Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6553 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6553 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Svizzera il 26/01/1964;
avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli del 08/11/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta nell’interesse di NOME COGNOME con riferimento alla condanna ad anni uno di reclusione inflittagli dal Tribunale di Avellino con sentenza pronunciata il giorno 23 novembre 2016 (per il reato di furto aggravato commesso il 24 gennaio 2013); il Tribunale di sorveglianza, con lo stesso provvedimento, ha invece concesso al predetto la detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.
Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell’avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. insistendo per il suo annullamento rispetto al rigetto della domanda di affidamento in prova.
Egli lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 47 Ord. pen. e 125, comma 3, del codice di rito, per avere il Tribunale di sorveglianza respinto la domanda di affidamento in prova sulla base, unicamente, della mancanza di una prospettiva lavorativa, nonostante essa non costituisca un requisito indispensabile, e per non avere tenuto conto in alcun modo della sua disponibilità a svolgere una attività socialmente utile presso la Confraternita di Sant’Angelo dei Lombardi.
Tale elemento, in aggiunta alla risalenza nel tempo del reato per il quale era stata avanzata la domanda di misure alternative alla detenzione ed alla mancanza di pendenze a carico dell’odierno ricorrente, avrebbero dovuto indurre il Tribunale alla concessione della più ampia fra le misure alternative alla detenzione, sussistendone tutti i relativi presupposti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, poiché la motivazione impugnata trascura elementi che invece dovevano indefettibilmente fare parte della valutazione complessiva.
Al riguardo deve ricordarsi che attraverso la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale l’ordinamento ha inteso attuare una forma dell’esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati
per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura alternativa. I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale di Sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei precedenti penali (Sez. 1, 4.3.1999, COGNOME, Rv 213062) nelle pendenze processuali (Sez. 1, cit.) nelle informazioni di polizia (Sez. 1, 11/03/1997, Capiti, Rv.207998) ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, nella condotta carceraria e nei risultati dell’indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione in modo che in queste ultime risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell’ombra.
2.1. Certamente nel giudizio prognostico concernente la concessione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, devono essere valutati anche i procedimenti penali passati ed eventualmente pendenti a carico dell’interessato, al fine di pervenire ad una valutazione di fronteggiabilità della pericolosità sociale residua con gli strumenti dell’istituto indicato. Del resto, poiché non esiste una sorta di presunzione generale di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, ma al contrario devono sussistere elementi positivi sulla base dei quali il giudice possa ragionevolmente “ritenere” che l’affidamento si riveli proficuo, appare evidente che – in relazione agli obbiettivi di rieducazione e di prevenzione propri dell’istituto – la reiezione dell’istanza di affidamento può considerarsi validamente motivata anche sulla sola base delle informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, quando esse, lungi dal dimostrare elementi certi del genere anzidetto, pongano in luce, al contrario, la negativa personalità dell’istante (Sez. 1, 27.07.1992 n. 2762). In questo ambito, tuttavia, numerosi sono gli altri fattori da valutare per giungere al giudizio prognostico cui prima si è fatto cenno: l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l’adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l’attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l’eventuale buona prospettiva risocializzante.
2.2. Nel caso in esame il rigetto della richiesta di affidamento in prova è stato fondato, come precisato in parte narrativa, sulla considerazione dell’attuale stato di disoccupazione, nella quale si trova il condannato. Tale condizione – per giurisprudenza consolidata di questa Corte, alla quale questo Collegio intende dare continuità – non è ipso facto ostativa alla concessione dell’invocato beneficio (Sez. 1, n. 26789 del 18/06/2009, COGNOME, Rv, 244735; così anche Sez. 1, n. 1619 del 13/03/1996, De Palma, Rv. 204611, a mente della quale: “In tema di misure alternative alla detenzione deve ritenersi che lo svolgimento di attività lavorativa può costituire un mezzo di reinserimento sociale ed è, quindi, valutabile nel più generale giudizio di idoneità della misura alternativa dell’affidamento in prova. Tuttavia, tale circostanza, da sola, non costituisce, qualora mancante, condizione ostativa all’applicabilità della misura in questione, trattandosi di parametro apprezzabile in relazione ad altri elementi – quali i precedenti penali, la condotta inframuraria, la partecipazione al trattamento rieducativo – sottoposti alla valutazione del giudice”). Tale carenza, infatti, può eventualmente essere surrogata dallo svolgimento di attività socialmente utili, anche di tipo volontaristico. La prestazione di attività di tal genere riveste una tale positiva valenza, da consolidare nel condannato un iter virtuoso, informato al progresso nella rieducazione sociale e nel reinserimento all’interno di un contesto non deviante (Sez. 1, n. 18939 del 26/02/2013; E. A., Rv. 256024).
2.3. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha apoditticamente disatteso la richiesta, non prendendo in considerazione la documentata possibilità di espletamento, da parte del condannato, dell’attività di volontariato presso la Confraternita di Misericordia di Sant’Angelo dei Lombardi, così come l’assenza di procedimenti pendenti e la risalenza nel tempo del reato per il quale era stata avanzata la richiesta di misure alternative alla detenzione. Il provvedimento impugnato ha contraddetto, dunque, il sopra richiamato insegnamento di questa Corte.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli affinché – in piena autonomia decisionale – valuti la richiesta di affidamento in prova avanzata dal ricorrente tenendo conto dei principi sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente al diniego dell’affidamento in prova al servizio sociale, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2025.