. 27, terzo comma, Cost. Ti: le misura può essere adottata, all’interno della AVV_NOTAIO cornice di ammissibilità fii:sata dalla norma, allorquando – all’esito dell’osservazione della personalità del ci: ndannato condotta in istituto, ovvero in forza della condotta da questi tenuta t lurante la permanenza in stato di libertà – il relativo regime venga reputato, ani he grazie all’adozione di opportune prescrizioni, atto a garantire la suddetta rinalità e, contemporaneamente, in grado di prevenire il pericolo di ricaduta nel reato. Ciò che assume rilievo, rispetto all’affidamento, è l’evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di ui – ottimale
reinserimento sociale (Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, COGNOME, rv. .74993; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, COGNOME, rv. 257001-01).
Perché possa essere accordata tale misura alternativa, il pro c esso di emenda deve risulta già avviato in maniera significativa, sebbene la leige non esiga il già raggiunto ravvedimento, che connota invece il diverso istiti. to della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43387 del 07/10/2010, COGNOME, rv. 248984; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, COGNOME etti, rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, NOME, rv. 202413-01). In vi ;ta della possibile concessione della misura, peraltro, non è necessaria la sussistenza di un lavoro già disponibile, potendo tale requisito essere surrogato da ur ‘attività socialmente utile, anche di tipo volontaristico (Sez. 1, n. 18939 del 26/02/2013, E.A., rv. 256024; Sez. 1, n. 26789 del 18/06/2009, COGNOME, rv. 244735; Sez. 1, n. 5076 del 21/09/1999, COGNOME, rv. 214424). Né appare di ostacolo la mera condizione di straniero irregolarmente soggiornante in territorio nazionale (Sez. U, n. 14500 del 28/03/2006, COGNOME, rv. 233420; Sez. 1, n. 18)39 del 26/02/2013, NOME, rv. 256025; Sez. 1, n. 17334 del 04/04/2006, Penira, rv. 234019).
È riservato al campo della discrezionalità del giudice di merito, inoltre, l’apprezzamento in ordine all’idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva del condannato, della misura alternativa in ciscorso, nonché l’effettuazione della prognosi sottostante (Sez. 1, n. 16 42 del 10/02/2010, Pennacchio, rv. 247235). La relativa valutazione de ., e però inquadrarsi nella corretta cornice legale, oltre che essere sorretta da mot vazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, rv. 189375), coerenti con l’operata ricognizione degli incidenti elementi di I íiudizio.
3. Tali essendo i principi di diritto che governano la materia, l’o’linanza impugnata merita di restare al riparo da qualsivoglia stigma, in sede di leg ttimità. Il Tribunale di sorveglianza, infatti, non ha fondato la decisione avversta sulla sola sussistenza di pregiudizi penali, a carico del condannato, ma C a fatto riferimento anche alla gravità dei fatti commessi e alla condotta ser: ata dal soggetto, nel corso dell’azione delittuosa per la quale è intervenuta la ndanna in espiazione.
Le plurime condanne annoverate dal soggetto, peraltro, son ) state considerate sintomatiche di una radicata e persistente tendenza verso la perpetrazione di condotte di vita di matrice deviante; in ordine a tale propensione – ha sottolineato il Tribunale di sorveglianza – non è emersa nel soggett: alcuna forma di rivisitazione critica e ravvedimento. I pregressi tenti itivi d risocializzazione, del resto, sono risultati privi di effetti positivi.
3.1. Corretta sotto il profilo logico e priva di contraddittorietà si appa del resto, anche l’ulteriore analisi compiuta dal Tribunale di sorveglianza, i o alla tipologia di attività lavorativa proposta dal condannato. Nell’oiin impugnata, infatti, si prende compiutamente in considerazione la dedotta prospettiva occupazionale, ma la si giudica incongrua e, anzi, ac iiritt criminogena; si rappresenta, in realtà, come la possibilità di svolgere l’attiv autotrasportatore alle dipendenze di una ditta – piuttosto che essere idci iea risocializzazione del condannato – possa rappresentare occasione e strumí nto pe la rinnovata esplicazione di pulsioni delinquenziali, già manifestatesi íieco analoghe modalità esecutive (il Tribunale di sorveglianza ricorda, sul punti), com il furto la cui pena è in espiazione sia stato commesso, appunto, con l’utilizz un camion dotato di cella frigorifera).
Tale motivazione è logica e coerente, oltre che priva di p ofili contraddittorietà; per aggredire la stessa, del resto, la difesa spen l argomentazioni di tipo confutativo e fattuale.
3.2. Meramente assertiva e, soprattutto, non autosufficiente. í: poi principale doglianza difensiva, incentrata sull’assunto che l’ordinanza impugnat abbia preso in considerazione elementi di valutazione e conoscenza tiferibil invece, a NOME COGNOME. Di tale affermazione, centrale nella prospeltazion dell’impugnazione, non è stata fornita alcuna prova. Né risulta dinnos rata natura erronea del riferimento – pure contenuto nell’ordinanza impugnat – a u recente rinvio a giudizio. Parimenti allo stadio delle asserzioni indimostrate in si è arrestata la deduzione secondo la quale NOME COGNOME non sarei:1)e ma stato convocato dall’UEPE.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esser rigettato; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento dell spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali.
Così deciso in Roma, 13 settembre 2024.