Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26108 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26108 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/06/2025
Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PATTI il 15/04/1987
avverso l’ordinanza del 26/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Messina
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del P.G., NOME COGNOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Ritenuto in fatto
1.Con ordinanza del 26 marzo 2025 il Tribunale di sorveglianza di Messina ha rigettato l’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali presentata da NOME COGNOME per la espiazione di una pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione per il reato di cui agli artt. 223, 216 comma 1, nn. 1) e 2), legge fall., commesso il 28 settembre 2009.
Il Tribunale ha ritenuto assenti le condizioni di ammissione alla misura richiesta, posto che dagli elementi istruttori a disposizione (il curriculum criminale del ricorrente, le relazioni comportamentali e sociali dell’UEPE, le informazioni di polizia) emerge un atteggiamento del condannato di rifiuto di reinserimento sociale e rispetto delle regole sociali.
Infatti, in epoca successiva alla consumazione del reato da cui Ł scaturita la pena in esecuzione, l’interessato ha perpetrato ulteriori delitti, soprattutto in materia di stupefacenti (dal 2012 fino al 2018) e, da ultimo, si Ł reso autore di un ulteriore episodio di false dichiarazioni sulla propria identità al personale di polizia intervenuto a seguito di un incidente stradale occorso il 10 agosto 2023, venendo così denunciato per il reato di cui all’art. 495 c.p.
I giudici di merito hanno escluso la possibilità di applicare nei suoi confronti anche la detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen., anche in ragione del superamento del limite massimo di pena previsto per la concessione di tale beneficio.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato, sviluppando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il
provvedimento reiettivo ha valorizzato i soli trascorsi criminali del condannato, senza tenere conto delle risultanze delle relazioni dell’UEPE, che ha espresso parere favorevole alla elaborazione di un programma trattamentale di risocializzazione del ricorrente attraverso la fruizione della misura alternativa richiesta, sostenuto dalla presenza di un idoneo contesto familiare di riferimento, dallo svolgimento di un’attività lavorativa stabile, dalla predisposizione di colloqui periodici di verifica presso l’UEPE e dall’avvio di un percorso di riparazione attraverso un’attività di volontariato. Il Tribunale ha negato il percorso di risocializzazione già intrapreso solo sulla base dell’ultima denuncia relativa al reato di dichiarazione di false generalità, che allo stato non ha avuto alcun esito negativo per il ricorrente, pur a fronte di una serie di elementi indicativi dell’avvio di detto percorso, quali il lavoro come operaio specializzato alle dipendenze di società edili sin dal 2006 e il solido rapporto con la madre anziana pensionata con la quale convive, nonchØ l’assenza di nuovi reati. Il ricorso deduce infine che anche la recente sentenza del Tribunale di Patti del 16 gennaio 2025, che ha dichiarato la prescrizione per il reato di cui all’art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato al ricorrente, non può avere alcuna incidenza negativa in ordine all’accoglimento dell’istanza, atteso che non solo in quella vicenda egli aveva negato la commissione del fatto contestato, ma il giudice, nel pronunciare sentenza assolutoria ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non può compiere attività ulteriori rispetto alla mera constatazione delle circostanze emergenti ictu oculi dagli atti.
3.Il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso Ł infondato.
1. Il ricorso deduce che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo perchØ ha valorizzato i soli trascorsi criminali del condannato, senza tenere conto delle risultanze delle relazioni dell’UEPE, che ha espresso parere favorevole alla fruizione della misura alternativa richiesta.
L’argomento Ł infondato.
L’affidamento in prova al servizio sociale richiede, infatti, che, attraverso la partecipazione all’opera di rieducazione, sia positivamente avviato quel processo di revisione critica dei disvalori che hanno determinato la condotta deviante; inoltre, l’affidamento in prova richiede il giudizio, ulteriore, di idoneità della misura al raggiungimento della completa emenda, in base al livello dei progressi compiuti nel trattamento. Rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non Ł censurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e rispondente ai canoni logici, il giudizio sull’idoneità o meno a raggiungere tale risultato finale, delle varie misure alternative (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, COGNOME, Rv. 189375).
Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata ha tratto il giudizio di non affidabilità del condannato che lo rende idoneo ad essere destinatario di un provvedimento di concessione di una misura alternativa da fonti di conoscenza che hanno superato il vaglio della giurisprudenza di legittimità, quali i precedenti penali (Sez. 1, Sentenza n. 38953 del 18/06/2021, Palermo, Rv. 282146 – 01), e le pendenze processuali (Sez. 1, Sentenza n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153 – 01).
Il ricorso deduce che la vicenda relativa al reato di cui all’art. 496 cod. pen. non avrebbe dovuto essere considerata in quanto ancora sub iudice, ma l’argomento Ł infondato, perchØ, come detto, il Tribunale di sorveglianza può legittimamente trarre argomenti anche da vicende processuali ancora in corso.
Il ricorso deduce che la contestazione relativa al reato di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 non avrebbe dovuto essere presa valutata, perchØ il proscioglimento per prescrizione ha impedito al giudice di valutare la non fondatezza nel merito dell’accusa, ma l’argomento Ł inammissibile perchØ fondato su una congettura (ovvero, che, se avesse valutato il merito dell’accusa, il giudice avrebbe prosciolto il ricorrente), e perchØ comunque, se avesse voluto essere prosciolto nel merito per poter utilizzare la decisione ad altri fini, il ricorrente avrebbe potuto rinunciare alla prescrizione.
Il ricorso deduce che l’ordinanza sarebbe illegittima perchØ il ricorrente lavora come operaio specializzato sin dal 2006 ed ha solido rapporto con la madre anziana pensionata con la quale convive, ma l’argomento Ł infondato, perchØ nel complessivo giudizio discrezionale che spetta al Tribunale di sorveglianza si tratta di elementi che non illogicamente sono stati ritenuti subvalenti rispetto ad altri emersi dall’istruttoria, sopra citati, piø indicativi della mancanza di un inizio di revisione critica, che, per giurisprudenza di legittimità costante (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M., Rv. 277924; Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278174), regge lil giudizio di inidoneità della misura richiesta a favorire la rieducazione del condannato ed a prevenire la sua ricaduta nel reato.
Il ricorso Ł, pertanto, nel complesso, infondato.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 26/06/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME