Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41498 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41498 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 30/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di COGNOME di applicare l’affidamento in prova al servizio sociale in quanto la pena è superiore al limite previsto dalle norme;
Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta carenza dei presupposti sostanziali dagli artt. 47, 47 ter, comma 1 bis ord. pen.;
Rilevato che la doglianza è aspecifica in quanto il ricorrente non si confronta con l’elemento posto a fondamento della dichiarazione di inammissibilità della richiesta, cioè con il fatto che la pena residua è superiore al limite previsto dall’art. 47 e 47 ter, comma 1 bis ord. pen.;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono inconferenti e pertanto non sono consentite;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14/9/2023