Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5020 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5020 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VALMONTONE il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 06/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe n. 1192/2025 emessa il 06/03/2025 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato ex art. 51-ter ord. pen., con efficacia ex tunc, ossia dalla data di sottoscrizione del verbale presso l’UEPE risalente al 18/07/2023, l’affidamento in prova ai servizi sociali concesso a NOME COGNOME giusta ordinanza del 21/11/2022, già provvisoriamente sospeso con decreto del magistrato di sorveglianza di Roma del 07/02/2025, dopo essere stato notiziato dal G.I.P. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 05/02/2025 della sottoposizione alla misura del divieto di dimora nel Comune di residenza (Genazzano, ove era sottoposto alla misura dell’affidamento in prova) in forza di ordinanza cautelare del 03/02/2025, emessa in ordine al delitto di detenzione di stupefacenti, di tipo cocaina, finalizzato alla cessione a terzi, di cui all’art.
comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 commesso fino al giugno 2022 e fondato su plurimi atti di acquisto e consegna dello stupefacente per conto del RAGIONE_SOCIALE.
Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il difensore di fiducia del COGNOME, AVV_NOTAIO, del foro di Frosinone, che, con unico motivo, denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 47 e 51-ter ord. pen.
Deduce che la decisione di revoca: sarebbe apodittica laddove, richiamando l’ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. campano, ricava dalla stessa che “il COGNOME al tempo da un lato avanzava richieste di misure alternative alla detenzione e dall’altro trafficava in droga con COGNOME NOME, come desumibile dalle conversazioni riportate nell’ordinanza cautelare in atti”; che, laddove assume l’efficacia ex tunc, di fatto vanifica un percorso ultra annuale, durante il quale il sottoposto ha patito limitazioni alla propria libertà, non evidenziando mai segni di inottemperanza né tanto meno di sofferenza nei confronti del provvedimento; che omette ogni doverosa considerazione in ordine alle ragioni fondanti il gravoso provvedimento adottato e, soprattutto, sulla decorrenza dello stesso ex tunc, non potendo la revoca dell’affidamento in prova seguire criteri meccanicistici basati sul solo elemento relativo a condotte di rilevanza penale, comunque antecedenti al provvedimento concessorio.
Si conclude, quindi, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza in epigrafe.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOMECOGNOME intervenuto con requisitoria scritta del 28/11/2025, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità de ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, limitatamente alla decorrenza della revoca della misura, disposta con effetto ex tunc, mentre va rigettato nel resto.
Giova premettere che con la sentenza n. 343 del 1987 la Corte Costituzionale, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale del decimo comma dell’art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 nella parte in cui, in caso di revoc del provvedimento di ammissione all’affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova, non stabilisce gli effetti conseguenti, ha affermato che il Tribunale di sorveglianza, una volta disposta la revoca della misura alternativa, deve procedere a determinare la residua pena detentiva ancora da espiare sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre in
considerazione della durata delle limitazioni patite dal condannato e del comportamento tenuto durante l’intero corso dell’esperimento.
La Consulta, effettuata la ricognizione dei contrapposti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sulle conseguenze della revoca della misura, ha rilevato l’incongruenza delle posizioni sino ad allora affermatesi: quella maggioritaria che, assegnando all’affidamento in prova una funzione essenzialmente rieducativa, ritiene che la revoca per il fallimento dell’esperimento abbia effetto retroattivo determini il ripristino dell’originario rapporto punitivo, non tiene conto d contenuto sanzionatorio delle prescrizioni inerenti la misura, limitative della libertà personali e quindi necessariamente oggetto di valutazione in sede di revoca per stabilire quanto debba ancora essere espiato, per cui il non tenerne conto si porrebbe in contrasto col disposto dell’art. 13 Cost.; quella minoritaria, basata sulla equiparazione dell’affidamento all’espiazione della pena, di cui costituirebbe una modalità esecutiva, nel ritenere che il periodo scontato vada in ogni caso scomputato per intero dalla pena residua introdurrebbe ingiustificate parificazioni di trattamento tra la diversa situazione di coloro hanno violato le leggi o le regole imposte sin dall’inizio e quanti vi erano incorsi nel periodo conclusivo dell’esperimento e finirebbe per eliminare la natura sanzionatoria e la funzione preventiva della revoca con la conseguente disincentivazione alla regolarità della condotta dell’affidato, in contrasto con la funzione rieducativa della misura.
La Corte costituzionale ha quindi omesso di prendere posizione in favore di una, piuttosto che dell’altra delle opinioni, ma ha posto l’accento sulla variabilit delle situazioni individuali di trasgressione delle norme di legge o delle prescrizioni inerenti la misura, per cui, nell’assenza di una definizione normativa di «comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova», secondo la dizione letterale dell’art. 47 ord. pen., causa di revoca, il relativo provvedimento richiede un diversificato apprezzamento del comportamento e della violazione in relazione all’incisività delle regole imposte ed infrante. La consapevolezza dell’esistenza di una “zona grigia”, ossia intermedia tra la condotta trasgressiva sin dall’inizio della sottoposizione alla misura e quella diligentemente rispettosa sino a quasi la conclusione del periodo di espiazione, cui soltanto all’ultimo segua una violazione, comportante la revoca, nonché il richiamo ai principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena ha giustificato la soluzione prescelta di affidare al giudizio del Tribunale di sorveglianza il compito di stabilir caso per caso, la durata della residua pena detentiva da scontare in ragione “sia del periodo di prova trascorso dal condannato nell’osservanza delle prescrizioni imposte e del concreto carico di queste, sia della gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca” (Corte cost. n. 343 del 29/10/1987).
2.1. Come ripetutamente chiarito dalla successiva giurisprudenza di questa Corte di legittimità, l’affidamento in prova al servizio sociale, al pari del resto altre misure alternative alla detenzione inframuraria, può essere revocato per il caso in cui sopravvenga l’emissione di una misura cautelare, anche per fatti commessi prima della concessione del beneficio penitenziario, a condizione in quest’ultimo caso che, attraverso la valutazione del provvedimento cautelare, siano introdotti nuovi elementi rispetto a quelli presi in esame al momento in cui l’affidamento stesso è stato disposto (cfr. Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020, COGNOME, Rv. 280095-01; conf. Sez. 1, n. 42579 del 17/07/2013, COGNOME, Rv. 25677001; cfr. anche Sez. 1, n. 38453 del 01/10/2008, COGNOME, Rv. 241308-01 e Sez. 1, n. 23190 del 10/05/2002, COGNOME, Rv. 221640-01).
2.2. Quanto alla decorrenza della revoca, il Giudice deve motivare prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla stessa, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Rv. 28000701: fattispecie in tema di affidamento cd. terapeutico in cui la Corte ha ritenuto legittima l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza che ne aveva disposto la revoca ex tunc nei confronti di un condannato, trovato in possesso di due chilogrammi di cocaina, in ragione sia della gravità del fatto che della sua rilevanza dimostrativa della permanenza dei rapporti con la criminalità organizzata e dell’adesione meramente strumentale al programma terapeutico; Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2013, COGNOME, Rv. 259474-01: fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio, limitatamente alla decorrenza della revoca, l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva disposto la revoca ex tunc, dando conto esclusivamente della gravità della violazione e delle modalità della sua commissione, alla quale era conseguito un arresto del soggetto).
Difatti, ai fini della determinazione della pena residua da espiare, il Tribunale di sorveglianza deve procedere sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre, caso per caso, considerando il periodo di prova trascorso dal condannato nell’osservanza delle prescrizioni imposte e il concreto carico di queste, nonché la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca (Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, Perra, Rv. 265859-01).
Ciò premesso, nel caso specifico si verte in ipotesi di provvedimento di revoca disposto, con efficacia ex tunc, per la sopravvenienza di una misura cautelare per fatti commessi dal ricorrente prima della concessione del beneficio penitenziario dell’affidamento in prova ai servizi sociali ex art. 47 ord. pen.
3.1. La disposta revoca resiste alle censure di parte ricorrente.
Il Tribunale di sorveglianza ha verificato, attraverso un approfondito esame della sopravvenienza cautelare e delle sue ragioni, la rilevanza degli elementi di novità e la loro idoneità a modificare il quadro delle ragioni della concessione utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole con l’applicazione del beneficio dell’affidamento in prova ai servizi sociali.
I Giudici specializzati, ancorando la propria decisione ad elementi specifici tratti dall’istruttoria compiuta ex art. 51-ter ord. pen. in esito alla trasmissi degli atti da parte del Magistrato di sorveglianza di Roma, hanno preso le mosse dal contenuto dell’ordinanza del 29/11/2022 concessiva del beneficio della misura alternativa de qua (disposta senza autorizzazioni lavorative, “stante la mancanza di documentati rapporti di lavoro”) – ove, significativamente per quel che ora rileva, erano già evidenziate talune criticità nei riguardi dell’istante (quali frequentazione di pregiudicati, la posizione del figlio COGNOME, a sua volta pregiudicato per stupefacenti), sebbene ritenute a suo tempo non ostative per avere il Collegio valorizzato “la mancanza di condanne e denunce successive e le valutazioni dei Carabinieri che non lo ritengono pericoloso” (pag. 2).
Sulla scorta di istruttoria riferibile a relazioni ed informative del maggiogiugno 2022, i Giudici specializzati rilevano che proprio l’ordinanza cautelare adottata dal G.I.P. di Santa Maria Capua Vetere in data 03/02/2022 (acquisita in copia integrale) “restituisce con plastica evidenza che il COGNOME al tempo, da un lato, avanzava richieste di misure alternative alla detenzione e dall’altro trafficava in droga con COGNOME NOME , come chiaramente desumibile dalle conversazioni riportate nell’ordinanza cautelare in atti” (pag. 2).
La difesa deduce la “apoditticità” di tale passaggio motivazionale ma la censura, sul punto, è destituita di fondamento.
Difatti, la valutazione dei Giudici specializzati che sorregge la decisione di revoca della misura de qua, lungi dall’apparire congetturale, è frutto di un attento e motivato giudizio basato sugli elementi fattuali accertati, la cui ponderazione è riservata al giudice di merito, nella specie rigorosamente condotto sulla base della provvisoria incolpazione contenuta nell’acquisita ordinanza cautelare, relativa al delitto di detenzione di stupefacente finalizzato alla cessione a terzi, di cui all’art 71, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso sino al giugno 2022 e fondato sui plurimi atti di acquisto e consegna dello stupefacente di tipo cocaina per conto del COGNOME, come ampiamente restituiti dal compendio intercettivo in atti (pagg. 23) e dei motivi a delinquere, identificati in “ragioni di carattere economico, come desumibile dalle plurime richieste di pagamento della sostanza già consegnata all’ingrosso che il COGNOME postergava sovente” (pag. 3).
Proprio da tali circostanze, saldamente ancorate sulle emergenze istruttorie, il Tribunale di sorveglianza romano ritiene, oggi per allora, comprovate “le perplessità” dello stesso Tribunale espresse “in sede di concessione della misura alternativa, allorquando non riteneva provata alcuna attività lavorativa addotta dal condannato, che evidentemente traeva fondi di reddito dalla parallela attività illecita svolta” (pag. 3) rilevando significativamente come il G.I.P. campano “ha applicato al PANEPUCCIA la misura del divieto di dimora nel Comune di residenza, ossia in Genezzano, ove egli era già sottoposto alla misura dell’affidamento in prova e dove poneva in essere le condotte delittuose contestate” (ibidem).
Inoltre i Giudici specializzati – rispondendo in modo puntuale alle deduzioni difensive, reiterate con l’odierno ricorso, volte a minimizzare la valenza delle condotte illecite poste alla base della decisione di revoca (provvisoriamente adottata dal Magistrato di sorveglianza) in quanto si arrestano al giugno 2022, ossia in data antecedente all’ordinanza concessiva – ben confrontandosi (e conformandosi) alle condizioni poste dal dictum di Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020, cit., giunge alla logica conclusione che il COGNOME “da un lato avanzava richiesta di misure alternative alla detenzione e contestualmente consumava condotte illecite di grave rilevanza, sconosciute al Tribunale al momento della decisione e che se fossero state note avrebbero del tutto verosimilmente determinato un esito differente rispetto alla concessione del beneficio richiesto” (pag. 4).
All’esito di un giudizio condotto alla stregua della suesposta giurisprudenza di legittimità congruamente declinata alla fattispecie concreta, il Tribunale di sorveglianza di Roma rileva non solo la sussistenza di fatti antecedenti all’inizio della procedura per la concessione del beneficio, ma finanche concomitanti e non conosciuti, in allora, dallo stesso Tribunale, tanto che la loro esistenza sarebbe stata certamente ostativa alla concessione dell’affidamento in prova, come già enunciato nel provvedimento applicativo che, appunto, denegava la presenza di denunce o segnalazione da parte dell’Autorità (“…a determinare il Tribunale alla concessione del beneficio era proprio la mancanza di denunce e di segnalazioni pregiudizievoli successive ai fatti per cui vi era già esecuzione, peraltro risalenti nel tempo, mentre in realtà il condannato delinqueva proprio in pendenza del procedimento”: pag. 4).
Il Tribunale non si sottrae, infine, dall’evidenziare come in realtà la disposta revoca non sia neppure dipesa da una rivalutazione sulla prognosi favorevole alla concessione del beneficio in ragione delle nuove circostanze, ma come l’eventuale conoscenza delle stesse, in allora, avrebbe certamente pregiudicato ab origine il necessario giudizio positivo in ordine alla pericolosità del COGNOME (“…appare evidente che la commissione di fatti di traffico di sostanze stupefacenti proprio
nella pendenza del procedimento per l’ammissione al beneficio avrebbero determinato una prognosi di pericolosità e di meritevolezza del tutto difforme da quella in concreto assunta”: ibidem).
Peraltro, i Giudici specializzati rimarcano approfonditamente che, benché l’incolpazione provvisoria si arresta fino al giugno 2022, le conversazioni intrattenute dal COGNOME con il COGNOME, aventi ad oggetto le richieste economiche di quest’ultimo in ordine alle pregresse consegne di partite di cocaina, sono documentate almeno sino al settembre 2022, “ossia solo due mesi prima dell’udienza presso il Tribunale di sorveglianza all’esito della quale veniva adottata l’ordinanza oggi sospesa” (pag. 4), giungendo alla conclusione – coerente con le risultanze istruttorie ed immune dai lamentati vizi – che il “COGNOME abbia vissuto di proventi illeciti, derivanti dal traffico di stupefacenti, per un lu periodo di tempo, ben oltre la data del commesso reato, contestato nella provvisoria incolpazione” (pag. 5).
3.2. Colgono nel segno, invece, le censure del ricorrente relativa alla disposta revoca con efficacia ex tunc, laddove l’ordinanza impugnata – nel ripristinare l’originario rapporto punitivo a far data dalla sottoscrizione del verbale presso l’UEPE risalente al 18/07/2023 – non ha tenuto conto del contenuto sanzionatorio delle prescrizioni eventualmente impartite inerenti la misura dell’affidamento in prova, limitative della libertà personali e la loro incidenza nella vita de condannato.
Difetta, sul punto, l’approfondita motivazione che soppesi la gravità del comportamento che ha giustificato la revoca (antecedente all’avvio dell’affidamento) e la ponga in relazione alle limitazioni frattanto sofferte durante il periodo di affidamento svolto positivamente dal COGNOME (nella specie ultraannuale); tanto più se – come dedotto dal ricorrente in questa sede – quest’ultimo si sarebbe contraddistinto per il rispetto delle norme e dei limiti imposti, senza evidenziare mai segni di insofferenza nei confronti del provvedimento e senza che nessuna violazione sia mai stata riscontrata dall’UEPE.
Va dunque annullata con rinvio ex art. 623, lett. a), cod. proc. pen. l’ordinanza impugnata limitatamente alla decorrenza della revoca della misura, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Roma, che si atterrà al seguente principio di diritto:
«In tema di revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della determinazione della decorrenza della stessa, il giudice deve motivare prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal
condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico».
Conclusivamente, l’ordinanza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Roma limitatamente alla decorrenza della revoca, affinché, libero nell’esito, effettui nuovo esame sul punto conformandosi al principio suindicato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla decorrenza della revoca con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Sorveglianza di Roma. Rigetta nel resto il ricorso.
Il Consigliere estensore Il Presidente Così è deciso in Roma, il 22 gennaio 2026