Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 51410 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 51410 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
SENTENZA
p isir sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME NOME VIESTE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l’inammissibilità d ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 06 luglio 2023 il Tribunale di sorveglianza di Bari ha accolto l’istanza proposta da NOME COGNOME, di concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova per espiare la pena residua di un anno, cinque mesi e sei giorni di reclusione inflitta per il reato di cui agli artt. 73 e d.P.R. n. 309/1990.
Il Tribunale ha rilevato che il reato in questione, pur grave, è l’unico precedente penale di rilievo, commesso per favorire il proprio figlio fornendogli un nascondiglio per una ingente partita di sostanza stupefacente, e l’ipotesi di una sua intraneità al RAGIONE_SOCIALE, formulata al momento dell’arresto, avvenuto in data 07/08/2018, è stata esclusa dal Tribunale per il riesame, che concesse gli arresti domiciliari, revocati per un breve periodo per essere stato l’istante trovato in compagnia di soggetti pregiudicati, ma ripristinati pochi mesi dopo. Egli è stato posto in libertà il 30/06/2020, e da allora non ha riportato valutazioni negative di alcun genere. Secondo il Tribunale l’informativa dei Carabinieri, circa un ulteriore arresto che egli avrebbe subito in data 23/10/2019 per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990 con l’aggravante della finalità mafiosa, riguarda probabilmente il figlio NOME, dal momento che tale arresto non figura nella posizione giuridica dell’istante.
Il Tribunale ha perciò ritenuto l’istante meritevole del beneficio, perché non risulta collegato alla criminalità organizzata, non ha dimostrato, in libertà, una elevata pericolosità sociale, ha fornito indicazioni positive durante l’osservazione presso la Casa Circondariale di Foggia, e ha una valida opportunità lavorativa.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., per la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, con riferimento all’art. 4-bis comma 1-ter, ord.pen.
Il COGNOME è stato condanNOME per la detenzione di una ingente quantità di marijuana, reato commesso in concorso con soggetti appartenenti ad un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, in quanto condannati per l’art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Il Tribunale di sorveglianza ha escluso l’esistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, che impediscono la concessione di benefici ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1-ter, Ord.pen., ma essi sono provati da detta condanna. La motivazione dell’ordinanza impugnata risulta, perciò, illogica e sganciata dalle emergenze istruttorie di quel procedimento, ed è carente laddove esclude che sia intervenuto un suo arresto per il reato di cui all’art. 74
d.P.R. n. 309/1990 ipotizzando un errore, ma senza compiere alcuna verifica. La motivazione, inoltre, è errata laddove equipara il concetto del “collegamento” con la criminalità organizzata alla formale contestazione di reati associativi, essendo invece la nozione ben più ampia. Infine, non risulta esservi stata una concreta e solida revisione critica da parte del COGNOME in relazione alle sue condotte devianti, in particolare quanto al collegamento con l’associazione criminosa in questione.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, e deve perciò essere rigettato.
1.1. L’ordinanza impugnata esamina approfonditamente la posizione dell’istante, in particolare quanto alla sua pericolosità sociale e alla sussistenza di suoi collegamenti con la criminalità organizzata. Il Tribunale di sorveglianza ha tenuto conto del suo passato criminale, evidenziando che egli annovera, quale unico precedente di rilievo, la condanna in corso di espiazione, ed ha preso atto che per tale delitto, pur grave, i giudici del merito hanno escluso l’aggravante dell’agevolazione di associazione mafiosa, e già in precedenza il tribunale del riesame aveva escluso che vi fossero indizi circa la sussistenza, a suo carico, di un reato associativo. Ha sottolineato che, sebbene gli arresti domiciliari a lui concessi siano stati aggravati, il 18 giugno 2019, per essere stato egli trovato in compagnia di una persona con precedenti di polizia, dalla data del loro ripristino, in data 11 marzo 2020, e della sua successiva liberazione, in data 30 giugno 2020, egli non ha manifestato alcuna sorta di rilievo penale. Infatti l’ordinanza ha motivatamente escluso la fondatezza dell’informativa dei carabinieri che lo indicano come tratto in arresto in data 23 ottobre 2019, non risultando tale arresto nella sua posizione giuridica. Il Tribunale ha, infine, preso atto che l’osservazione compiuta durante la carcerazione ha fornito indicazioni positive, sia quanto alla correttezza della sua condotta, sia quanto all’avvio di una revisione critica del proprio passato.
La valutazione circa la sussistenza dei presupposti per la concessione della misura alternativa richiesta è, pertanto, fondata su argomentazioni logiche e non contraddittorie. La mancanza di connotazioni negative della persona dell’istante è un elemento idoneo per ritenere che la misura alternativa, in questo caso accompagnata da un’opportunità lavorativa, consenta la sua rieducazione ed assicuri la prevenzione dal pericolo della recidiva. Quanto al rispetto del
requisito richiesto dall’art. 4-bis, comma 1 -ter, Ord.pen., la valutazione del tribunale di sorveglianza, che non vi siano elementi tali da far ritenere l’esistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, è fondata su una circostanza oggettiva, quale l’esclusione di tali collegamenti da parte dei giudici che hanno condanNOME l’istante per il delitto in espiazione, e sull’osservazione della condotta successiva al reato stesso, essendo egli risultato esente dalla commissione di altri reati e da rilievi di sorta, ad eccezione dell’unica violazione dei obblig connessi agli arresti domiciliari, peraltro valutata dal tribunale.
Anche l’esclusione dell’attribuibilità all’istante dell’arresto menzioNOME nell’informativa dei carabinieri è logica e fondata su un elemento oggettivo, quale la mancata iscrizione di tale vicenda nella posizione giuridica dell’istante; inoltre l’ipotesi di un arresto per violazione dell’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 compiuto il 23/10/2019 si pone in contrasto logico con il trattamento favorevole riservato all’istante in relazione alla condanna attualmente in espiazione, cioè il ripristino degli arresti domiciliari e addirittura la revoca della misura cautelare.
1.2. Il ricorso non si confronta, in realtà, con questa parte della motivazione, in quanto si limita a riproporre le valutazioni formulate dalla pubblica accusa nel contestare originariamente anche a NOME COGNOME il reato associativo e l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod.pen., e non tiene conto della decisione dei giudici di merito di escludere, di fatto, l’accusa di un suo collegamento con l’associazione criminosa a cui appartenevano i suoi coimputati, tra cui il suo stesso figlio. La sussistenza di tale collegamento viene, infatti affermata solo sulla base dell’imputazione formulata in quel procedimento, senza indicare alcun ulteriore elemento, in particolare successivo a quella vicenda, che ne dimostri l’esistenza all’epoca del delitto e la permanenza nel momento attuale. Inoltre il pubblico ministero ricorrente sostiene l’illogicità dell’ordinan laddove esclude che l’arresto compiuto dai carabinieri in data 23/10/2019 abbia colpito l’istante, senza però fornire alcuna precisazione in ordine all’identità dei soggetti arrestati in quell’occasione. Infine, in modo illogico, afferma inesistente una concreta revisione critica da parte dell’istante perché quella riferita dall’osservazione effettuata in carcere non avrebbe ad oggetto i suoi collegamenti con l’associazione criminosa, senza considerare l’impossibilità di una revisione critica con riferimento ad una condotta criminosa di cui non è accertata la sussistenza.
Il ricorso, di fatto, mira a richiedere a questa Corte una diversa valutazione degli elementi che il Tribunale di sorveglianza ha posto a base della sua decisione. Si deve, invece, ricordare che «In tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità
non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugNOME, che si presenta quale elaborato dell’intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è “geneticamente” informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri» (Sez. U., n. 12 del 31/05/2000 Rv. 216260). Esula, pertanto, dai poteri di questa Corte la formulazione di una diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, in quanto il giudizio di legittimità può riguardare solo la verifica dell’iter argomentativo esposto nel provvedimento impugNOME, accertando se esso dia conto adeguatamente delle ragioni di quella ·decisione. Nel presente caso la motivazione risulta completa, adeguata, non illogica e non contraddittoria, nonché corretta alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali in tema di applicazione o proroga del regime penitenziario differenziato. Non vi sono, quindi, ragioni per il suo annullamento.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 30 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente