Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 19808 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19808 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/02/2025
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 27/02/2025
R.G.N. 477/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME COGNOME nato in ALBANIA il 23/02/1987; avverso l’ordinanza del 21/11/2024 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Firenze vista la relazione del Consigliere NOME COGNOME vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 21 novembre 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale introdotta da NOME COGNOME, al contempo applicando la semilibertà con autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa.
In riferimento al diniego della misura piø ampia si premette che: a) l’esecuzione riguarda condotte di bancarotta per distrazione e minaccia a pubblico ufficiale risalenti al 2016; b) negli anni successivi al fallimento risulta che COGNOME ha svolto attività di operaio per la ditta edile amministrata dal fratello.
Il Tribunale, pur prendendo atto della assenza di segnalazioni negative a carico del richiedente, evidenzia che il settore imprenditoriale della edilizia Ł quello in cui si sono verificate le condotte illecite oggetto della condanna e da ciò trae, essenzialmente, la convinzione della avvenuta ‘prosecuzione’ della originaria attività, con probabile destinazione in tale ambito delle risorse sottratte ai creditori aziendali. Da qui la considerazione di una opportuna gradualità nella fruizione di misure alternative.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME RAGIONE_SOCIALE, deducendo vizio di motivazione in riferimento al diniego dell’affidamento in prova al servizio sociale.
Si rappresenta, in particolare, che le considerazioni espresse dal Tribunale a sostegno della ipotizzata ‘prosecuzione’ della precedente attività di impresa, da parte del RAGIONE_SOCIALE sono meramente congetturali e risultano smentite dalle verifiche realizzate dalla Guardia di Finanza (con ampia allegazione al ricorso) disposte dal medesimo Tribunale in sede di istruttoria preliminare.
Si evidenziano, inoltre, i positivi contenuti della relazione dell’UEPE e la assoluta mancanza di indicatori di attuale pericolosità sociale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, per le ragioni che seguono.
La motivazione posta a sostegno del diniego dell’affidamento in prova risulta effettivamente basata su un mero sospetto di avvenuto trasferimento di risorse tra due compagini societarie che risultano del tutto autonome e non realizza, pertanto, una congrua ricognizione delle finalità dell’istituto.
Vero Ł che l’affidamento in prova al servizio sociale, così come la detenzione domiciliare, implicano la formulazione di una prognosi positiva in tema di prevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo – sempre in via prognostica – del percorso di risocializzazione.
Tuttavia nel formulare tale giudizio prognostico il Tribunale di Sorveglianza ha l’obbligo di indicare in modo analitico e coerente eventuali aspetti indicativi della ritenuta pericolosità attuale, senza trascurare – pena la violazione del dovere di completezza motivazionale – gli elementi conoscitivi favorevoli all’istante.
Va inoltre considerato: a) che l’esistenza di una specifica manifestazione di condotta antisociale Ł ovviamente presupposta in virtø della intervenuta condanna e il livello di pericolosità va
sempre valutato in concreto, tenendo conto del fatto che l’istituto dell’affidamento in prova mira, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5 dell’art. 47 ord.pen. a favorire il recupero del condannato; b) che secondo la interpretazione consolidata di questa Corte di legittimità in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui Ł finalizzato l’istituto, e, quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, non possono, di per sØ, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui Ł intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, nØ può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (v. per tutte Sez. I n. 1410 del 30 ottobre 2019, dep.2020, rv 277924).
Ai principi sin qui richiamati non si Ł attenuto il Tribunale di Sorveglianza nella decisione impugnata, avendo essenzialmente basato la prognosi negativa sulla natura e gravità del fatto commesso nel 2016, senza un concreto ed esaustivo apprezzamento della evoluzione della personalità negli anni posteriori al reato e attraverso la valorizzazione di un mero sospetto, come si Ł detto sopra.
Va pertanto disposto l’annullamento della decisione impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al medesimo Tribunale di Sorveglianza.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Firenze.
Così Ł deciso, 27/02/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME