Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20055 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20055 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/02/2025
– Presidente –
COGNOME COGNOME
CC – 25/02/2025
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
CARMINE RUSSO
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a in ROMANIA il DATA_NASCITA; avverso l’ordinanza del 02/09/2024 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Trieste vista la relazione del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; vista la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento emesso de plano, in data 2 settembre 2024 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trieste ha dichiarato inammissibile l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da NOME .
In motivazione si evidenzia che il titolo esecutivo comprende il reato di cui all’art. 12 comma 3 d.lgs. n.286 del 1998 (da ritenersi ostativo) e la parte non ha adempiuto agli oneri di allegazione, in assenza di collaborazione con la giustizia, richiesti dall’art. 4 bis ord. pen. .
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – AVV_NOTAIO, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
Il ricorrente evidenzia che nella sentenza emessa in cognizione vi Ł esplicito riferimento alla collaborazione prestata, con riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 12 comma 3 quinquies d.lgd. n.286 del 1998 . Dunque non poteva emettersi il decreto di inammissibilità de plano ma andava fissata l’udienza di trattazione della domanda.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato.
Dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti risulta l’avvenuta concessione della circostanza attenuante «collaborativa» di cui all’art. 12 comma 3 quinquies d.lgs. n.286 del 1998.
Dunque la domanda non incontrava alcuna ragione di inammissibilità ed andava vagliata in contraddittorio.
Va pertanto disposto l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Trieste
Così Ł deciso, 25/02/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME