Affidamento in prova: No della Cassazione se il profilo criminale è elevato
L’affidamento in prova al servizio sociale rappresenta una fondamentale misura alternativa alla detenzione, pensata per favorire il reinserimento del condannato nella società. Tuttavia, non è un diritto automatico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che la concessione di tale misura dipende da una valutazione rigorosa della personalità del richiedente e della sua idoneità a intraprendere un percorso rieducativo. Se emergono elementi negativi, come la gravità dei reati commessi e problematiche personali irrisolte, il beneficio può essere legittimamente negato.
I Fatti del Caso
Un giovane, condannato per gravi reati tra cui una rapina aggravata, si era visto rigettare dal Tribunale di Sorveglianza la richiesta di essere ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale aveva basato la sua decisione su una valutazione complessiva della situazione del soggetto, ritenendo che la misura non fosse idonea a raggiungere le finalità di prevenzione speciale.
Contro questa decisione, il condannato ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione. Tuttavia, il ricorso è stato giudicato generico, teso più a ottenere una nuova valutazione dei fatti che a contestare specifiche violazioni di legge nel provvedimento impugnato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno confermato la piena correttezza della decisione del Tribunale di Sorveglianza, sottolineando come quest’ultimo avesse compiuto una valutazione logica e coerente degli elementi a disposizione.
Le Motivazioni: i criteri per negare l’affidamento in prova
La Corte ha specificato che il Tribunale di Sorveglianza ha correttamente evidenziato due fattori ostativi principali alla concessione della misura:
1. L’elevata caratura criminale: La gravità dei reati per cui era intervenuta la condanna, inclusa una rapina aggravata, dimostrava una notevole pericolosità sociale, incompatibile con un percorso esterno al carcere.
2. La condizione personale del soggetto: Una irrisolta dipendenza da sostanze alcoliche e stupefacenti rappresentava un ulteriore elemento di criticità. Questa condizione, secondo i giudici, imponeva di ritenere l’affidamento in prova uno strumento inefficace per le finalità di prevenzione e rieducazione.
La Cassazione ha ribadito che il suo ruolo non è quello di riesaminare nel merito le valutazioni del Tribunale di Sorveglianza, ma solo di verificare la presenza di vizi logici o giuridici, che in questo caso erano del tutto assenti. Il giudizio del tribunale è stato ritenuto “congruo e privo di erronea applicazione della legge penitenziaria”.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza un principio fondamentale nell’esecuzione penale: l’affidamento in prova è una possibilità, non una certezza. La sua concessione è subordinata a un giudizio prognostico favorevole sulla capacità del condannato di rispettare le prescrizioni e di non commettere altri reati. Elementi come la gravità dei crimini e problemi personali seri, come le dipendenze, possono legittimamente portare a un diniego. Per i condannati, ciò significa che la richiesta di misure alternative deve essere supportata da prove concrete di un cambiamento e di un percorso di recupero già avviato. Per il sistema giudiziario, la decisione conferma l’ampia discrezionalità dei Tribunali di Sorveglianza nel valutare caso per caso l’opportunità di concedere benefici, avendo come obiettivo primario la sicurezza della collettività e l’effettiva rieducazione del reo.
Perché la richiesta di affidamento in prova è stata respinta dal Tribunale di Sorveglianza?
La richiesta è stata respinta a causa dell’elevata caratura criminale del soggetto, della gravità dei reati commessi (tra cui una rapina aggravata) e della sua irrisolta dipendenza da sostanze alcoliche e stupefacenti. Questi elementi sono stati ritenuti incompatibili con le finalità di prevenzione speciale della misura.
Su quali basi la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché non contestava specifici vizi di legge dell’ordinanza impugnata, ma mirava a ottenere una nuova e non consentita valutazione nel merito. I giudici hanno ritenuto che la decisione del Tribunale di Sorveglianza fosse ben motivata e giuridicamente corretta.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la decisione della Cassazione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19879 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19879 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso avverso l’ordinanza del 11 dicembre 2023, con cui il Tribunale di sorveglianza di Cagliari rigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.).
Ritenuto che il ricorso di COGNOME, articolato in tre correlate doglianze, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Cagliari.
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, formulando un giudizio congruo e privo di erronea applicazione della legge penitenziaria, evidenziando che l’elevata caratura criminale di NOME COGNOME – attestata dalla gravità dei reati per i quali risultava detenuto, tra cui una rapina aggravata – e la sua irrisolta condizione di dipendenza da sostanze alcoliche e stupefacenti imponevano di ritenere l’affidamento in prova al servizio sociale richiesto inidoneo ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, COGNOME, Rv. 248376 – 01; Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, COGNOME, Rv. 217706 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 aprile 2024.