Affidamento in Prova: Quando la Pericolosità Sociale Blocca il Percorso Alternativo
L’affidamento in prova al servizio sociale rappresenta uno strumento fondamentale nel nostro ordinamento per favorire il reinserimento sociale del condannato. Tuttavia, la sua concessione non è automatica, ma è subordinata a una valutazione attenta da parte della magistratura. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro cui può essere contestata una decisione di diniego, sottolineando il peso della discrezionalità del giudice e della valutazione sulla pericolosità sociale.
I Fatti del Caso: La Decisione del Tribunale di Sorveglianza
Il caso ha origine dalla decisione del Tribunale di Sorveglianza di negare a un condannato la misura alternativa dell’affidamento in prova. Il Tribunale aveva basato il proprio diniego su una valutazione negativa della personalità del soggetto. Secondo i giudici, non vi era stata una “significativa evoluzione” della personalità del condannato e persistevano ancora profili di “residua pericolosità sociale”. Questa valutazione, frutto di un’analisi approfondita del percorso del singolo, ha precluso l’accesso al beneficio.
I Motivi del Ricorso e la questione dell’affidamento in prova
Contro questa decisione, il condannato ha proposto ricorso in Cassazione. La difesa ha tentato di contestare nel merito la valutazione del Tribunale di Sorveglianza, sostenendo che le ragioni addotte per il diniego non fossero legittime. In sostanza, il ricorso mirava a ottenere un nuovo giudizio sulla personalità e sulla pericolosità del soggetto, censurando l’esercizio del potere discrezionale che la legge attribuisce alla magistratura di sorveglianza.
Inoltre, la difesa ha sollevato una questione procedurale, lamentando che il pubblico ministero non avesse formulato le proprie conclusioni definitive nel corso del procedimento di sorveglianza.
L’Ordinanza della Corte di Cassazione: La Discrezionalità del Giudice
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione del Tribunale di Sorveglianza. Gli Ermellini hanno chiarito due punti fondamentali.
La Valutazione sulla Pericolosità Sociale
In primo luogo, la Corte ha ribadito che il giudizio sulla concessione dell’affidamento in prova è un’espressione tipica della discrezionalità del giudice di sorveglianza. Tale valutazione, se adeguatamente motivata – come nel caso di specie – non può essere messa in discussione in sede di legittimità. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma solo verificare che la decisione sia logica, coerente e basata su elementi concreti. Nel caso esaminato, il riferimento all’assenza di evoluzione della personalità e alla residua pericolosità sociale è stato ritenuto un fondamento motivazionale solido e sufficiente.
La Questione Procedurale
In secondo luogo, riguardo alla presunta nullità procedurale, la Corte ha osservato che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il pubblico ministero aveva di fatto rassegnato le proprie conclusioni. Ad ogni modo, anche se vi fosse stata un’irregolarità, questa avrebbe integrato una nullità a regime intermedio. Per far valere tale tipo di nullità, la parte che la eccepisce deve dimostrare di avere un interesse concreto all’osservanza della norma violata, interesse che nel caso specifico non è stato ravvisato.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte risiedono nel principio cardine della separazione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. Il suo scopo è garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme procedurali. Criticare l’esercizio della discrezionalità del giudice di sorveglianza, quando questa è supportata da una motivazione logica e pertinente, esula dalle competenze della Corte Suprema. La decisione del Tribunale di Sorveglianza era stata motivata in modo appropriato e assorbente, rendendo le critiche del ricorrente un tentativo inammissibile di ottenere una nuova valutazione nel merito.
Le Conclusioni
La pronuncia conferma che la valutazione sulla personalità del condannato e sulla sua pericolosità sociale è centrale per la concessione dell’affidamento in prova. I giudici di sorveglianza dispongono di un’ampia discrezionalità in materia, e le loro decisioni, se ben motivate, sono difficilmente censurabili in Cassazione. Per il condannato, ciò significa che l’unica via per accedere a misure alternative è dimostrare concretamente, attraverso il comportamento e la partecipazione al programma di trattamento, un’effettiva e positiva evoluzione della propria personalità. La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a sottolineare l’infondatezza del ricorso.
È possibile contestare in Cassazione la decisione discrezionale del giudice sulla concessione dell’affidamento in prova?
No, non è possibile se la decisione del giudice di merito è adeguatamente motivata. La Corte di Cassazione ha chiarito che i ricorsi volti a censurare l’esercizio della discrezionalità del magistrato di sorveglianza, senza individuare vizi di legittimità, sono inammissibili.
Per quale motivo è stato negato l’affidamento in prova in questo caso?
L’affidamento è stato negato perché il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto che non vi fosse una significativa evoluzione positiva nella personalità del condannato e che persistessero profili di residua pericolosità sociale.
Un’eventuale irregolarità procedurale, come la mancata formulazione delle conclusioni del PM, rende sempre nullo il provvedimento?
No. Secondo la Corte, un vizio di questo tipo integrerebbe un’ipotesi di nullità a regime intermedio. Per poterla eccepire, la difesa deve dimostrare di avere un concreto interesse all’osservanza della disposizione violata, cosa che in questo caso non è stata riconosciuta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14071 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 20/03/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14071 Anno 2025
Presidente: COGNOME
SETTIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Ord. n. sez. 4534/2025
Relatore –
CC – 20/03/2025
R.G.N. 2201/2025
ALESSANDRO CENTONZE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Ragusa NOME nato a COGNOME il 10/09/1957
avverso l’ordinanza del 13/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Messina
Dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
esaminato il ricorso;
Ritenuto che esso svolge, con riferimento alla mancata concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, ragioni non consentite in sede di legittimità, perché volte a censurare l’esercizio della discrezionalità che la legge, in materia, attribuisce alla magistratura di sorveglianza, dalla decisione impugnata adeguatamente motivato con appropriato ed assorbente riferimento all’assenza di significativa evoluzione della personalità del condannato e ai profili di sua residua pericolosità sociale;
che, contrariamente all’assunto di parte ricorrente, il pubblico ministero aveva rassegnato le sue conclusioni (ancorché interlocutorie) nel procedimento di sorveglianza, fermo il principio per cui l’eventuale sottostante vizio, integrante un’ipotesi di nullità generale a regime intermedio, non avrebbe potuto essere dedotto dalla difesa, per carenza di
interesse all’osservanza della disposizione violata (da ultimo, Sez. 2, n. 44017 del 19/09/2023, COGNOME, Rv. 285346-01);
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/03/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME