Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39587 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39587 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PERUGIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che:
i due motivi di ricorso, che possono essere affrontati congiuntamente, in quanto nella sostanza sovrapponibili, contengano argomenti inammissibili, in quanto rientra nella discrezionalità del giudice di merito, e non è censurabile in sede di legittimità, se sorret motivazione adeguata e rispondente ai canoni logici, il giudizio sull’idoneità o meno delle var misure alternative (nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto idonea detenzione domiciliare, ma non l’affidamento in prova) a raggiungere il risultato finale de rieducazione del reo in assenza di pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375);
nel caso in esame, il ricorso si limita ad aggredire il giudizio discrezionale del Tribun individuando un travisamento (sulla esistenza di un procedimento pendente per un reato commesso dopo quello in espiazione) che non ha la capacità di disarticolare la motivazione dell’ordinanza, che si regge in modo adeguato con il riferimento all’eccesso di libertà, spazial temporale, di cui godrebbe il condannato in regime di affidamento per il tipo di attività lavora che svolge (che, peraltro, è la stessa nel cui contesto è stato commesso il reato), ed all’avvenu concessione in passato di altra misura alternativa dell’affidamento in prova per precedente reat commesso dal condannato che, ad onta dell’esito apparentemente favorevole, non gli ha impedito di tornare a delinquere;
rispetto a questi due argomenti il ricorso si limita a spiegare perché l’attività lavorativ ricorrente impone necessariamente che non siano apposte eccessive restrizioni spaziali e temporali ai suoi spostamenti ed a rimarcare il tempo decorso rispetto alla precedente espiazione, ovvero due argomentazioni di carattere giustificativo che non evidenziano, però, alcun vizio nel percorso logico dell’ordinanza impugnata sulla esistenza di un pericolo di recidi in caso di concessione della misura più ampia;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 novembre 2025 Il consigliere estensore COGNOMEIl pre idente