Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5125 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5125 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME RUSSO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da NOME COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa il 28/05/2025 dal Tribunale di sorveglianza di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 28 maggio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Napoli disponeva la revoca ex tunc del beneficio penitenziario dell’affidamento in prova al servizio sociale, che era stato concesso a NOME COGNOME dallo stesso Tribunale il 16 gennaio 2024, in relazione alla pena di un anno irrogatagli con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano il 28 marzo 2018, divenuta irrevocabile il 28 aprile 2019.
Il beneficio penitenziario veniva revocato dal Tribunale di sorveglianza di Napoli in ragione del fatto che, nel corso di un controllo di polizia, eseguito il 12 aprile 2025, alle ore 1.30, il ricorrente – che si trovava, in orario notturno, a bordo di un’autovettura, in compagnia di tre pregiudicati – risultava sprovvisto di documenti di identificazione e declinava ai verbalizzanti che stavano procedendo false generalità.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ricorreva per cassazione, articolando un’unica censura difensiva.
Con tale doglianza si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la revoca ex tunc dell’affidamento in prova al servizio sociale concesso a NOME COGNOME, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Napoli con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto del processo rieducativo positivamente intrapreso dal ricorrente dopo la concessione della misura alternativa alla detenzione e non spiegava le ragioni per le quali il provvedimento revocatorio doveva decorrere dalla data della sua concessione, risalente al 16 gennaio 2024, vanificando il percorso di risocializzazione compiuto fino a quel momento del condannato.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME Ł fondato nei termini di seguito indicati.
Osserva il Collegio che il Tribunale di sorveglianza di Napoli fondava il provvedimento revocatorio censurato sulla circostanza che, nel corso di un controllo di polizia, eseguito a Napoli, in INDIRIZZO Municipio, il 12 aprile 2025, alle ore 1.30, NOME COGNOME, veniva controllato a bordo dell’autovettura TARGA_VEICOLO, targata TARGA_VEICOLO, dove, in quel momento, si trovava in compagnia di tre soggetti pregiudicati.
Inoltre, nel corso del controllo di polizia, il ricorrente, che era sprovvisto di documenti identificativi, declinava agli operatori di polizia false generalità, riferendo di chiamarsi NOME COGNOME, concretizzando, in tal modo, la condotta illecita sanzionata dall’art. 495 cod. pen.
L’atteggiamento del ricorrente, secondo quanto evidenziato dal Tribunale di sorveglianza di Napoli a pagina 2 del provvedimento impugnato, sul punto esente da censura motivazionali, dimostrava l’incompatibilità del suo comportamento con il beneficio penitenziario che gli era stato concesso il 16 gennaio 2024, che si sostanziava in «comportamenti gravissimi sintomatici di una personalità fortemente trasgressiva, di una mancanza di resipiscenza nonchØ della assoluta noncuranza e disprezzo delle leggi e dei benefici a lui concessi con la misura alternativa che ha violato ».
La gravità dei comportamenti posti in essere da NOME COGNOME, dunque, concretizzava un fatto sicuramente incompatibile con la prosecuzione dell’affidamento in prova al servizio sociale in corso di svolgimento, rendendo evidente le difficoltà del ricorrente di accettare un percorso rieducativo funzionale al suo effettivo reinserimento sociale. Tale atteggiamento imponeva la revoca del beneficio penitenziario concesso al ricorrente, che veniva disposta nel rispetto di quanto costantemente affermato da questa Corte, secondo cui: «La revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, Ł rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha l’obbligo di giustificare l’uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata» (Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, COGNOME Martino, Rv. 256479 – 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 2566 del 07/05/1998, COGNOME, Rv. 210789 – 01).
Deve, tuttavia, evidenziarsi che, sebbene la gravità dei comportamenti posti in essere da NOME COGNOME sia incontroversa, il Tribunale di sorveglianza di Napoli non dava adeguato conto dei risultati del processo rieducativo intrapreso dal condannato fino al controllo di polizia che dava origine al presente procedimento, intervenuto il 12 aprile 2025, a distanza di diversi mesi dalla concessione del beneficio penitenziario controverso.
Il vaglio del percorso rieducativo intrapreso da NOME COGNOME, invero, appariva indispensabile per comprendere se il suo atteggiamento rispetto al percorso trattamentale attivato nei suoi confronti dal Tribunale di sorveglianza di Napoli era connotato da un’adesione meramente formale ovvero era espressivo di un comportamento ispirato a obiettivi di risocializzazione e che l’episodio verificatosi il 12 aprile 2025, ferma restando la sua gravità, della quale non si controverte, era connotato da occasionalità. Il Tribunale di sorveglianza di Napoli, dunque, non poteva esimersi dall’esplicitare le ragioni che imponevano la revoca ex tunc dell’affidamento in prova al servizio sociale, da cui discendeva la vanificazione del percorso rieducativo intrapreso fino a quel momento dal ricorrente.
Ne discende che la condotta illecita di NOME COGNOME, non risultando contestualizzata cronologicamente dal Tribunale di sorveglianza di Napoli, non appare
valutata alla luce della giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo la quale, ai fini della valutazione del percorso rieducativo intrapreso dal condannato, propedeutico alla concessione e al successivo mantenimento di un beneficio penitenziario, Ł necessario operare una verifica di tutti comportamenti sintomatici antecedenti e successivi all’emissione del titolo esecutivo oggetto di vaglio. Tale verifica si impone alla luce dell’esigenza di accertare non soltanto l’assenza di indicazioni comportamentali negative, ma anche la presenza di elementi positivi, che consentano la formulazione di un giudizio prognostico di buon esito del percorso trattamentale avviato dal condannato e, una volta concesso il beneficio penitenziario, la sua proficua prosecuzione (tra le altre, Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, COGNOME, Rv. 274993 – 01; Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, COGNOME, Rv. 264602 – 01; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, COGNOME, Rv. 257001 – 01).
D’altra parte, a opinare diversamente, si finirebbe per eludere le imprescindibili esigenze di rieducazione del condannato, che traggono il proprio fondamento dalla previsione dell’art. 27, terzo comma, Cost., a presidio delle quali si pongono le misure alternative alla detenzione, la cui revoca, soprattutto nelle ipotesi, analoghe a quelle in esame, in cui il provvedimento opera con efficacia ex tunc , presuppongono che «il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l’inesistenza sin dall’inizio di alcuna adesione al programma di risocializzazione, » (Sez. 1, n. 4687 del 27/11/2019, dep. 2020, Camusso, Rv. 278178 – 01).
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l’annullamento dell’ordinanza impugnata, limitatamente alla decorrenza della revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente alla decorrenza della revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di sorveglianza di napoli.
Così Ł deciso, 27/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME