Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 50715 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 50715 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 29/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a LEVERANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, ASSUNTA COGNOME, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata nell’interesse di NOME ed ha concesso ex officio la misura della detenzione domiciliare. Il provvedimento reiettivo dell’istanza ex art. 47 legge n.354/1975 si fondava sulla considerazione che l’omessa demolizione delle opere abusive (omissione che aveva determinato la revoca della sospensione condizionale della pena) fosse sintomatico del mancato avvio di un processo di revisione critica del reato con conseguente non meritevolezza dell’ampio beneficio richiesto.
Ricorre per cassazione NOME, a mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, denunziando violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 47 ord. pen. e contestuale vizio di motivazione, evidenziando come il Tribunale abbia giustificato il rigetto dell’affidamento in prova valorizzando, ai fini del giudiz negativo, esclusivamente il mancato rispristino dello stato dei luoghi, peraltro nel caso di specie difficilmente realizzabile in ragione delle precarie condizioni economiche in cui versa l’istante, e senza considerare elementi che deponevano in senso contrario, quale la brevità della pena da espiare, la risalenza dei precedenti, l’assenza di procedimenti pendenti, l’assenza di pericolosità sociale e la condotta di vita attuale improntata al ripudio delle condotte pregresse.
Il Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con requisitoria scritta, chiede che venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
Preliminarmente va ricordato che l’istituto dell’affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall’art. 47 ord. pen., costituisce una misura alternativa alla detenzione finalizzata a contribuire alla rieducazione del responsabile ed a prevenire al contempo il pericolo che egli ricada nella commissione di altri reati.
Tenuto conto del duplice obiettivo perseguito dall’istituto, la giurisprudenza di questa Corte è uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessione della misura, possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo
sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (da ultimo Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924).
Basandosi su una lettura sistematica delle varie disposizioni contenute nell’art. 47 ord. pen., si è affermato che la valutazione della richiesta di affidamento in prova, pur partendo dalla considerazione della natura e della gravità dei reati, per i quali è stata irrogata la pena in espiazione, non può mai prescindere dalla condotta tenuta dal condannato dopo la commissione del reato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della verifica circa l’esistenza di un effettivo processo d recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva e circa l’idoneità della misura alternativa (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolao, Rv. 278174); pertanto, quando, come nel caso in esame, l’affidamento in prova sia richiesto prima dell’inizio dell’espiazione della pena, è necessario procedere alla considerazione della condotta mantenuta in stato di libertà, dopo la condanna, al fine di stabilire la prognosi favorevole o meno circa l’astensione da parte del soggetto dal compimento in futuro di nuove azioni criminose.
Ai fini del giudizio prognostico relativo alla concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, costituisce elemento negativo di valutazione l’omessa ottemperanza all’obbligo di demolizione delle opere abusivamente realizzate da parte di soggetto condannato per illecito edilizio (Sez. 1, n. 781 del 17/12/2013, dep. 2014, P.G. in proc. Polara, Rv. 258756). Medesima rilevanza deve essere attribuita all’inadempimento dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi perché anche esso sintomatico dell’assenza in capo al condannato di revisione critica, oltre che dell’assenza di regolarità e legalità dei comportamenti tenuti dopo il reato. Né vale il richiamo a Sez. 3, n. 7909 del 15/12/2011, dep. 2012, Rv. 252331, secondo cui fra le prescrizioni che accompagnano l’affidamento in prova al servizio sociale non può ricomprendersi, nel caso di soggetto condannato per illecito edilizio, la demolizione delle opere da lui abusivamente realizzate, non rientrando una tale prescrizione nel novero di quelle tipizzate dall’art. 47, commi quinto, sesto e settimo, legge n. 354 del 1975, poiché si tratta di aspetto, diverso, che afferisce alla possibilità di inserire una prescrizione atipica rispetto a quelle contemplate dall’art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 come condizionante la concessione o la prosecuzione della misura.
Il Tribunale, in piena sintonia con i principi sin qui ricordati, riteneva non concedibile il beneficio più ampio dell’affidamento in prova in considerazione dell’inadempimento dell’obbligo di ripristino imposto dalla sentenza in esecuzione e, con motivazione non illogica, affermava che tale mancata ottemperanza non trovava giustificazione né nelle deduzioni tecniche in base alle quali l’abbattimento non poteva avvenire in quanto avrebbe potuto determinare un crollo dell’immobile poichérssendo
l’opera ancora allo stato rustico, sarebbe dovuta essere interamente oggetto di demolizione, né con riguardo all’indigenza di NOME, priva di riscontri fattuali.
A queste argomentazioni, il ricorrente si limita ad opporre censure in fatto (brevità della pena, assenza di pericolosità sociale, impossibilità di adempimento obbligo di rispristino), senza confrontarsi con le argomentazioni poste a sostegno dell’ordinanza impugnata, che, in un’ottica di gradualità delle misure alternative, ha correttamente riconosciuto l’esistenza dei presupposti per la concessione della sola misura della detenzione domiciliare. D’altra parte, è stato precisato che il giudizio prognostico affidato nella scelta della misura alternativa alla detenzione più adeguata che, non può che essere largamente discrezionale, è correttamente eseguito anche quando venga indicata una sola ragione, purché plausibile, atta a far ritenere la scarsa probabilità di successo dell’esperimento, in relazione alle specifiche finalità dell’istituto (Sez. 1, n. 4137 del 19/10/1992, Gullino, Rv. 192368).
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso; tale decisione postula la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente