Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20312 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20312 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ROCCADASPIDE il 08/07/1949
avverso l’ordinanza del 21/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato l’istanza di affidamento in prova proposta da NOME COGNOME ammettendo il condannato alla detenzione domiciliare, in relazione alla pena di anni 1 mesi 4 di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta commesso il 24/12/2010.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME per il tramite del difensore, avv. NOME COGNOME deducendo violazione di legge e mancanza assoluta ed illogicità della motivazione, con riferimento al rigetto dell’istanza della misura alternativa dell’affidamento in prova.
Il Tribunale ha completamente omesso di citare la positiva relazione trasmessa dall’UEPE di Salerno, ed ha respinto la richiesta di ammissione all’affidamento in prova pur ricorrendone tutte le condizioni ed i requisiti di legge.
Peraltro, il rigetto della concessione dell’affidamento in prova è totalmente sfornito di motivazione.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, dott. NOME COGNOME COGNOME ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Appare utile premettere che, attraverso la ‘ misura alternativa al carcere dell’affidamento in prova al servizio sociale, l’ordinamento ha inteso attuare una forma dell’esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura alternativa (Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377).
In relazione alla peculiare finalità dell’affidamento, la giurisprudenza di questa Corte è uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessione della misura, non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, la mancata ammissione di colpevolezza, o i precedenti penali, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo
sufficiente che dai risultati dell’osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 771 del 6/2/1996, COGNOME, Rv. 203988 – 01; Sez. 1, 19/11/1995, COGNOME, Rv. 203154 – 01).
In particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione deve costituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, COGNOME, Rv. 213062 – 01), alle pendenze e alle informazioni di P.S. (Sez. 1, n. 1970 dell’11/3/1997, COGNOME, Rv. 207998 – 01), il punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell’esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, COGNOME, Rv. 264602 – 01; Sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009, COGNOME, Rv. 244322 – 01); si è anche precisato che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l’adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l’attaccamento al contesto familiare e l’eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985 – 01).
Il Tribunale di sorveglianza di Torino non ha fatto buon governo dei principi poc’anzi enunciati, essendo del tutto mancante, nel provvedimento impugnato, una motivazione in ordine al rigetto della più ampia misura richiesta dell’affidamento in prova al servizio sociale.
I Giudici di sorveglianza hanno, inoltre, omesso di valutare sul punto la positiva relazione dell’UEPE, essendosi limitati ad affermare che «l’UEPE ha riferito che l’interessato è stato impossibilitato a presentarsi presso detto Ufficio per problemi di salute debitamente certificati».
Il Tribunale ha tuttavia del tutto preterrnesso le successive evenienze, dal momento che, come rilevato dal ricorrente, successivamente a due rinvii per documentati problemi di salute, il COGNOME effettuava il prescritto colloquio presso l’UEPE di Salerno che, all’esito dell’istruttoria, inviava al Tribunale di sorveglianza la positiva relazione ai fini dell’affidamento.
L’accertata carenza della motivazione giustifica l’annullamento dell’ordinanza, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino, che dovrà nuovamente deliberare sulla richiesta della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, adeguandosi ai principi sopra richiamati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente all’affidamento in prova al servizio sociale con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Torino.
Così deciso il 19 marzo 2025
Il Consigliere estensore