Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39685 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39685 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASALE MONFERRATO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza in data 11/06/2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto l’istanza di concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova, avanzata da NOME COGNOME;
Esaminate le successive memorie depositate il 20/10/2025, con le quali il ricorrente insiste nei motivi, contesta le ragioni per le quali il ricorso è stato assegnato alla Settima sezione, illustrando ulteriormente le sue ragioni e chiede l’assegnazione alla sezione ordinaria;
Ritenuto che, con due motivi, vengono dedotti vizi di violazione di legge e di motivazione;
che il primo motivo lamenta che il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di motivare (o comunque avrebbe motivato in modo apparente) riguardo agli elementi che dimostrano la non più attuale pericolosità in ragione del fatto che le ultime condotte materiali del condannato sono antecedenti al 2022, data della sentenza dichiarativa di fallimento rilevante ai fini del reato di bancarotta, e che successivamente egli ha ammesso gli addebiti e ha riparato il danno;
che tuttavia gli elementi di fatto sui quali il provvedimento impugnato fonda il proprio giudizio e che ritiene troncanti, prescindono dalle successive condotte ammissive e non si correlano all’epoca recente dell’ultima condotta ma al fatto che le condotte illecite sono state apprezzate – con congrua valutazione giustificata dal numero e dalla distribuzione in periodi non risalenti degli episodi delittuosi come indicative di «una sua pervicace attività delittuosa ripetuta nel tempo», a fronte della quale è stato ravvisato il pericolo di reiterazione; pericolo non scongiurato ma anzi alimentato dalla sua attività professionale attuale (e che egli vorrebbe svolgere in costanza di misura alternativa), che fu già occasione della commissione dei precedenti delitti e che potrebbe dare occasione di commetterne altri;
che, a fronte di queste valutazioni, incensurabili in sede di legittimità, le censure si risolvono in meri argomenti di fatto e sono volte ad ottenere un’inammissibile rivalutazione del giudizio negativo sulle condotte del condannato e sull’adeguatezza delle misure rispetto alla pericolosità manifestata in un arco di tempo assai ampio, rispetto al quale ogni accertamento su condotte più recenti non è stato ritenuto in grado di offrire elementi sufficientemente rassicuranti;
che, per queste ragioni, anche il secondo motivo di censura deve considerarsi manifestamente infondato, visto che «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza, chiamato a decidere su un’istanza presentata da un condannato in stato di libertà, non ha l’obbligo di effettuare accertamenti ulteriori sulla personalità del richiedente, qualora le risultanze documentali rivelino l’inidoneità della misura richiesta.(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto
(
infondata la doglianza del ricorrente che lamentava l’omessa acquisizione da parte del tribunale di sorveglianza della relazione degli operatori del servizio sociale)» (Sez. 1, n. 26232 del 07/07/2020, COGNOME, Rv. 279581 – 01);
che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 novembre 2025
Il Con – stg li e estensore
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