Affidamento in Prova: Quando la Pericolosità Sociale Dice No
L’affidamento in prova al servizio sociale rappresenta una delle più importanti misure alternative alla detenzione, pensata per favorire il reinserimento del condannato nella società. Tuttavia, la sua concessione non è automatica e dipende da una valutazione prognostica positiva sulla capacità del soggetto di rispettare le prescrizioni e non commettere altri reati. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 48203/2023) chiarisce i limiti di accesso a tale beneficio, sottolineando come la presenza di una residua pericolosità sociale sia un ostacolo insormontabile.
I fatti del caso
Il caso riguarda un uomo condannato che aveva richiesto al Tribunale di Sorveglianza la concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale, tuttavia, aveva respinto la richiesta. La motivazione del rigetto si basava sull’analisi del percorso di vita del richiedente, caratterizzato da precedenti penali per reati come resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento, commessi in un arco temporale significativo.
Contro questa decisione, il difensore del condannato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando una violazione di legge e una manifesta illogicità della motivazione. In particolare, si contestava il peso dato a condanne successive a quella per cui si procedeva, ritenendolo un elemento valutato erroneamente per negare il beneficio.
L’affidamento in prova e la valutazione della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione del Tribunale di Sorveglianza. Gli Ermellini hanno chiarito che le censure sollevate dal ricorrente non erano vizi di legittimità (gli unici che possono essere esaminati in Cassazione), ma mere ‘doglianze di fatto’. In altre parole, il ricorrente non contestava un errore di diritto, ma chiedeva alla Corte una nuova e diversa valutazione degli elementi già esaminati dal giudice di merito, un’operazione che non rientra nelle competenze della Cassazione.
Le motivazioni della Corte
La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale di Sorveglianza congruente, logica e priva di contraddizioni. Il giudice di merito aveva correttamente evidenziato come i precedenti penali del soggetto, distribuiti in un lungo arco temporale (dal 2000 al 2019), fossero indicativi di una personalità problematica.
Il punto cruciale della decisione risiede nella valutazione delle condanne successive a quella per cui si chiedeva la misura alternativa. Queste non sono state viste come eventi isolati, ma come la ‘manifestazione di un residuo di pericolosità sociale’. Secondo il Tribunale, e con l’avallo della Cassazione, questa persistente inclinazione a delinquere rendeva il soggetto non ancora ‘maturo’ per beneficiare di una misura come l’affidamento in prova, che si caratterizza per un’ampia sfera di autonomia e prescrizioni relativamente tenui. La pericolosità sociale del condannato non era, quindi, ‘contenibile’ attraverso gli strumenti offerti da tale misura.
Le conclusioni
La decisione riafferma un principio fondamentale nell’esecuzione penale: la concessione delle misure alternative non è un diritto automatico, ma è subordinata a un giudizio prognostico favorevole. La valutazione della pericolosità sociale del condannato è un elemento centrale di questo giudizio. Le condanne successive, anche se relative a fatti diversi, possono essere legittimamente considerate come un sintomo di una mancata revisione critica del proprio passato e, di conseguenza, di un’elevata probabilità di recidiva. Per accedere all’affidamento in prova, il condannato deve dimostrare di aver intrapreso un serio percorso di cambiamento, tale da far ritenere superata la sua pericolosità sociale. In assenza di tale prova, il rigetto della misura è non solo legittimo, ma doveroso, a tutela della collettività.
Quando può essere negato l’affidamento in prova al servizio sociale?
L’affidamento in prova può essere negato quando il giudice, sulla base dei precedenti penali, della condotta del soggetto e di altri elementi, formula un giudizio prognostico negativo. In particolare, viene negato se emerge una ‘pericolosità sociale’ residua che la misura non sarebbe in grado di contenere.
Le condanne successive a quella per cui si chiede il beneficio hanno un peso nella decisione?
Sì, secondo la Corte, la presenza di sentenze di condanna successive a quella in esecuzione può essere legittimamente interpretata come una manifestazione di persistente pericolosità sociale. Questo indica che il soggetto non ha ancora intrapreso un percorso di ravvedimento, rendendolo non idoneo alla misura.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte non esamina il merito del ricorso. Il provvedimento impugnato diventa definitivo. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48203 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48203 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a OSTUNI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Le censure dedotte nel ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME – nel quale il difensore AVV_NOTAIO si duole dei vizi di violazione di legge e di manifesta illogicità della motivazione (a causa della pretesa erronea applicazione di legge penale, nonché in ragione della mancata assunzione di prova decisiva e, infine, per illogicità della motivazione, quanto alla presenza di condanne successive, rispetto a quella per la quale si procede), non sono consentite in sede di legittimità, in quanto si sostanziano in mere doglianze versate di fatto, oltre che finalizzate ad ottenere una difforme valutazione degli elementi emersi mi atti. Trattasi di operazione estranea al giudizio di legittimità, non competendo alla Corte di cassazione la rivisitazione delle valutazioni in fatto sussunte nel provvedimento impugNOME.
Dette censure sono, peraltro pedissequamente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi, secondo un corretto argomentare giuridico, dal Tribunale di sorveglianza di Lec:ce nell’ordinanza indicata in epigrafe, emessa in sede di rigetto della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale. Invero, detto Tribunale ha rileva come – a carico del richiedente – risultino precedenti per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesione personale, danneggiamento commesso con violenza alla persona, tutti collocabili entro l’arco temporale che va dal 2000 al 2019.
La presenza di sentenze di condanna, risalenti ad epoca suc:cessiva rispetto a quella in oggetto è stata giudicata, nell’impugNOME provvedimento, quale manifestazione di residuo di pericolosità sociale, non cont:enibile a mezzo dell’invocata misura. Non si è quindi ritenuto il condanNOME maturo per poter fruire di una misura, quale quella dell’affidamento in prova al servizio sociale, connotata da una ampia sfera di autonomia e da tenui prescrizioni. La motivazione posta a fondamento del provvedimento impugNOME appare congruente, logica e priva di forme di contraddittorietà e, pertanto, meritevole di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue la condanna al pagamento delle spese processuali e – in assenza di ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, fissata in tremila euro, ex art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2023.