Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10241 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10241 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME, nata a Catania il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 24/09/2025 del Tribunale di sorveglianza di Catania udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIOCOGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24 settembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di NOME COGNOME, già in detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47 ter , comma 01, Ord. pen. in quanto ultrasettantenne, diretta ad ottenere la concessione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena inflittale dalla Corte di appello di Catania per il delitto di peculato continuato, commesso dal 2007 al 2016, con fine pena al 29 dicembre 2028.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore, articolando un unico composito motivo con il quale deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , violazione di legge in relazione all’art. 47 Ord. pen., nonchØ vizio di motivazione.
Si duole che i giudici della sorveglianza abbiano fondato il diniego della misura piø ampia esclusivamente sulla gravità del reato e sull’assenza del risarcimento del danno, là dove un risarcimento parziale era in realtà avvenuto, come emergeva dalle sentenze pronunciate nel giudizio di cognizione, allegate al ricorso.
Lamenta che il Tribunale abbia omesso di considerare le valutazioni positive contenute nella relazione di sintesi del servizio sociale, le informazioni di polizia, il comportamento tenuto successivamente alla commissione del reato, l’età avanzata della condannata, settantaduenne e coniugata con persona ultraottantenne, nonchØ l’assenza di precedenti penali e di procedimenti pendenti.
Deduce che il beneficio dell’affidamento in prova al servizio sociale Ł stato concesso dal Tribunale di sorveglianza di Palermo ad altra condannata per i medesimi fatti, allegando il relativo provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
Il Tribunale di sorveglianza, rimarcata la gravità dei fatti per cui NOME COGNOME ha riportato condanna, che si inserivano in un piø ampio contesto di ingenti sottrazioni di risorse pubbliche, ha posto a fondamento del diniego l’assenza di un’attività lavorativa idonea e l’omessa dimostrazione del risarcimento del danno, ritenute indicative del mancato avvio di un percorso di resipiscenza.
La ricorrente, dolendosi dell’omessa valutazione degli elementi favorevoli enucleabili dalle relazioni di sintesi degli operatori dell’U.E.P.E. e dalle informazioni di polizia, non si confronta con la rilevata assenza di un progetto risocializzante, la cui elaborazione costituisce momento saliente nel vaglio di idoneità della misura invocata a contribuire alla rieducazione del reo nell’ottica di una futura astensione dal reato.
Proprio il difetto di un progetto trattamentale, incentrato ai sensi del comma 2 bis dell’art. 47 Ord. pen. sullo svolgimento di un’attività lavorativa o, in alternativa, di un servizio di volontariato o di un’attività di pubblica utilità senza remunerazione, differenzia la posizione della ricorrente da quella di altra dipendente dell’ente, condannata per il medesimo reato, alla quale il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha concesso la misura alternativa valorizzando la volontà dell’instante di continuare a svolgere un’attività riparativa verso la collettività.
Non risulta altresì validamente confutata la mancanza di un adeguato profilo riparatorio, sintomatico dell’avvio di un processo di revisione critica rispetto alla pregresse scelte criminose, posto che, all’argomentazione del Tribunale di sorveglianza in ordine al difetto di qualsivoglia produzione con riferimento al risarcimento del danno cagionato all’ente, la ricorrente oppone un risarcimento parziale risultante dalla sentenza di condanna, con restituzioni per circa 245 mila euro a fronte di sottrazioni largamente superiori, per complessivi due milioni e mezzo di euro.
Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 29/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME